16.2007.76
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6 marzo 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2007.76
Data decisione, Autorità:
06.03.2008, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - controllo delle ore non imposto dal CCL nel ramo del granito e delle pietre naturali - obbligo di controllo nei confronti dell'autorità ma non del dipendente - onere della prova delle ore effettuate compete al lavoratore - valutazione ore da parte del giudice
LAVORO
art. 8 CC
art. 42 cpv. 2 CO
art. 46 LL
art. 51 LL
art. 73 cpv. 1 let. c OLL 1
Incarto n.
16.2007.76
Lugano
6 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30
agosto 2007 presentato da
RI 1
(rappresentato
dal sindacato PA 1)
contro la sentenza emessa il 23 agosto 2007 dal
Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile inc. n. DI.2005.68
(contratto di lavoro) promossa con istanza 4 luglio 2005 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 29 marzo 2005 la
ditta CO 1 ha assunto RI 1 quale operaio scalpellino tagliapietre con un salario
orario di fr. 26.50. Il 21 aprile 2005 il lavoratore ha comunicato al datore di
lavoro l'intenzione di porre fine al contratto per il successivo 27 aprile, nel
rispetto dei termini di disdetta previsti dal contratto durante il periodo di
prova.
Fatti
B. Il 4
luglio 2005 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Riviera per ottenere il pagamento di fr. 5068.20 lordi oltre interessi corrispondenti
alle ore di lavoro prestate nel mese di aprile 2005 (124 ore), al pagamento
delle ore che la convenuta non gli aveva permesso di effettuare nel periodo di
disdetta (43 ore) così come alle indennità per i giorni festivi, le vacanze e
la quota di tredicesima. All'udienza del 18 ottobre 2005, indetta per la discussione,
la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. In via riconvenzionale essa ha
fatto valere nei confronti del lavoratore una pretesa per danni di fr. 5000.–, successivamente
abbandonata.
C. Statuendo
il 23 agosto 2007 il Pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto
di lavoro di durata determinata dal 29 marzo al 14 agosto 2005, esclusa l'esistenza
di una causa grave tale da giustificare la rescissione anticipata del contratto
da parte del lavoratore, ha ritenuto ingiustificato l'abbandono del posto di
lavoro da parte di quest'ultimo dal 21 aprile 2005, negando così qualsiasi sua pretesa.
Per il periodo precedente, dal 1° al 20 aprile 2005, il primo giudice,
basandosi sull'art. 42 cpv. 2 CO, ha valutato in 41,33 ore le prestazioni
svolte dall'istante, ha riconosciuto le relative indennità per i giorni
festivi, le vacanze e la quota di tredicesima così come quelle maturate nel
mese di marzo 2005, donde l'accoglimento dell'istanza per fr. 977.– lordi oltre
interessi del 5% dal 1° maggio 2005.
D. Con
ricorso per cassazione del 30 agosto 2007 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale, non ritenendo provate le 124 ore lavorative
da lui rivendicate senza che la convenuta, alla quale competeva l'onere della
prova, avesse dimostrato non essere state effettivamente eseguite. Invitata a
presentare osservazioni, la controparte è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art.
327.
lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).
2.
Il ricorrente si duole del mancato integrale accoglimento della sua pretesa e
rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto provato il conteggio delle ore
da lui presentato e al quale la convenuta non ha opposto nulla, non avendo lei
stessa provveduto a nessun controllo giornaliero delle ore come previsto dalla
legge, in particolare dall'art. 46 della Legge federale sul lavoro nell'industria,
nell'artigianato e nel commercio. Al riguardo il Pretore ha rimproverato
all'istante di non avere provato l'esecuzione, nel corso del mese di aprile
2005, delle ore (124) di cui chiede il pagamento, le deposizioni assunte avendo
smentito la sua presenza giornaliera sul posto di lavoro. Siffatta conclusione
non può essere ritenuta arbitraria.
a) Intanto
il contratto sottoscritto dalle parti e il Contratto collettivo nel ramo del
granito e delle pietre naturali, al quale le stesse hanno rinviato a titolo di
diritto suppletorio, non prevedono alcun obbligo per il datore di lavoro di
tenere il controllo delle ore eseguite dal suo dipendente. Né un simile obbligo
può essere dedotto dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato
e nel commercio (Legge sul lavoro: RS 822.11). Certo, secondo gli art. 46 della
Legge sul lavoro e 73 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul
lavoro (OLL 1: RS 822.111), il datore di lavoro deve tenere a disposizione
delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi contenenti in particolare
la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto.
Nondimeno tale obbligo sussiste nei confronti dell'autorità (Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de
la Loi sur le travail, 2005, n. 2 ad art. 46) e non del
dipendente, tant'è che un'eventuale mancata messa a disposizione della menzionata
documentazione può essere oggetto di sanzione da parte dell'autorità
amministrativa (cfr. art. 51 Legge sul lavoro).
b) Esclusa
una violazione contrattuale da parte della convenuta in merito all'allestimento
dei piani di controllo delle ore effettuate dal lavoratore, la conclusione del
primo giudice secondo cui l'istante non avrebbe provato, così come gli imponeva
l'art. 8 CC (Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 46), di aver prestato, nel corso del mese di
aprile 2005, 124 ore di lavoro non può essere considerata arbitraria. A sostegno della
sua pretesa l'istante ha allegato il conteggio da lui stesso allestito dal
quale si evince, per il periodo dal 1° al 20 aprile 2005, la sua presenza
giornaliera sul posto di lavoro (doc. H). Sennonché tale attestazione di
presenza, contestata dalla convenuta, è stata smentita da __________, il quale
ha affermato che l'istante è mancato più volte al lavoro, mi sembra nel mese
di aprile (deposizione del 28 novembre 2005, verbali pag. 3). Mancando
quindi la prova dell'effettiva esecuzione di 124 ore di lavoro, non può essere
censurato il richiamo del Pretore all'art. 42
cpv. 2 CO (cfr. DTF 128 III 271),
e neppure può essere considerato insostenibile il fatto di aver riconosciuto al
lavoratore un terzo delle ore rivendicate, avendo il giudice agito entro i limiti
del suo potere di apprezzamento e non essendo in particolare smentito dalle risultanze
istruttorie considerate nel loro complesso. Ciò posto il ricorso, che non ha
evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
3.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di
lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC )
e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del
sindacato odierno. Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, la
quale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 agosto
2007 di RI 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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