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Decisione

16.2007.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 4

luglio 2005 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di

Riviera per ottenere il pagamento di fr. 5068.20 lordi oltre interessi corrispondenti

alle ore di lavoro prestate nel mese di aprile 2005 (124 ore), al pagamento

delle ore che la convenuta non gli aveva permesso di effettuare nel periodo di

disdetta (43 ore) così come alle indennità per i giorni festivi, le vacanze e

la quota di tredicesima. All'udienza del 18 ottobre 2005, indetta per la discussione,

la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. In via riconvenzionale essa ha

fatto valere nei confronti del lavoratore una pretesa per danni di fr. 5000.–, successivamente

abbandonata.

C. Statuendo

il 23 agosto 2007 il Pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto

di lavoro di durata determinata dal 29 marzo al 14 agosto 2005, esclusa l'esistenza

di una causa grave tale da giustificare la rescissione anticipata del contratto

da parte del lavoratore, ha ritenuto ingiustificato l'abbandono del posto di

lavoro da parte di quest'ultimo dal 21 aprile 2005, negando così qualsiasi sua pretesa.

Per il periodo precedente, dal 1° al 20 aprile 2005, il primo giudice,

basandosi sull'art. 42 cpv. 2 CO, ha valutato in 41,33 ore le prestazioni

svolte dall'istante, ha riconosciuto le relative indennità per i giorni

festivi, le vacanze e la quota di tredicesima così come quelle maturate nel

mese di marzo 2005, donde l'accoglimento dell'istanza per fr. 977.– lordi oltre

interessi del 5% dal 1° maggio 2005.

D. Con

ricorso per cassazione del 30 agosto 2007 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice

di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente

applicato il diritto sostanziale, non ritenendo provate le 124 ore lavorative

da lui rivendicate senza che la convenuta, alla quale competeva l'onere della

prova, avesse dimostrato non essere state effettivamente eseguite. Invitata a

presentare osservazioni, la controparte è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art.

327.

lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure

ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata

quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale

oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di

prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria

quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso

o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e

dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere

definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o

riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella

circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;

è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta

da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).

2.

Il ricorrente si duole del mancato integrale accoglimento della sua pretesa e

rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto provato il conteggio delle ore

da lui presentato e al quale la convenuta non ha opposto nulla, non avendo lei

stessa provveduto a nessun controllo giornaliero delle ore come previsto dalla

legge, in particolare dall'art. 46 della Legge federale sul lavoro nell'industria,

nell'artigianato e nel commercio. Al riguardo il Pretore ha rimproverato

all'istante di non avere provato l'esecuzione, nel corso del mese di aprile

2005, delle ore (124) di cui chiede il pagamento, le deposizioni assunte avendo

smentito la sua presenza giornaliera sul posto di lavoro. Siffatta conclusione

non può essere ritenuta arbitraria.

a) Intanto

il contratto sottoscritto dalle parti e il Contratto collettivo nel ramo del

granito e delle pietre naturali, al quale le stesse hanno rinviato a titolo di

diritto suppletorio, non prevedono alcun obbligo per il datore di lavoro di

tenere il controllo delle ore eseguite dal suo dipendente. Né un simile obbligo

può essere dedotto dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato

e nel commercio (Legge sul lavoro: RS 822.11). Certo, secondo gli art. 46 della

Legge sul lavoro e 73 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul

lavoro (OLL 1: RS 822.111), il datore di lavoro deve tenere a disposizione

delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi contenenti in particolare

la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto.

Nondimeno tale obbligo sussiste nei confronti dell'autorità (Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de

la Loi sur le travail, 2005, n. 2 ad art. 46) e non del

dipendente, tant'è che un'eventuale mancata messa a disposizione della menzionata

documentazione può essere oggetto di sanzione da parte dell'autorità

amministrativa (cfr. art. 51 Legge sul lavoro).

b) Esclusa

una violazione contrattuale da parte della convenuta in merito all'allestimento

dei piani di controllo delle ore effettuate dal lavoratore, la conclusione del

primo giudice secondo cui l'istante non avrebbe provato, così come gli imponeva

l'art. 8 CC (Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 46), di aver prestato, nel corso del mese di

aprile 2005, 124 ore di lavoro non può essere considerata arbitraria. A sostegno della

sua pretesa l'istante ha allegato il conteggio da lui stesso allestito dal

quale si evince, per il periodo dal 1° al 20 aprile 2005, la sua presenza

giornaliera sul posto di lavoro (doc. H). Sennonché tale attestazione di

presenza, contestata dalla convenuta, è stata smentita da __________, il quale

ha affermato che l'istante è mancato più volte al lavoro, mi sembra nel mese

di aprile (deposizione del 28 novembre 2005, verbali pag. 3). Mancando

quindi la prova dell'effettiva esecuzione di 124 ore di lavoro, non può essere

censurato il richiamo del Pretore all'art. 42

cpv. 2 CO (cfr. DTF 128 III 271),

e neppure può essere considerato insostenibile il fatto di aver riconosciuto al

lavoratore un terzo delle ore rivendicate, avendo il giudice agito entro i limiti

del suo potere di apprezzamento e non essendo in particolare smentito dalle risultanze

istruttorie considerate nel loro complesso. Ciò posto il ricorso, che non ha

evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

3.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di

lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC )

e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del

sindacato odierno. Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, la

quale ha rinunciato a presentare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 agosto

2007 di RI 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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