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Decisione

16.2007.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 gennaio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che

nella fattispecie, il 2 aprile 2007 il Giudice di pace ha citato le parti

all'udienza del 17 aprile 2007 alle ore 16.10, per la discussione dell'istanza;

che il

plico raccomandato contenente la citata ordinanza destinata all'istante è stato

spedito il 4 aprile 2007 ed è stato ritirato dall'interessata il successivo 17

aprile 2004 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________,

di cui al doc. C prodotto con il ricorso);

che un

atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in

cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette

giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132

III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);

che il

termine di giacenza è di sette giorni dall'arrivo dell'invio raccomandato

all'ufficio postale del destinatario (sentenza del Tribunale federale H 338/00

del 13 febbraio 2001; Donzallaz,

La notification en droit interne suisse, n. 1029; Bohnet, Faire défault à Neuchâtel, in RJN 2000 p. 46);

che

quindi, in concreto, il termine di giacenza di sette giorni (decorrendo dal 6

aprile 2007, cfr. doc. C menzionato), è scaduto al più tardi il 13 aprile

successivo, sicché la notifica è regolarmente avvenuta;

che

indifferente è il fatto per l'istante di avere potuto ritirare la raccomandata

anche oltre il termine di sette giorni, non potendo tale facilitazione concessa

dall'Ufficio postale di __________ comportare una deroga ai principi generali

Considerandi

sull'intimazione delle raccomandate (DTF 127 I 31);

che

pertanto non si riscontra alcuna violazione del diritto di essere sentito della

parte;

che

in siffatte circostanze e a prescindere dalla proponibilità della domanda a questa

Camera (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 6 ad art. 137), non si giustifica di ritornare gli atti al Giudice di

pace per trattare la domanda della ricorrente intesa alla restituzione in

intero contro il lasso dei termini ai sensi dell'art. 137 lett. a CPC;

che

la contestazione della ricorrente secondo cui essa non ha ricevuto il verbale

d'udienza 17 aprile 2007 non merita particolare disamina giacché il Codice di

procedura civile non prevede una sanzione in simile evenienza;

che

inoltre la ricorrente non pretende avere subìto pregiudizio alcuno, le

contestazioni formulate dalla convenuta all'udienza essendo state riprese nella

sentenza;

che

in merito ai documenti asseritamente trasmessi alla Giudicatura di pace, dall'incarto

della stessa, invero, nulla emerge al riguardo, nondimeno il Giudice di pace

non avrebbe potuto tenerne conto poiché in ogni caso le prove documentali

devono essere allegate all'istanza o prodotte all'udienza (art. 294 cpv. 2

CPC);

che

per quanto attiene alla pretesa tardività della notifica dei difetti, nello

scritto del 22 marzo 2007 la convenuta ha espressamente fatto riferimento a

precedenti discussioni intervenute con un collaboratore dell'istante, per cui

non si può considerare errato e tantomeno arbitrario il fatto per il primo

giudice di aver considerato tempestiva la notifica dei difetti da parte della

convenuta;

che

alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno

dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante che ha

rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 16 maggio 2007 di RI 1 è respinto.

2. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna .

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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