16.2007.43
Risarcimento danni - danni in parcheggio - foro competente per azione basata su atto illecito - luogo in cui si verifica il danno - notifica citazione nel luogo di dimora - diritto di essere sentito -
29 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2007.43
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, CCC
Titolo:
Risarcimento danni - danni in parcheggio - foro competente per azione basata su atto illecito - luogo in cui si verifica il danno - notifica citazione nel luogo di dimora - diritto di essere sentito - diritto di ricorrere della parte prwclusa
CITAZIONE
DETERMINAZIONE DEL DANNO
DIMORA ABITUALE DELLE PERSONE FISICHE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
DOMICILIO
FORO
PRECLUSIONE
art. 2 cpv. 1 CL
art. 5 cpv. 3 CL
art. 120 agg. 2 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2007.43
Lugano
29 aprile 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Zali
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15
maggio 2007 presentato da
RI 1
(patrocinaaRA 1)
contro la sentenza emessa il 12 febbraio 2007 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc.
n. 03B/07/O) promossa con istanza 14 gennaio 2007 da
CO 1
(ora patrocinati dall'avv.
Andrea Carri, Chiasso);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 14 gennaio 2007 CO 1 hanno convenuto RI 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr.
1250.20 rivendicati a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla loro
autovettura parcheggiata in un posteggio coperto di uno stabile in via __________
a Lugano;
che all'udienza
dell'8 febbraio 2007, indetta per la discussione, gli istanti hanno confermato
la loro domanda, mentre il convenuto, assente, è rimasto precluso;
che statuendo
il 12 febbraio 2007 il Giudice di pace, basandosi sulle allegazioni e sulle
prove prodotte dagli istanti e non contestate dal convenuto, ha accolto l'istanza;
che con ricorso
per cassazione del 15 maggio 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere
e), a) e g) dell'art. 327 CPC;
che il
ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per incompetenza territoriale
del giudice adito, essendo egli domiciliato in Italia, e per violazione del suo
diritto di essere sentito non essendogli pervenuta la citazione alla discussione
che non gli è stata notificata al suo domicilio in Italia; nel merito egli
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie ritenendo provato il credito fatto valere dagli istanti;
che nelle
loro osservazioni del 3 settembre 2007 gli istanti concludono per il rigetto
del ricorso;
e considerando
in diritto: che
la tempestività del ricorso, inoltrato entro il termine di 20 giorni (art. 328
CPC) da quando il ricorrente sostiene di aver occasionalmente preso conoscenza
della sentenza (28 aprile 2007), può rimanere indecisa;
che il
ricorrente contesta la competenza territoriale del Giudice di pace del circolo
Fatti
di Lugano, visto il suo domicilio all'estero;
che la
Convenzione di Lugano prevede come foro generale il domicilio del convenuto,
quando questo si trova in uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 ConvLug), nondimeno,
in materia di delitti o quasi delitti, l'attore può convenire il convenuto
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, anche al foro alternativo
del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (art. 5 cpv. 3 ConvLug; Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª edizione,
22§ n. 44d e 44e, pag. 104);
che
questa norma si applica ogni qualvolta si è in presenza di un danno al patrimonio
(Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano–Übereinkommen, 8ª edizione, n. 74 ad art. 5), evidentemente
non di natura contrattuale;
che l'azione
promossa dagli istanti è un'azione di risarcimento danni basata su un preteso
atto illecito, le parti non essendo vincolate da nessun contratto;
che il
danno essendosi verificato a Lugano, deve essere ammessa la competenza del
Giudice di pace adito (Kropholler, op. cit., n. 62 ad art. 5);
che il
ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non
aver potuto partecipare all'udienza di discussione non essendogli pervenuta la
citazione poiché erroneamente notificata a Lugano dove egli si reca
occasionalmente per motivi professionali, anziché al suo domicilio in Italia;
che
secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (garanzia estesa anche ai
cittadini stranieri: cfr. Auer/ Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ª edizione, n. 1198), una sentenza del Giudice
di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che per l'art. 120 cpv. 2 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene
con la consegna di un esemplare di essi al destinatario, nel luogo in
cui dimora o in cui svolge la sua attività;
che
trattandosi della notifica di atti giudiziari, il concetto di domicilio deve
essere interpretato estensivamente, nel senso che comprende la residenza
abituale del destinatario (Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, 2002, n. 929), ovvero il luogo in cui
questi risiede per una certa durata (Donzallaz,
op. cit., n. 932);
che la dichiarazione dell'Ufficiale dell'anagrafe di __________ del 9
maggio 2007 (doc. G di cassazione) costituisce un indizio per intravedere
l'esistenza di un domicilio civile, ma rimane pur sempre un indizio alla
stregua delle attestazioni rilasciate dalla polizia degli stranieri,
dall'autorità fiscale o da un organismo delle assicurazioni sociali (DTF 120
III 7 consid. 2b), tanto da poter essere sovvertito da
altri elementi (DTF 125 III 101 consid. 3 in fine);
che
in concreto, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo processuale il
Giudice di pace poteva considerare l'indirizzo di __________ a Lugano il luogo di
dimora del convenuto nel Cantone Ticino;
che intanto il ricorrente neppure contesta l'allegazione degli istanti
secondo cui alla loro precisa richiesta circa le sue generalità, comprensive
del suo domicilio, egli non avrebbe dato seguito;
che
il ricorrente, oltre ad ammettere di essere sovente a Lugano (alcune notti
alla settimana, cfr. pag. 2 punto 1 del ricorso), ha pacificamente locato
un appartamento in __________;
che al
recapito di __________ è stata indirizzata tutta la corrispondenza relativa al
caso sia dagli istanti (doc. D), sia dall'amministrazione dello stabile (doc. F),
ritirata dal ricorrente (doc. G);
che,
Considerandi
infine, prima dell'inoltro dell'azione giudiziaria, il 15 novembre 2006, egli
ha sottoscritto la procura del proprio avvocato indicando quale indirizzo Lugano;
che
quindi, dovendosi considerare corretta e regolare la notifica della citazione
all'udienza di discussione dell'istanza, il ricorrente non può prevalersi di
una violazione del suo diritto di essere sentito;
che il
ricorrente rimprovera al Giudice di pace di avere accolto la pretesa degli istanti
senza la minima prova e contesta la versione da loro fornita in merito al
verificarsi del danno;
che così
argomentando egli dimentica di essersi lasciato precludere dalla lite e una
parte preclusa è legittimata a ricorrere purché si limiti ad allegare le
proprie ragioni o eccezioni senza contestare i fatti addotti dall'avversario,
nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal primo giudice sulla
base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi,
Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,
1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 295);
che, quindi,
non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamene insostenibile, la
conclusione del primo giudice secondo cui i danni subiti dagli istanti, comprovati
da un preventivo di riparazione (doc. E), non potevano che essere stati cagionati
dal convenuto nell'esecuzione delle sue manovre di posteggio;
che ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, deve essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv, 1 CPC);
che il
ricorrente rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il
tramite di un avvocato, un'adeguata indennità calcolata in base agli art. 11,
13.
e 14 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 15 maggio 2007 di RI 1 è respinto.
2.
Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 110.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
160.
–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 350.– a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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