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Decisione

16.2007.65

Azione di disconoscimento del debito - onere della prova

11 gennaio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 2 marzo 2007 CO 1 si è rivolto al medesimo Giudice di pace postulando il

disconoscimento del debito di fr. 9681.70 e contestando il diritto di RI 1 di chiedere

il pagamento di tale importo, non avendo la stessa adempiuto al mandato

ricevuto, ovvero non avendo allestito la necessaria documentazione fiscale per

il biennio 2004/2005. All'udienza del 18 aprile 2007, indetta per la discussione,

e durante la quale l'istante ha contestato di aver mai ricevuto la fattura 7

agosto 2006, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza richiamando i

riconoscimenti di debito sottoscritti il 14 marzo e il 7 settembre 2006 dall'istante.

C. Statuendo

il 4 giugno 2007 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza ritenendo

che il riconoscimento di debito sottoscritto dall'istante il 7 settembre 2006 coprisse

unicamente le prestazioni svolte dalla convenuta fino al 30 aprile 2006 e

quindi antecedenti l'emissione della fattura 7 agosto 2006 mai ricevuta dall'istante.

D. Con

ricorso per cassazione 14 giugno 2007 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice

di aver arbitrariamente valutato le prove ritenendo che il riconoscimento di

debito sottoscritto dall'istante il 7 settembre 2006 si riferisse unicamente

alle prestazioni dalla stessa svolte fino al 30 aprile 2006. Al ricorso il

convenuto non ha formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I

documenti prodotti con il ricorso (e non davanti al primo giudice) sono

irricevibili, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in

questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

2.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente

basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 211 consid. 2.1).

3.

La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente

valutato le prove ritenendo che il riconoscimento di debito sottoscritto dall'istante

il 7 settembre 2006 si riferisse unicamente alle prestazioni dalla stessa

svolte fino al 30 aprile 2006. Ora l'istante, a prescindere dal fondamento

della sua contestazione circa l'effettiva ricezione della fattura 7 agosto 2006

nemmeno sollevata nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione

basata proprio sull'incasso di detta fattura, sottoscrivendo il 7 settembre

2006.

un riconoscimento di debito per fr. 9681.70 non può che avere inteso

riconoscere le prestazioni svolte della convenuta fino a tale data e quindi comprese

quelle oggetto della fattura 7 agosto 2006 per fr. 1398.80. La diversa valutazione

delle prove effettuata del primo giudice appare pertanto insostenibile e quindi

arbitraria.

E siccome

in un'azione di disconoscimento del debito spetta al creditore/convenuto

dimostrare il fondamento del proprio credito, ciò che la convenuta ha fatto

sulla base del menzionato riconoscimento di debito, contrariamente a quanto

concluso dal primo giudice il debitore/istante non ha dimostrato l'inesistenza

del debito (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG 1, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF). Ciò posto

il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327

lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali ad opera

del primo giudice, deve essere accolto.

4.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente

reiezione dell'istanza. Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le

sedi seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 14 giugno 2007 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 4 giugno 2007 del Giudice di pace supplente del circolo

di __________ è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è

respinta.

2. La tassa

di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 25.85, da anticiparsi dall'istante,

rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 120.–

b)

spese fr. 30.–

fr.

150.–

già

anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte

un'indennità di fr. 80.–.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezai.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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