16.2007.5
diritto di essere sentito - notifica della citazione deve tener conto del termine di giacenza della raccomandata
5 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2007.5
Data decisione, Autorità:
05.02.2007, CCC
Titolo:
diritto di essere sentito - notifica della citazione deve tener conto del termine di giacenza della raccomandata
CITAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 313bis CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2007.5
Lugano
5 febbraio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
dicembre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 6 dicembre 2006 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa civile inappellabile (inc.
n. 32/B/ORD.) promossa con istanza 21 novembre 2006 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 novembre 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1500.–
oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione da questa interposta al
PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che la
pretesa dell'istante corrisponde al saldo dovuto dalla convenuta sul prezzo di
due reti ortopediche per materasso da lei fornite il 13 marzo 2006;
che il 29
novembre 2006 il Giudice di pace ha citato le parti alla discussione del 6
dicembre 2006;
che all'udienza
del 6 dicembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta, assente, è
rimasta preclusa;
che
statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto l'istanza
condannando la convenuta al pagamento di fr. 1500.– oltre spese e ha rigettato
per tale importo l'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UEF
di Mendrisio;
che con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento; la ricorrente si duole della lesione del suo diritto
di essere sentita non avendo potuto partecipare all'udienza di discussione dell'istanza
non essendole pervenuta in tempo utile la citazione;
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito e sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza
del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata
posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che per
poter far valere le proprie ragioni la parte deve in primo luogo poter partecipare
alla discussione dell'istanza e all'istruzione della causa;
che
in concreto, il 29 novembre 2006 il Giudice di pace ha inviato alla convenuta
la citazione all'udienza di discussione prevista per il 6 dicembre 2006;
che
l'atto in questione è stato ritirato dalla destinataria il 7 dicembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.683600.0__________ – R Svizzera);
che,
pertanto, non avendo potuto partecipare all'udienza fissata per il giorno precedente
la convenuta è stata privata del suo diritto di essere sentita (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 124);
che
giusta l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC gli atti di procedura sono nulli se la
parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in condizione di
rispondere;
che
gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinché proceda alla riconvocazione
delle parti per la discussione dell'istanza ed emani un nuovo giudizio;
che,
a futura memoria, in caso di invio raccomandato contenente la citazione per
un'udienza, occorre tenere conto che esso si reputa notificato al destinatario
nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al
domicilio né ritirato alla posta, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso
l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 124);
che alla
luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali
osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai
sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 313bis);
che in
considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per
il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 14 dicembre 2006 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 dicembre 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
Considerandi
giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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