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Decisione

16.2007.43

Risarcimento danni - danni in parcheggio - foro competente per azione basata su atto illecito - luogo in cui si verifica il danno - notifica citazione nel luogo di dimora - diritto di essere sentito -

29 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di Lugano, visto il suo domicilio all'estero;

che la

Convenzione di Lugano prevede come foro generale il domicilio del convenuto,

quando questo si trova in uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 ConvLug), nondimeno,

in materia di delitti o quasi delitti, l'attore può convenire il convenuto

domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, anche al foro alternativo

del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (art. 5 cpv. 3 ConvLug; Vogel/Spühler, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 8ª edizione,

22§ n. 44d e 44e, pag. 104);

che

questa norma si applica ogni qualvolta si è in presenza di un danno al patrimonio

(Kropholler, Europäisches

Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano–Übereinkommen, 8ª edizione, n. 74 ad art. 5), evidentemente

non di natura contrattuale;

che l'azione

promossa dagli istanti è un'azione di risarcimento danni basata su un preteso

atto illecito, le parti non essendo vincolate da nessun contratto;

che il

danno essendosi verificato a Lugano, deve essere ammessa la competenza del

Giudice di pace adito (Kropholler, op. cit., n. 62 ad art. 5);

che il

ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non

aver potuto partecipare all'udienza di discussione non essendogli pervenuta la

citazione poiché erroneamente notificata a Lugano dove egli si reca

occasionalmente per motivi professionali, anziché al suo domicilio in Italia;

che

secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto

di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (garanzia estesa anche ai

cittadini stranieri: cfr. Auer/ Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ª edizione, n. 1198), una sentenza del Giudice

di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che per l'art. 120 cpv. 2 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene

con la consegna di un esemplare di essi al destinatario, nel luogo in

cui dimora o in cui svolge la sua attività;

che

trattandosi della notifica di atti giudiziari, il concetto di domicilio deve

essere interpretato estensivamente, nel senso che comprende la residenza

abituale del destinatario (Donzallaz,

La notification en droit interne suisse, 2002, n. 929), ovvero il luogo in cui

questi risiede per una certa durata (Donzallaz,

op. cit., n. 932);

che la dichiarazione dell'Ufficiale dell'anagrafe di __________ del 9

maggio 2007 (doc. G di cassazione) costituisce un indizio per intravedere

l'esistenza di un domicilio civile, ma rimane pur sempre un indizio alla

stregua delle attestazioni rilasciate dalla polizia degli stranieri,

dall'autorità fiscale o da un organismo delle assicurazioni sociali (DTF 120

III 7 consid. 2b), tanto da poter essere sovvertito da

altri elementi (DTF 125 III 101 consid. 3 in fine);

che

in concreto, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo processuale il

Giudice di pace poteva considerare l'indirizzo di __________ a Lugano il luogo di

dimora del convenuto nel Cantone Ticino;

che intanto il ricorrente neppure contesta l'allegazione degli istanti

secondo cui alla loro precisa richiesta circa le sue generalità, comprensive

del suo domicilio, egli non avrebbe dato seguito;

che

il ricorrente, oltre ad ammettere di essere sovente a Lugano (alcune notti

alla settimana, cfr. pag. 2 punto 1 del ricorso), ha pacificamente locato

un appartamento in __________;

che al

recapito di __________ è stata indirizzata tutta la corrispondenza relativa al

caso sia dagli istanti (doc. D), sia dall'amministrazione dello stabile (doc. F),

ritirata dal ricorrente (doc. G);

che,

Considerandi

infine, prima dell'inoltro dell'azione giudiziaria, il 15 novembre 2006, egli

ha sottoscritto la procura del proprio avvocato indicando quale indirizzo Lugano;

che

quindi, dovendosi considerare corretta e regolare la notifica della citazione

all'udienza di discussione dell'istanza, il ricorrente non può prevalersi di

una violazione del suo diritto di essere sentito;

che il

ricorrente rimprovera al Giudice di pace di avere accolto la pretesa degli istanti

senza la minima prova e contesta la versione da loro fornita in merito al

verificarsi del danno;

che così

argomentando egli dimentica di essersi lasciato precludere dalla lite e una

parte preclusa è legittimata a ricorrere purché si limiti ad allegare le

proprie ragioni o eccezioni senza contestare i fatti addotti dall'avversario,

nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal primo giudice sulla

base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi,

Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,

1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 295);

che, quindi,

non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamene insostenibile, la

conclusione del primo giudice secondo cui i danni subiti dagli istanti, comprovati

da un preventivo di riparazione (doc. E), non potevano che essere stati cagionati

dal convenuto nell'esecuzione delle sue manovre di posteggio;

che ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, deve essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv, 1 CPC);

che il

ricorrente rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il

tramite di un avvocato, un'adeguata indennità calcolata in base agli art. 11,

13.

e 14 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicem­bre

2007.

Per

questi motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 15 maggio 2007 di RI 1 è respinto.

2.

Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 110.–

b) spese fr.

50.

fr.

160.

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 350.– a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione

a:

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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