16.2007.37
rigetto dell'opposizione - termine per ricorrere - ricorso tardivo
21 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2007.37
Data decisione, Autorità:
21.05.2007, CCC
Titolo:
rigetto dell'opposizione - termine per ricorrere - ricorso tardivo
TEMPESTIVITÀ
art. 313bis CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 31 cpv. 3 LEF
Incarto n.
16.2007.37
Lugano
21 maggio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2
maggio 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 18 aprile 2007 dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura
sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2007. 860)
promossa con istanza 22 marzo 2007 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 22 marzo 2007 CO 1 ha chiesto il rigetto in via
provvisoria dell'opposizione interposta RI 1, attiva nel promuovere e
coordinare attività legate alle tradizioni etniche e gastronomiche turche, al
PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4647.10
Considerandi
oltre accessori;
che la
pretesa si riferisce al salario maturato da agosto 2006 a gennaio 2007 sulla
base di un contratto di lavoro sottoscritto dalle parti e prodotto a valere
quale riconoscimento di debito;
che con
sentenza 18 aprile 2007 il Segretario assessore, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla
quale l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione,
ha accolto l'istanza;
che con
scritto 2 maggio 2007, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per
essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio sostenendo di non aver mai ricevuto la citazione all'udienza;
che
giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10
giorni;
che nella
fattispecie la sentenza impugnata, intimata per raccomandata mercoledì 18
aprile 2007, è stata ritirata dalla convenuta il giorno dopo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.69001
__________ – R Svizzera);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 20 aprile
2007.
ed è scaduto domenica 29 aprile 2007, salvo protrarsi fino a lunedì 30
aprile 2007 in ossequio all'art. 31 cpv. 3 LEF;
che nelle
circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Lugano 4 martedì
8.
maggio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta
manifestamente tardivo;
che
comunque sia, anche nel merito il ricorso sarebbe stato destinato all'insuccesso,
il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di contraddittorio essendo
stato distribuito al domicilio della ricorrente il 26 marzo 2007 (‹www.posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.69001
__________ – R Svizzera), ragione per cui essa non può dolersi di
nessuna violazione del suo diritto di essere sentita;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.
1.
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
che
tuttavia la ricorrente ha agito da sé sola, senza far capo a un legale, sicché
appare equo rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre
non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato all'istante;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 2 maggio 2007 dell'RI 1 è irricevibile.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o
almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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