16.2007.40
Risarcimento danni subiti da un prorpietario al proprio fondo causa maltempo e lavori epr evitare danni futuri - assicurazione responsabilità civile - estensione della copertura - copertura danno cagi
12 marzo 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2007.40
Data decisione, Autorità:
12.03.2008, CCC
Titolo:
Risarcimento danni subiti da un prorpietario al proprio fondo causa maltempo e lavori epr evitare danni futuri - assicurazione responsabilità civile - estensione della copertura - copertura danno cagionato a terzi
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
RESPONSABILITÀ
art. 327 let. g CPC-TI
Incarto n.
16.2007.40
Lugano
12 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21
maggio 2007 presentato da
RI 1
(patrocinato dall'
PA 2)
contro la sentenza emessa il 26 aprile 2007 in luogo
e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione
2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.50) promossa con istanza
7 febbraio 2005 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall
PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 è proprietario della particella n. 653 RFD __________, situata in località __________,
sulla quale sorge una casa di abitazione. Il 5 novembre 2000 così come il 15
luglio 2001 intense precipitazioni abbattutesi sulla zona hanno causato vari scoscendimenti
di terreno che hanno coinvolto anche il fondo appartenente a RI 1. Nell'autunno
2001 il Municipio di __________ ha incaricato l'ing. __________ di allestire un
studio preliminare sulla situazione geologica della zona e di formulare proposte
per evitare il ripetersi di ulteriori franamenti. Basandosi sulle indicazioni fornite
dal geologo RI 1 ha incaricato la ditta __________ Sagl di __________ di procedere
a quanto necessario per allontanare le acque piovane. Il 27 marzo 2003 l'impresa
di costruzione ha trasmesso al committente una fattura di complessivi fr.
5049.50. __________ ha pagato la fattura appena citata e ne ha successivamente
chiesto la rifusione alla compagnia di assicurazioni CO 1 con la quale ha
stipulato una polizza RC-Mobilia.
Fatti
B. Con
istanza del 7 febbraio 2005 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 5049.50 con
interessi. Egli ha sostenuto che in sede di trattative la compagnia di assicurazioni
si era assunta l'onere di coprire i costi degli interventi eseguiti dall'impresa
di costruzioni, e che, in ogni caso, trattandosi di lavori di prevenzione per evitare
danno a terzi, essi sono coperti dalla polizza assicurativa. All'udienza del 10
maggio 2005, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza rilevando di non aver mai promesso un suo intervento a garanzia dei
lavori deliberati dall'istante e resisi necessari in seguito a un evento
naturale straordinario e quindi non coperti dall'assicurazione responsabilità
civile. Essa ha soggiunto che i lavori in questione costituiscono delle opere
di miglioria senza connessione con la prevenzione di un danno imminente e
quindi esclusi dalla copertura assicurativa.
C. Statuendo
il 26 aprile 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore, esclusa
l'esistenza di accordo della convenuta circa l'assunzione dei costi relativi all'intervento
sulla proprietà dell'istante e accertato che nei confronti di quest'ultimo non era
stata avanzata nessuna pretesa risarcitoria da terzi, ha respinto l'istanza,
non trattandosi di un danno per il quale sussiste una copertura assicurativa da
parte della convenuta.
D. Con ricorso per cassazione del 21 maggio 2007 RI 1 è insorto
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo
di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC. Egli rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie escludendo dalla
copertura assicurativa i lavori dallo stesso fatti eseguire per evitare un
pericolo imminente alla proprietà dei terzi e quindi un'eventuale chiamata in
causa della convenuta. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2007 la convenuta conclude
per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III
211.
consid. 2.1).
2.
