16.2007.48
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
31 gennaio 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2007.48
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, CCC
Titolo:
Diritto di essere sentito - notifica citazione - termine di giacenza di sette giorni anche se la consegna avviene successivamente - mancato invio del verbale non è sanzionabile - produzione prove documentali all'udienza e non in separata sede
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 124 CPC-TI
art. 137 let. a CPC-TI
art. 294 cpv. 2 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2007.48
Lugano
31 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16
maggio 2007 presentato da
RI 1
(patrocinata
dall' RA 1)
contro la sentenza emessa il 9 maggio 2007 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa (inc. n. 8/O) promossa con
istanza 10 marzo 2007 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 10 marzo 2007 RI 1 ha convenuto la società CO 1 davanti al Giudice
di pace di Balerna per ottenere il rigetto dell'opposizione da questa
interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso
di fr. 1718.25, rivendicati a saldo di diverse fatture emesse tra il 26 ottobre
e il 20 dicembre 2006 per prestazioni informatiche svolte in favore della convenuta;
che all'udienza
del 17 aprile 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza, salvo riconoscere una pretesa di fr. 246.40 relativa a
una fattura del 21 novembre 2006, evidenziando l'inesistenza dei bollettini
di lavoro firmati e producendo uno scritto del 22 marzo 2007 a comprova
dell'avvenuta contestazione delle fatture;
che
statuendo il 9 maggio 2007 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie
dalle quali è emersa una contestazione della convenuta in merito alla qualità
degli interventi dell'istante, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 246.40
oltre interessi;
che con ricorso
per cassazione del 16 maggio 2007 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere
e) e g) dell'art. 327 CPC;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita
per non aver potuto partecipare all'udienza del 17 aprile 2007 avendo ritirato
la citazione quel giorno medesimo, mentre nel merito rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale accogliendo la
contestazione della convenuta nonostante questa non abbia mai notificato
tempestivamente eventuali difetti nell'opera fornita;
che
secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
Fatti
di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie, il 2 aprile 2007 il Giudice di pace ha citato le parti
all'udienza del 17 aprile 2007 alle ore 16.10, per la discussione dell'istanza;
che il
plico raccomandato contenente la citata ordinanza destinata all'istante è stato
spedito il 4 aprile 2007 ed è stato ritirato dall'interessata il successivo 17
aprile 2004 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________,
di cui al doc. C prodotto con il ricorso);
che un
atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in
cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette
giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132
III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);
che il
termine di giacenza è di sette giorni dall'arrivo dell'invio raccomandato
all'ufficio postale del destinatario (sentenza del Tribunale federale H 338/00
del 13 febbraio 2001; Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, n. 1029; Bohnet, Faire défault à Neuchâtel, in RJN 2000 p. 46);
che
quindi, in concreto, il termine di giacenza di sette giorni (decorrendo dal 6
aprile 2007, cfr. doc. C menzionato), è scaduto al più tardi il 13 aprile
successivo, sicché la notifica è regolarmente avvenuta;
che
indifferente è il fatto per l'istante di avere potuto ritirare la raccomandata
anche oltre il termine di sette giorni, non potendo tale facilitazione concessa
dall'Ufficio postale di __________ comportare una deroga ai principi generali
Considerandi
sull'intimazione delle raccomandate (DTF 127 I 31);
che
pertanto non si riscontra alcuna violazione del diritto di essere sentito della
parte;
che
in siffatte circostanze e a prescindere dalla proponibilità della domanda a questa
Camera (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 6 ad art. 137), non si giustifica di ritornare gli atti al Giudice di
pace per trattare la domanda della ricorrente intesa alla restituzione in
intero contro il lasso dei termini ai sensi dell'art. 137 lett. a CPC;
che
la contestazione della ricorrente secondo cui essa non ha ricevuto il verbale
d'udienza 17 aprile 2007 non merita particolare disamina giacché il Codice di
procedura civile non prevede una sanzione in simile evenienza;
che
inoltre la ricorrente non pretende avere subìto pregiudizio alcuno, le
contestazioni formulate dalla convenuta all'udienza essendo state riprese nella
sentenza;
che
in merito ai documenti asseritamente trasmessi alla Giudicatura di pace, dall'incarto
della stessa, invero, nulla emerge al riguardo, nondimeno il Giudice di pace
non avrebbe potuto tenerne conto poiché in ogni caso le prove documentali
devono essere allegate all'istanza o prodotte all'udienza (art. 294 cpv. 2
CPC);
che
per quanto attiene alla pretesa tardività della notifica dei difetti, nello
scritto del 22 marzo 2007 la convenuta ha espressamente fatto riferimento a
precedenti discussioni intervenute con un collaboratore dell'istante, per cui
non si può considerare errato e tantomeno arbitrario il fatto per il primo
giudice di aver considerato tempestiva la notifica dei difetti da parte della
convenuta;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno
dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante che ha
rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 16 maggio 2007 di RI 1 è respinto.
2. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna .
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster