16.2007.77
Diritto di ritenzione nell'ambito della locazione - erezione di inventario - bene rivendicato da terzi - azione di accertamento - estensione del diritto di ritenzione - buona fede del locatore
21 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2007.77
Data decisione, Autorità:
21.04.2008, CCC
Titolo:
Diritto di ritenzione nell'ambito della locazione - erezione di inventario - bene rivendicato da terzi - azione di accertamento - estensione del diritto di ritenzione - buona fede del locatore
AZIONE DI ACCERTAMENTO
DIRITTO DI RITENZIONE
art. 268 CO
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 283 LEF
Incarto n.
16.2007.77
Lugano
21 aprile
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Zali
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3
settembre 2007 presentato da
RI
1
(patrocinata)
contro la sentenza emessa il 23 agosto 2007 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa inc. n. AC.2007.1
(azione di accertamento dell'art. 107 cpv. 5 LEF) promossa con istanza 12
marzo 2007 da
CO 1,
(patrocinata
dalla lic. iur.);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
15 aprile 1996 la compagnia di assicurazioni RI 1 ha concesso in locazione a J__________
__________ dei locali commerciali adibiti ad esercizio pubblico in via __________
__________ a __________. Il 30 settembre 2005 la locatrice, preso atto del
mancato pagamento delle pigioni da maggio a settembre 2005 per complessivi fr.
16 725.–, ha chiesto all'UEF di Locarno l'erezione un inventario sugli oggetti
presenti nell'ente locato a garanzia del suo diritto di ritenzione di cui
all'art. 268 CO. Al momento dell'allestimento dell'inventario il conduttore ha
dichiarato che il distributore di sigarette __________, indicato al n. 9 del verbale
e valutato in fr. 3000.–, era di proprietà della ditta __________. Il 13
febbraio 2007 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti, constatato che la locatrice
aveva confermato il suo diritto di ritenzione sul bene in questione, ha
assegnato alla CO 1 un termine per promuovere l'azione di accertamento del suo
diritto di proprietà.
Fatti
B. Con
istanza del 12 marzo 2007 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore di Locarno Città
perché fosse accertata la sua proprietà sul noto distributore automatico di sigarette
con conseguente svincolo dal diritto di ritenzione. All'udienza del 14 maggio
2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
Statuendo il 23 agosto 2007 il Pretore ha accolto l'istanza e “ha tolto dal verbale degli oggetti
sottoposti a ritenzione (verbale 3 ottobre 2005, esecuzione n. __________
dell’UEF di Locarno promossa contro J__________ __________) l'oggetto n. 9,
vale a dire il “distributore di sigarette __________” di proprietà della
CO 1”.
C. Con
ricorso per cassazione del 3 settembre 2007 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie deducendo dalle
medesime che essa dovesse essere a conoscenza del fatto che il distributore in
discussione non apparteneva al conduttore bensì a un terzo poiché fatto
notorio. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2007 l'istante conclude per il rigetto
del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. I
documenti prodotti con il ricorso (e non davanti al primo giudice) sono
irricevibili e devono essere estromessi dall'incarto in virtù dell'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti,
prove o eccezioni.
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 133 I 149 consid. 3.1).
3.
Il
Pretore ha accolto l'istanza rilevando in particolare che sebbene l'istante non
avesse provato che la locatrice fosse effettivamente a conoscenza del suo
diritto di proprietà sul bene litigioso, non avendo in particolare provato che
la stessa sapesse dell'esistenza del contratto operating concluso con il
suo conduttore, la convenuta avrebbe dovuto dedurre dalle circostanze che il
distributore di sigarette non apparteneva al conduttore, essendo notorio che simili
apparecchi non appartengono di regola ai gerenti degli esercizi pubblici. Tanto
più, ha soggiunto il primo giudice, se si pensa che la convenuta gestisce numerosi
locali commerciali.
4.
Controversa
nella fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se il diritto di
ritenzione della convenuta prevalga sul diritto di proprietà dell'istante, di
per sé non contestato, ovvero se la conclusione del primo giudice secondo cui la
convenuta doveva dedurre dalle circostanze che il distributore di sigarette
pignorato presso il suo conduttore non gli apparteneva, è manifestamente
insostenibile.
In
concreto, è indubbio che il diritto di ritenzione può estendersi anche a beni
di proprietà di terzi salvo che il locatore sapesse o dovesse sapere non
trattarsi di beni di proprietà del conduttore (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin,Basler Kommentar zum SchKG,
vol. III, 1998, n. 21 ad art. 283 LEF). Ora è vero che secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale e per parte della dottrina la buona
fede del locatore è sempre presunta sicché si impongono notevoli esigenze per
sovvertire tale presunzione (Higi
in: Zürcher Kommentar, n. 52 segg. ad art. 268–268b CO; Lachat,
Le bail à loyer, 1997, pag. 215 n. 6.5; SVIT Kommentar, n. 8 ad art. 268–268b
CO), nondimeno che vi è una corrente dottrinale che pone invece maggiori
esigenze alla protezione della buona fede del locatore (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 283 LEF).
Nelle circostanze
descritte la conclusione del Pretore secondo la quale la convenuta non poteva
in buona fede ignorare che il distributore di sigarette non poteva essere di
proprietà del conduttore, trattandosi di un fatto notorio soprattutto a chi
come la convenuta si occupa a titolo professionale dell'amministrazione di
immobili anche di tipo commerciale, non può essere considerata manifestamente
insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso. Né è censurabile il fatto che il primo giudice abbia fatto
propria una tesi dottrinale piuttosto che un'altra più favorevole alla ricorrente
(cocchi/ Trezzini, CPC annotato e
massimato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 327). Ciò posto il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve
quindi essere respinto.
5.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 3 settembre 2007 di RI 1 è respinto.
2. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 250.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare
alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici sulla pagina seguente
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o
almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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