Il
Segretario assessore, pur accertando l'utilità degli interventi eseguiti
dall'istante al fine di prevenire ulteriori franamenti di terra dovuti
all'evacuazione delle acque piovane, ha respinto l'istanza non avendo l'istante
provato l'imminenza di un danno. Il ricorrente censura tale conclusione e rimprovera
al primo giudice di non aver ritenuto applicabile alla fattispecie la clausola
A1 del contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti e in particolare di
non aver ritenuto che i lavori eseguiti dalla ditta __________ Sagl
costituissero delle spese di prevenzione appropriate effettuate per
scongiurare un pericolo quando, in seguito ad un evento imprevisto, la sopravvenienza
di un danno assicurato è imminente così come confermato dall'ing. __________.
a) Nella
fattispecie non è in discussione l'utilità dell'intervento dell'impresa di
costruzione incaricata dall'istante e consigliato dal geologo. Ciò che manca è
la prova che tale intervento fosse destinato a impedire un danno imminente,
ossia ulteriori smottamenti di terra a ridosso delle proprietà altrui. L'esistenza
di un rischio per i beni di terzi è in effetti un presupposto indispensabile
dell'assicurazione responsabilità civile, il cui scopo è quello di coprire le
persone assicurate contro le pretese avanzate da terzi in virtù delle
disposizioni legali sulla responsabilità civile (cfr. clausola A1 delle
condizioni generali di cui al doc. A). Si tratta quindi di un'assicurazione
che interviene quando l'assicurato è chiamato a risarcire un danno subìto da un
terzo a seguito del danneggiamento, della distruzione o perdita di una cosa (Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3ª edizione,
§ 51, I. n. 1 e II n. 1), ritenuto che oggetto di protezione assicurativa è il
patrimonio dell'assicurato nei confronti di eventuali pretese risarcitorie di
terzi (Maurer, op. cit., § 51,
IV. n. 1 e V n. 1; DTF 118 II 176). Poiché lo scopo dell'assicurazione responsabilità
civile è quello di garantire all'assicurato di non dover rispondere
personalmente con il suo patrimonio del danno che dovrebbe risarcire a un terzo
(Carré, Loi fédérale sur le
contrat d'assurance, 2000, pag. 28), l'azione nei confronti dell'assicuratore
presuppone l'esistenza di un danno causato a un terzo e la richiesta di
risarcimento da parte di quest'ultimo. E siccome in questo tipo di
assicurazione, il sinistro è costituito dalla pretesa di risarcimento fatta
valere dal terzo leso (Carré, op.
cit. pag., 29), l'interpretazione della clausola A1 della polizza sottoscritta
dalle parti fornita dal primo giudice, secondo cui non si tratterebbe nel caso
concreto di un caso di applicazione della medesima mancando la prova dell'esistenza
di un pericolo imminente e quindi del rischio di eventuali richieste
risarcitorie da parte di terzi, non appare manifestamente insostenibile.
Dall'istruttoria,
per altro, nulla emerge sull'esistenza di un imminente rischio di ulteriori
smottamenti di terreno, tanto più che come correttamente rilevato dal primo
giudice, questo rischio dovuto alle peculiarità della zona era noto al più
tardi in occasione della seconda frana avvenuta il 15 luglio 2001 (cfr.
deposizione __________ del 30 settembre 2005). Considerato il lasso di tempo
intercorso tra questo evento e l'esecuzione delle opere di prevenzione intervenute
nel mese di marzo 2003, la conclusione del primo giudice che ha escluso il
requisito dell'imminenza della sopravvenienza del danno, e quindi l'adempimento
dei presupposti della clausola assicurativa che permetterebbe all'istante di
ottenere la rifusione delle spese sostenute, non appare arbitraria.
Visto
quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
ovvero l'arbitrarietà della conclusione del primo giudice, che è invece frutto
di una corretta o quantomeno sostenibile valutazione delle risultanze
istruttorie e altrettanto corretta applicazione della clausola contrattuale
invocata dall'istante a sostegno della sua pretesa, deve essere respinto.
3.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà
alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 21 maggio 2007 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 400.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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