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Decisione

16.2007.37

rigetto dell'opposizione - termine per ricorrere - ricorso tardivo

21 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2007.37

Data decisione, Autorità:

21.05.2007, CCC

Titolo:

rigetto dell'opposizione - termine per ricorrere - ricorso tardivo

TEMPESTIVITÀ

art. 313bis CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

art. 31 cpv. 3 LEF

Incarto n.

16.2007.37

Lugano

21 maggio

2007/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2

maggio 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 18 aprile 2007 dal Segretario

assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura

sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2007. 860)

promossa con istanza 22 marzo 2007 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 22 marzo 2007 CO 1 ha chiesto il rigetto in via

provvisoria dell'opposizione interposta RI 1, attiva nel promuovere e

coordinare attività legate alle tradizioni etniche e gastronomiche turche, al

PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4647.10

Considerandi

oltre accessori;

che la

pretesa si riferisce al salario maturato da agosto 2006 a gennaio 2007 sulla

base di un contratto di lavoro sottoscritto dalle parti e prodotto a valere

quale riconoscimento di debito;

che con

sentenza 18 aprile 2007 il Segretario assessore, accertata la presenza di un

valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla

quale l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione,

ha accolto l'istanza;

che con

scritto 2 maggio 2007, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per

essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio sostenendo di non aver mai ricevuto la citazione all'udienza;

che

giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10

giorni;

che nella

fattispecie la sentenza impugnata, intimata per raccomandata mercoledì 18

aprile 2007, è stata ritirata dalla convenuta il giorno dopo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito

98.00.69001

__________ – R Svizzera);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 20 aprile

2007.

ed è scaduto domenica 29 aprile 2007, salvo protrarsi fino a lunedì 30

aprile 2007 in ossequio all'art. 31 cpv. 3 LEF;

che nelle

circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Lugano 4 martedì

8.

maggio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta

manifestamente tardivo;

che

comunque sia, anche nel merito il ricorso sarebbe stato destinato all'insuccesso,

il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di contraddittorio essendo

stato distribuito al domicilio della ricorrente il 26 marzo 2007 (‹www.posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito

98.00.69001

__________ – R Svizzera), ragione per cui essa non può dolersi di

nessuna violazione del suo diritto di essere sentita;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.

1.

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

che

tuttavia la ricorrente ha agito da sé sola, senza far capo a un legale, sicché

appare equo rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre

non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato all'istante;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 2 maggio 2007 dell'RI 1 è irricevibile.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere

pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o

almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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