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Decisione

16.2007.71

Contratto di lavoro - rimborso spese uso veicolo da parte del datore di lavoro - allestimento del verbale durante l'udienza e non dopo

10 marzo 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 4 ottobre 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace

del circolo di Caneggio per ottenere il pagamento di complessivi fr. 1355.– lordi

oltre interessi, corrispondenti a fr. 677.40 quale salario di febbraio 2005, a fr.

227.60 quale quota di tredicesima e a fr. 450.– quale rimborso spese di trasferta.

All'udienza del 15 novembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha

riconosciuto all'istante il diritto al pagamento del salario e della quota di tredicesima

nella misura di fr. 843.70 netti, proponendo per il resto il rigetto dell'istanza.

Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni del 29 gennaio 2007 l'istante ha aumentato

a fr. 1156.60 la sua pretesa di rimborso spese.

C. Statuendo

il 18 luglio 2007 il Giudice di pace, preso atto dell'acquiescenza della

convenuta sulla liquidazione delle pretese salariali dell'istante nella misura

di fr. 843.70 netti, e accertato che la lavoratrice non aveva dimostrato il

perfezionamento di un accordo sulla remunerazione delle sue trasferte nella

misura da lei pretesa, né di averle effettivamente effettuate e sottoposte per

il relativo rimborso alla convenuta, ha accolto l'istanza limitatamente a fr.

1000.– come riconosciuto per finire dalla convenuta.

D. AP 1

è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base

del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.

La

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le

risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo

provata la sua pretesa per le trasferte effettuate per conto della datrice di

lavoro, e ciò nonostante le stesse siano state debitamente documentate e non

contestate dalla datrice di lavoro. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2007 la

convenuta conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La

documentazione prodotta dalla convenuta con le osservazioni al ricorso (e non davanti

al primo giudice) dev'essere estromessa dagli atti, l'art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).

3.

La

ricorrente rimprovera al Giudice di pace di non aver accolto la sua pretesa per

le trasferte effettuate per conto della convenuta, nonostante quest'ultima non

abbia contestato l'utilizzo di un veicolo privato per spostamenti dalla stessa

richiesti, né il metodo di calcolo utilizzato e tantomeno il conteggio delle

trasferte allestito in occasione dell'udienza del 20 dicembre 2006. A questo proposito

il primo giudice ha ammesso a tale titolo solo quanto espressamente

riconosciuto dalla convenuta, fr. 156.30, respingendo per il resto la pretesa della

lavoratrice poiché non comprovata. Siffatta conclusione non appare arbitraria,

non essendo smentita dalle risultanze istruttorie.

L'obbligo

che compete al datore di lavoro di rimborsare al dipendente le spese rese

necessarie nell'esecuzione del lavoro previsto dall'art. 327a CO presuppone

la prova da parte del lavoratore dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di

cui chiede il rimborso e il loro ammontare (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 8 ad art. 327a CO). Trattandosi dell'uso di un veicolo

a motore privato, fattispecie espressamente regolata dall'art. 327b CO,

spetta al lavoratore provare che l'utilizzo del proprio veicolo per esigenze di

servizio è avvenuto con il consenso del datore di lavoro e allestire il

relativo conteggio (Streiff/von Kaenel, op.

cit., n. 2 e 6 ad art. 327b CO).

Nella

fattispecie, come rettamente concluso dal primo giudice, agli atti non vi è alcuna

prova del perfezionamento di un accordo circa un rimborso forfetario di €100 mensili per le trasferte richieste

dalla convenuta e neppure dell'esecuzione delle trasferte nell'interesse della

convenuta menzionate nel conteggio allegato al suo scritto 11 gennaio 2007

indirizzato al Giudice di pace. Al riguardo, è vero che tali trasferte

risultano da annotazioni personali dalla lavoratrice (doc. E1-E26) ma poiché

sono state contestate dalla convenuta, senza altri riscontri probatori esse devono

essere considerate alla stregua di semplici allegazioni della parte medesima. Altrettanto

dicasi del promemoria a retro del doc. E25 ove l'istante fa riferimento alla

richiesta di rimborso delle spese di trasferta, ciò che non risulta però essere

stata formulata nei confronti della convenuta così come peraltro espressamente

previsto dal punto 7 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (doc. A).

E mancando una prova sul fatto che le trasferte erano state richieste dalla

datrice di lavoro per esigenze di servizio, poco sussidia alla ricorrente il

fatto che la convenuta non abbia contestato il sistema di calcolo proposto per

la quantificazione delle trasferte di cui pretende il pagamento. Ciò posto il

ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

5.

La

sentenza odierna impone un commento d'ordine giuridico sulle modalità seguite

dal giudice di pace per l'istruzione della presente azione, con particolare

riferimento al fatto per quest'ultimo di aver allestito i verbali delle udienze

non nel corso delle medesime bensì successivamente per poi trasmetterli alle

parti per osservazioni e approvazione e per aver assunto agli atti i loro

scritti contenenti la loro versione dei fatti. Il codice di procedura civile

impone infatti al giudice l'allestimento di un verbale d'udienza seduta stante,

lo stesso dovendo riportare, ancorché succintamente, la presa di posizione

delle parti che sottoscrivendolo ne attestano la conformità alle loro

allegazioni e contestazioni (art. 119 CPC; cfr. Manuale del giudice di pace scheda

n. 65). Ed è sempre nel corso dell'udienza che le parti devono far valere le

loro rispettive ragioni e contestazioni, essendo escluso uno scambio di

corrispondenza tra le parti e il giudice al di fuori delle sedi previste dalla

procedura (art. 294 cpv. 2 CPC; cfr. Manuale citato scheda n. 119).

6.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro

è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione

di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno.

La ricorrente rifonderà alla

controparte un'equa indennità per l'incomodo occorsole per la stesura delle

osservazioni, commisurata alla circostanza che essa non si è valsa del

patrocinio di un legale (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 30 luglio 2007 di RI 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse o spese. RI 1 verserà alla controparte CO 1–.

3. Intimazione

a:

;

Vacallo.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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