16.2007.65
Azione di disconoscimento del debito - onere della prova
11 gennaio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2007.65
Data decisione, Autorità:
11.01.2008, CCC
Titolo:
Azione di disconoscimento del debito - onere della prova
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
ONERE DELLA PROVA
art. 83 LEF
Incarto n.
16.2007.65
Lugano
11 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
giugno 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 giugno 2007 dal
Giudice di pace supplente del circolo di __________ nella causa inc. n. 86-9
(disconoscimento del debito) promossa con istanza 2 marzo 2007 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
7 agosto 2006 lo RI 1, specializzato in consulenza aziendale e fiscale, ha trasmesso
alla ditta __________, di cui CO 1 è amministratore unico, una nota di fr.
1398.80 per le proprie prestazioni professionali eseguite fino al 30 giugno
2006. Sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto il 7 settembre
2006 da CO 1, riconosciutosi debitore solidale con __________ nei confronti
dello RI 1 per complessivi fr. 9681.70, quest'ultima ha notificato a CO 1 il
PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 1398.80 oltre interessi.
Con sentenza del 5 febbraio 2007 il Giudice di pace del circolo di __________ ha
poi rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da CO 1 al citato precetto
esecutivo.
Fatti
B. Con
istanza 2 marzo 2007 CO 1 si è rivolto al medesimo Giudice di pace postulando il
disconoscimento del debito di fr. 9681.70 e contestando il diritto di RI 1 di chiedere
il pagamento di tale importo, non avendo la stessa adempiuto al mandato
ricevuto, ovvero non avendo allestito la necessaria documentazione fiscale per
il biennio 2004/2005. All'udienza del 18 aprile 2007, indetta per la discussione,
e durante la quale l'istante ha contestato di aver mai ricevuto la fattura 7
agosto 2006, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza richiamando i
riconoscimenti di debito sottoscritti il 14 marzo e il 7 settembre 2006 dall'istante.
C. Statuendo
il 4 giugno 2007 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza ritenendo
che il riconoscimento di debito sottoscritto dall'istante il 7 settembre 2006 coprisse
unicamente le prestazioni svolte dalla convenuta fino al 30 aprile 2006 e
quindi antecedenti l'emissione della fattura 7 agosto 2006 mai ricevuta dall'istante.
D. Con
ricorso per cassazione 14 giugno 2007 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver arbitrariamente valutato le prove ritenendo che il riconoscimento di
debito sottoscritto dall'istante il 7 settembre 2006 si riferisse unicamente
alle prestazioni dalla stessa svolte fino al 30 aprile 2006. Al ricorso il
convenuto non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I
documenti prodotti con il ricorso (e non davanti al primo giudice) sono
irricevibili, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
2.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente
basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 211 consid. 2.1).
3.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove ritenendo che il riconoscimento di debito sottoscritto dall'istante
il 7 settembre 2006 si riferisse unicamente alle prestazioni dalla stessa
svolte fino al 30 aprile 2006. Ora l'istante, a prescindere dal fondamento
della sua contestazione circa l'effettiva ricezione della fattura 7 agosto 2006
nemmeno sollevata nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
basata proprio sull'incasso di detta fattura, sottoscrivendo il 7 settembre
2006.
un riconoscimento di debito per fr. 9681.70 non può che avere inteso
riconoscere le prestazioni svolte della convenuta fino a tale data e quindi comprese
quelle oggetto della fattura 7 agosto 2006 per fr. 1398.80. La diversa valutazione
delle prove effettuata del primo giudice appare pertanto insostenibile e quindi
arbitraria.
E siccome
in un'azione di disconoscimento del debito spetta al creditore/convenuto
dimostrare il fondamento del proprio credito, ciò che la convenuta ha fatto
sulla base del menzionato riconoscimento di debito, contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice il debitore/istante non ha dimostrato l'inesistenza
del debito (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG 1, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF). Ciò posto
il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327
lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali ad opera
del primo giudice, deve essere accolto.
4.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente
reiezione dell'istanza. Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le
sedi seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 14 giugno 2007 di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 giugno 2007 del Giudice di pace supplente del circolo
di __________ è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è
respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 25.85, da anticiparsi dall'istante,
rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 120.–
b)
spese fr. 30.–
fr.
150.–
già
anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte
un'indennità di fr. 80.–.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezai.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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