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Decisione

16.2007.40

Risarcimento danni subiti da un prorpietario al proprio fondo causa maltempo e lavori epr evitare danni futuri - assicurazione responsabilità civile - estensione della copertura - copertura danno cagi

12 marzo 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 7 febbraio 2005 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 5049.50 con

interessi. Egli ha sostenuto che in sede di trattative la compagnia di assicurazioni

si era assunta l'onere di coprire i costi degli interventi eseguiti dall'impresa

di costruzioni, e che, in ogni caso, trattandosi di lavori di prevenzione per evitare

danno a terzi, essi sono coperti dalla polizza assicurativa. All'udienza del 10

maggio 2005, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza rilevando di non aver mai promesso un suo intervento a garanzia dei

lavori deliberati dall'istante e resisi necessari in seguito a un evento

naturale straordinario e quindi non coperti dall'assicurazione responsabilità

civile. Essa ha soggiunto che i lavori in questione costituiscono delle opere

di miglioria senza connessione con la prevenzione di un danno imminente e

quindi esclusi dalla copertura assicurativa.

C. Statuendo

il 26 aprile 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore, esclusa

l'esistenza di accordo della convenuta circa l'assunzione dei costi relativi all'intervento

sulla proprietà dell'istante e accertato che nei confronti di quest'ultimo non era

stata avanzata nessuna pretesa risarcitoria da terzi, ha respinto l'istanza,

non trattandosi di un danno per il quale sussiste una copertura assicurativa da

parte della convenuta.

D. Con ricorso per cassazione del 21 maggio 2007 RI 1 è insorto

contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo

di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC. Egli rimprovera al primo giudice di

aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie escludendo dalla

copertura assicurativa i lavori dallo stesso fatti eseguire per evitare un

pericolo imminente alla proprietà dei terzi e quindi un'eventuale chiamata in

causa della convenuta. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2007 la convenuta conclude

per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III

211.

consid. 2.1).

2.

Il

Segretario assessore, pur accertando l'utilità degli interventi eseguiti

dall'istante al fine di prevenire ulteriori franamenti di terra dovuti

all'evacuazione delle acque piovane, ha respinto l'istanza non avendo l'istante

provato l'imminenza di un danno. Il ricorrente censura tale conclusione e rimprovera

al primo giudice di non aver ritenuto applicabile alla fattispecie la clausola

A1 del contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti e in particolare di

non aver ritenuto che i lavori eseguiti dalla ditta __________ Sagl

costituissero delle spese di prevenzione appropriate effettuate per

scongiurare un pericolo quando, in seguito ad un evento imprevisto, la sopravvenienza

di un danno assicurato è imminente così come confermato dall'ing. __________.

a) Nella

fattispecie non è in discussione l'utilità dell'intervento dell'impresa di

costruzione incaricata dall'istante e consigliato dal geologo. Ciò che manca è

la prova che tale intervento fosse destinato a impedire un danno imminente,

ossia ulteriori smottamenti di terra a ridosso delle proprietà altrui. L'esistenza

di un rischio per i beni di terzi è in effetti un presupposto indispensabile

dell'assicurazione responsabilità civile, il cui scopo è quello di coprire le

persone assicurate contro le pretese avanzate da terzi in virtù delle

disposizioni legali sulla responsabilità civile (cfr. clausola A1 delle

condizioni generali di cui al doc. A). Si tratta quindi di un'assicurazione

che interviene quando l'assicurato è chiamato a risarcire un danno subìto da un

terzo a seguito del danneggiamento, della distruzione o perdita di una cosa (Maurer, Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, 3ª edizione,

§ 51, I. n. 1 e II n. 1), ritenuto che oggetto di protezione assicurativa è il

patrimonio dell'assicurato nei confronti di eventuali pretese risarcitorie di

terzi (Maurer, op. cit., § 51,

IV. n. 1 e V n. 1; DTF 118 II 176). Poiché lo scopo dell'assicurazione responsabilità

civile è quello di garantire all'assicurato di non dover rispondere

personalmente con il suo patrimonio del danno che dovrebbe risarcire a un terzo

(Carré, Loi fédérale sur le

contrat d'assurance, 2000, pag. 28), l'azione nei confronti dell'assicuratore

presuppone l'esistenza di un danno causato a un terzo e la richiesta di

risarcimento da parte di quest'ultimo. E siccome in questo tipo di

assicurazione, il sinistro è costituito dalla pretesa di risarcimento fatta

valere dal terzo leso (Carré, op.

cit. pag., 29), l'interpretazione della clausola A1 della polizza sottoscritta

dalle parti fornita dal primo giudice, secondo cui non si tratterebbe nel caso

concreto di un caso di applicazione della medesima mancando la prova dell'esistenza

di un pericolo imminente e quindi del rischio di eventuali richieste

risarcitorie da parte di terzi, non appare manifestamente insostenibile.

Dall'istruttoria,

per altro, nulla emerge sull'esistenza di un imminente rischio di ulteriori

smottamenti di terreno, tanto più che come correttamente rilevato dal primo

giudice, questo rischio dovuto alle peculiarità della zona era noto al più

tardi in occasione della seconda frana avvenuta il 15 luglio 2001 (cfr.

deposizione __________ del 30 settembre 2005). Considerato il lasso di tempo

intercorso tra questo evento e l'esecuzione delle opere di prevenzione intervenute

nel mese di marzo 2003, la conclusione del primo giudice che ha escluso il

requisito dell'imminenza della sopravvenienza del danno, e quindi l'adempimento

dei presupposti della clausola assicurativa che permetterebbe all'istante di

ottenere la rifusione delle spese sostenute, non appare arbitraria.

Visto

quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,

ovvero l'arbitrarietà della conclusione del primo giudice, che è invece frutto

di una corretta o quantomeno sostenibile valutazione delle risultanze

istruttorie e altrettanto corretta applicazione della clausola contrattuale

invocata dall'istante a sostegno della sua pretesa, deve essere respinto.

3.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà

alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 21 maggio 2007 di RI 1 è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 400.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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