16.2007.50
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di appalto di servizi quale titolo di rigetto - eccezione di inadempienza
6 dicembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2007.50
Data decisione, Autorità:
06.12.2007, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di appalto di servizi quale titolo di rigetto - eccezione di inadempienza
ECCEZIONE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2007.50
Lugano
6 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11
giugno 2007 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1)
contro la sentenza emessa il 5 giugno 2007 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2007.488) promossa con istanza 16 febbraio 2007 nei
confronti di
CO 1
(patrocinata dall'
PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 4 settembre 2006 CO 1,
intenzionata a iscriversi a un corso preparatorio dell'Istituto __________
gestito dalla RI 1, ha sottoscritto con quest'ultima un contratto di appalto di
servizi con cui la società si impegnava a preparare l'alunna a un esame di idoneità
alla 5ª classe del liceo
linguistico per l'anno scolastico 2006/07. Dal canto suo __________, rappresentante
della figlia ancora minorenne, si impegnava a versare all'istituto la retta di
fr. 8000.–. Preso atto del pagamento di soli fr. 3000.– la RI 1 ha avviato una
procedura esecutiva nei confronti di __________ volta al pagamento di fr.
5700.– (fr. 5000.– oltre interessi per la retta scolastica non pagata e fr.
200.– quale risarcimento del danno sulla base dell'art. 41 CO).
Fatti
B. Con
istanza del 16 febbraio 2007 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da
CO 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr.
5700.–. All'udienza del 30 maggio 2007, indetta per il contraddittorio, la convenuta
ha proposto di respingere l'istanza rilevando di aver interrotto la frequentazione
del corso scolastico e quindi il pagamento della retta a causa delle
inadempienze contrattuali dell'istante. Essa ha in particolare rimproverato
alla società di non avere differenziato i corsi per gli alunni del liceo e
quelli dell'istituto tecnico, con preparazione e esigenze diverse, ma ha proposto
delle classi miste ciò che ha influito negativamente sul livello dell'insegnamento.
Statuendo il 5 giugno 2007 il Pretore ha respinto l'istanza avendo la convenuta
reso verosimile l'eccezione di inadempienza del contratto da parte dell'istante
C. Con
ricorso per cassazione dell'11 giugno 2007 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale,
accogliendo l'eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta
senza che questa l'abbia sostanziata come imposto dall'art. 82 cpv. 2 LEF.
Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2007 la convenuta ha concluso per il
rigetto del ricorso .
Considerandi
in diritto: 1. Per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, contestata dalla
resistente, va rilevato che la ricorrente ha fondato il rimedio richiamando espressamente
il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC (v. ricorso pag. 3 ad
3). Sotto questo profilo il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile.
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).
3.
Il
Pretore ha respinto l'istanza poiché la convenuta aveva reso verosimile l'inadempienza
contrattuale dell'istante senza che quest'ultima avesse confutato immediatamente
tale eccezione. La ricorrente rimprovera al Pretore di
aver accolto l'eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta
sulla base delle sole allegazioni di quest'ultima, non suffragate da
sufficienti riscontri probatori.
Ora
è vero, come sostiene la ricorrente che nell'esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici, in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione
anticipata, l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione,
rispettivamente di non corretto adempimento, deve essere resa verosimile e non
solo asserita (cfr. CEF, sentenza inc. 14.03.15 del 16 ottobre 2003;
Rep. 1986 pag. 112 seg.; Rep.
1995.
pag. 256 seg.; sentenza del Tribunale federale del 13
ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987
pag. 150 seg.; A.
Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 105 ad art. 82 LEF). Se non che la conclusione
del primo giudice secondo cui la convenuta, mediante le prove documentali
prodotte, aveva sostanziato in modo sufficiente l'eccezione di inadempienza,
non appare tuttavia insostenibile, ovvero arbitraria.
Dagli
atti risulta che la convenuta, a sostegno delle proprie critiche in merito all'insegnamento
impartito e non conforme a quanto garantito al momento della sottoscrizione del
contratto, ha prodotto una lettera del 29 novembre 2006 con cui il padre, poco
dopo l'inizio della scuola e richiamati precedenti colloqui tra le parti,
motivava la sua decisione di abbandonare il corso scolastico a causa delle inadempienze
dell'istante ( doc. 3). Le medesime lamentele sono poi state ribadite nei suoi
successivi scritti 21 dicembre 2006 (doc. 4) e 5 gennaio 2007 (doc. 5) al quale
era stata allegata una lettera nella quale altri allievi e genitori esponevano
il loro malcontento per la tenuta dei corsi. Certo, quest'ultima lettera non è
stata sottoscritta da nessuno, ma unitamente alle altre prove documentali
presentate dalla convenuta, basta per ritenere adempiuto l'onere che le
incombeva di rendere verosimile, mediante riscontri oggettivi, la sua eccezione
di inadempienza contrattuale (A.
Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).
4.
Dato quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha
formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 11 giugno 2007 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 120.–, sono posti a carico
della ricorrente che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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