16.2007.71
Contratto di lavoro - rimborso spese uso veicolo da parte del datore di lavoro - allestimento del verbale durante l'udienza e non dopo
10 marzo 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2007.71
Data decisione, Autorità:
10.03.2008, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - rimborso spese uso veicolo da parte del datore di lavoro - allestimento del verbale durante l'udienza e non dopo
RIMBORSO SPESE
VERBALE
art. 327a CO
art. 327b CO
art. 119 CPC-TI
art. 294 cpv. 2 CPC-TI
art. 417 cpv. 1 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2007.71
Lugano
10 marzo 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30
luglio 2007 presentato da
RI 1 (I)
(rappresentata dal
sindacato RA 1)
contro la sentenza emessa il 18 luglio 2007 dal
Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa inc. CL 1 2006 (contratto
di lavoro) promossa con istanza 4 ottobre 2006 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 stipendio mensile di fr. 2100.– lordi oltre all'eventuale rimborso di spese
documentate e resesi necessarie per esigenze di lavoro. Il rapporto di lavoro è
stato disdetto da CO 1 nel periodo di prova una prima volta il 2 febbraio 2005
per il successivo 9 febbraio, e poi con effetto immediato il 4 febbraio 2005 a
dipendenza della sottrazione dagli uffici della società di documentazione
appartenente alla medesima. Lo stesso giorno la lavoratrice ha trasmesso alla datrice
di lavoro un certificato medico del dott. __________ secondo cui la paziente deve
abbandonare con effetto immediato l'attuale attività lavorativa (…) perché l'ambiente
di lavoro compromette il suo stato di salute.
Fatti
B. Con
istanza del 4 ottobre 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Caneggio per ottenere il pagamento di complessivi fr. 1355.– lordi
oltre interessi, corrispondenti a fr. 677.40 quale salario di febbraio 2005, a fr.
227.60 quale quota di tredicesima e a fr. 450.– quale rimborso spese di trasferta.
All'udienza del 15 novembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha
riconosciuto all'istante il diritto al pagamento del salario e della quota di tredicesima
nella misura di fr. 843.70 netti, proponendo per il resto il rigetto dell'istanza.
Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni del 29 gennaio 2007 l'istante ha aumentato
a fr. 1156.60 la sua pretesa di rimborso spese.
C. Statuendo
il 18 luglio 2007 il Giudice di pace, preso atto dell'acquiescenza della
convenuta sulla liquidazione delle pretese salariali dell'istante nella misura
di fr. 843.70 netti, e accertato che la lavoratrice non aveva dimostrato il
perfezionamento di un accordo sulla remunerazione delle sue trasferte nella
misura da lei pretesa, né di averle effettivamente effettuate e sottoposte per
il relativo rimborso alla convenuta, ha accolto l'istanza limitatamente a fr.
1000.– come riconosciuto per finire dalla convenuta.
D. AP 1
è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base
del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.
La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo
provata la sua pretesa per le trasferte effettuate per conto della datrice di
lavoro, e ciò nonostante le stesse siano state debitamente documentate e non
contestate dalla datrice di lavoro. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2007 la
convenuta conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La
documentazione prodotta dalla convenuta con le osservazioni al ricorso (e non davanti
al primo giudice) dev'essere estromessa dagli atti, l'art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).
3.
La
ricorrente rimprovera al Giudice di pace di non aver accolto la sua pretesa per
le trasferte effettuate per conto della convenuta, nonostante quest'ultima non
abbia contestato l'utilizzo di un veicolo privato per spostamenti dalla stessa
richiesti, né il metodo di calcolo utilizzato e tantomeno il conteggio delle
trasferte allestito in occasione dell'udienza del 20 dicembre 2006. A questo proposito
il primo giudice ha ammesso a tale titolo solo quanto espressamente
riconosciuto dalla convenuta, fr. 156.30, respingendo per il resto la pretesa della
lavoratrice poiché non comprovata. Siffatta conclusione non appare arbitraria,
non essendo smentita dalle risultanze istruttorie.
L'obbligo
che compete al datore di lavoro di rimborsare al dipendente le spese rese
necessarie nell'esecuzione del lavoro previsto dall'art. 327a CO presuppone
la prova da parte del lavoratore dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di
cui chiede il rimborso e il loro ammontare (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 8 ad art. 327a CO). Trattandosi dell'uso di un veicolo
a motore privato, fattispecie espressamente regolata dall'art. 327b CO,
spetta al lavoratore provare che l'utilizzo del proprio veicolo per esigenze di
servizio è avvenuto con il consenso del datore di lavoro e allestire il
relativo conteggio (Streiff/von Kaenel, op.
cit., n. 2 e 6 ad art. 327b CO).
Nella
fattispecie, come rettamente concluso dal primo giudice, agli atti non vi è alcuna
prova del perfezionamento di un accordo circa un rimborso forfetario di €100 mensili per le trasferte richieste
dalla convenuta e neppure dell'esecuzione delle trasferte nell'interesse della
convenuta menzionate nel conteggio allegato al suo scritto 11 gennaio 2007
indirizzato al Giudice di pace. Al riguardo, è vero che tali trasferte
risultano da annotazioni personali dalla lavoratrice (doc. E1-E26) ma poiché
sono state contestate dalla convenuta, senza altri riscontri probatori esse devono
essere considerate alla stregua di semplici allegazioni della parte medesima. Altrettanto
dicasi del promemoria a retro del doc. E25 ove l'istante fa riferimento alla
richiesta di rimborso delle spese di trasferta, ciò che non risulta però essere
stata formulata nei confronti della convenuta così come peraltro espressamente
previsto dal punto 7 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (doc. A).
E mancando una prova sul fatto che le trasferte erano state richieste dalla
datrice di lavoro per esigenze di servizio, poco sussidia alla ricorrente il
fatto che la convenuta non abbia contestato il sistema di calcolo proposto per
la quantificazione delle trasferte di cui pretende il pagamento. Ciò posto il
ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
5.
La
sentenza odierna impone un commento d'ordine giuridico sulle modalità seguite
dal giudice di pace per l'istruzione della presente azione, con particolare
riferimento al fatto per quest'ultimo di aver allestito i verbali delle udienze
non nel corso delle medesime bensì successivamente per poi trasmetterli alle
parti per osservazioni e approvazione e per aver assunto agli atti i loro
scritti contenenti la loro versione dei fatti. Il codice di procedura civile
impone infatti al giudice l'allestimento di un verbale d'udienza seduta stante,
lo stesso dovendo riportare, ancorché succintamente, la presa di posizione
delle parti che sottoscrivendolo ne attestano la conformità alle loro
allegazioni e contestazioni (art. 119 CPC; cfr. Manuale del giudice di pace scheda
n. 65). Ed è sempre nel corso dell'udienza che le parti devono far valere le
loro rispettive ragioni e contestazioni, essendo escluso uno scambio di
corrispondenza tra le parti e il giudice al di fuori delle sedi previste dalla
procedura (art. 294 cpv. 2 CPC; cfr. Manuale citato scheda n. 119).
6.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro
è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione
di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno.
La ricorrente rifonderà alla
controparte un'equa indennità per l'incomodo occorsole per la stesura delle
osservazioni, commisurata alla circostanza che essa non si è valsa del
patrocinio di un legale (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 30 luglio 2007 di RI 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse o spese. RI 1 verserà alla controparte CO 1–.
3. Intimazione
a:
;
Vacallo.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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