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Decisione

16.2007.50

Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di appalto di servizi quale titolo di rigetto - eccezione di inadempienza

6 dicembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 16 febbraio 2007 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da

CO 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr.

5700.–. All'udienza del 30 maggio 2007, indetta per il contraddittorio, la convenuta

ha proposto di respingere l'istanza rilevando di aver interrotto la frequentazione

del corso scolastico e quindi il pagamento della retta a causa delle

inadempienze contrattuali dell'istante. Essa ha in particolare rimproverato

alla società di non avere differenziato i corsi per gli alunni del liceo e

quelli dell'istituto tecnico, con preparazione e esigenze diverse, ma ha proposto

delle classi miste ciò che ha influito negativamente sul livello dell'insegnamento.

Statuendo il 5 giugno 2007 il Pretore ha respinto l'istanza avendo la convenuta

reso verosimile l'eccezione di inadempienza del contratto da parte dell'istante

C. Con

ricorso per cassazione dell'11 giugno 2007 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente

valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale,

accogliendo l'eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta

senza che questa l'abbia sostanziata come imposto dall'art. 82 cpv. 2 LEF.

Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2007 la convenuta ha concluso per il

rigetto del ricorso .

Considerandi

in diritto: 1. Per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, contestata dalla

resistente, va rilevato che la ricorrente ha fondato il rimedio richiamando espressamente

il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC (v. ricorso pag. 3 ad

3). Sotto questo profilo il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile.

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).

3.

Il

Pretore ha respinto l'istanza poiché la convenuta aveva reso verosimile l'inadempienza

contrattuale dell'istante senza che quest'ultima avesse confutato immediatamente

tale eccezione. La ricorrente rimprovera al Pretore di

aver accolto l'eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta

sulla base delle sole allegazioni di quest'ultima, non suffragate da

sufficienti riscontri probatori.

Ora

è vero, come sostiene la ricorrente che nell'esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici, in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione

anticipata, l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione,

rispettivamente di non corretto adempimento, deve essere resa verosimile e non

solo asserita (cfr. CEF, sentenza inc. 14.03.15 del 16 ottobre 2003;

Rep. 1986 pag. 112 seg.; Rep.

1995.

pag. 256 seg.; sentenza del Tribunale federale del 13

ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987

pag. 150 seg.; A.

Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 105 ad art. 82 LEF). Se non che la conclusione

del primo giudice secondo cui la convenuta, mediante le prove documentali

prodotte, aveva sostanziato in modo sufficiente l'eccezione di inadempienza,

non appare tuttavia insostenibile, ovvero arbitraria.

Dagli

atti risulta che la convenuta, a sostegno delle proprie critiche in merito all'insegnamento

impartito e non conforme a quanto garantito al momento della sottoscrizione del

contratto, ha prodotto una lettera del 29 novembre 2006 con cui il padre, poco

dopo l'inizio della scuola e richiamati precedenti colloqui tra le parti,

motivava la sua decisione di abbandonare il corso scolastico a causa delle inadempienze

dell'istante ( doc. 3). Le medesime lamentele sono poi state ribadite nei suoi

successivi scritti 21 dicembre 2006 (doc. 4) e 5 gennaio 2007 (doc. 5) al quale

era stata allegata una lettera nella quale altri allievi e genitori esponevano

il loro malcontento per la tenuta dei corsi. Certo, quest'ultima lettera non è

stata sottoscritta da nessuno, ma unitamente alle altre prove documentali

presentate dalla convenuta, basta per ritenere adempiuto l'onere che le

incombeva di rendere verosimile, mediante riscontri oggettivi, la sua eccezione

di inadempienza contrattuale (A.

Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).

4.

Dato quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha

formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 11 giugno 2007 di RI 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 120.–, sono posti a carico

della ricorrente che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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