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Decisione

16.2007.7

stralcio per mancato versamento anticipo

13 marzo 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2007.7

Data decisione, Autorità:

13.03.2007, CCC

Titolo:

stralcio per mancato versamento anticipo

STRALCIO

art. 312 CPC-TI

Incarto n.

16.2007.7

Lugano

13 marzo 2007/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni

visto il ricorso 26 gennaio 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella causa promossa dalla ricorrente contro

CO 1

richiamato l’invito per anticipo 1° febbraio 2007 del presidente di questa Camera mediante il

quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 26 febbraio 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del

Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 190.-- a titolo di anticipo per le presunte spese

giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento

Considerandi

dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato

deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia

infruttuosamente trascorso;

decreta: 1. Il

ricorso 26 gennaio 2007 di RI 1 , contro la decisione 18 gennaio 2007 del

Giudice di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato

versamento dell'anticipo.

2.

Le

spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.--

sono poste a carico della ricorrente.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di

appello

Il presidente

La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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