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Decisione

16.2007.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 marzo 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

29 maggio 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona

per ottenere la restituzione di fr. 2938.10 trattenuti dalla datrice di lavoro.

All'udienza del 3 settembre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha

proposto di respingere l'istanza e in via riconvenzionale ha fatto valere un'ulteriore

pretesa di fr. 1500.– per la “franchigia giovani” da lei sopportata.

C. Statuendo

l'11 ottobre 2007 in luogo e

vece del Pretore il Segretario assessore, accertata la responsabilità dell'istante

per i danni cagionati alla convenuta, ha respinto l'istanza ritenendo giustificate

le trattenute effettuate dalla datrice di lavoro, alla quale ha pure

riconosciuto il diritto al risarcimento di fr. 1500.– fatti valere in via

riconvenzionale.

D. Con

ricorso per cassazione del 17 ottobre 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver

erroneamente applicato l'art. 321e CO ed arbitrariamente valutato le risultanze

istruttorie, attribuendo i danni lamentati dalla convenuta a una sua negligenza.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure

ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata

quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale

oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di

prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta

(o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella

circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;

è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta

da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 133 I 149 consid. 3.1).

2.

Il ricorrente

rimprovera al primo giudice di aver ritenuto giustificate le trattenute effettuate

dalla datrice di lavoro per danni da lui cagionati nello svolgimento delle

proprie mansioni, intravedendo nel suo agire una negligenza ai sensi dell'art. 321e CO. Secondo questa norma il lavoratore è

responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo

datore di lavoro. Questa responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il

danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del

lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

6ª edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre al datore di

lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi contrattuali,

del danno e del nesso di causalità (Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321e CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de

travail annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO),

spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono la sua

colpa (Streiff/von Kaenel, loc.

cit.; Rehbinder, Berner

Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO). La misura della

diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo

rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione

o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e

attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere

(art. 321e cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 1.1 ad art. 321e CO), fermo restando che il lavoratore risponde del danno che

cagiona anche a seguito di una negligenza lieve (Brühwiler, op. cit., n. 5c ad art. 321e CO).

3.

Nella fattispecie il primo giudice ha accertato una violazione

dei doveri di diligenza del lavoratore nel fatto di aver danneggiato due

veicoli e un portone non prestando la necessaria attenzione alle manovre di

posteggio da lui poste in atto. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente

simile accertamento, ancorché severo nei suoi confronti e fors'anche opinabile,

non è arbitrario. A prescindere dal fatto che i due incidenti siano da

ricondurre a un errore di valutazione nell'eseguire le manovre di posteggio,

non è contestato che il ricorrente ha chiaramente contravvenuto alle direttive

della datrice di lavoro che, in entrambi i casi, gli aveva espressamente

indicato dove posteggiare il veicolo della ditta (cfr. risposta di cui al

verbale 3 settembre 2007 pag. 2 e 3). Quindi, già il solo fatto di aver

disobbedito alle istruzioni della datrice di lavoro costituisce una negligenza

che il primo giudice ha considerato all'origine dei danni lamentati, senza che

tale accertamento possa essere considerato arbitrario ovvero insostenibile.

Per quanto attiene al richiamo

del ricorrente al rischio professionale, derivante in particolare dall'uso a

titolo professionale di un veicolo, è vero che lo stesso permette di effettuare

una riduzione del danno o addirittura di rinunciare alla pretesa risarcitoria, tuttavia

ciò si avvera solo nel caso in cui l'incidente avviene in una normale situazione

di pericolo della strada (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 9b ad art.

321e CO), ciò che non è il caso in concreto i due incidenti essendo da ricondurre

a un’errata manovra di posteggio. Ne discende che l'accertamento del primo

giudice circa la negligenza dell'istante, e quindi la violazione da parte sua

dell'art. 321e CO, non è manifestamente insostenibile.

4.

Per

quel che riguarda la trattenuta sul salario del lavoratore dell'importo

rivendicato per i danni da quest'ultimo cagionati, una compensazione di crediti

del lavoratore, cui vanno assimilate non solo le pretese salariali ma anche

tutte le forme di rimunerazione delle prestazioni lavorative (Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 323b

CO; Brühwiler, op. cit., n. 7 ad

art. 323b CO), con crediti del datore di lavoro è possibile. Vale

tuttavia la limitazione secondo cui questi può compensare il salario con un

credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia

pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF (art. 125 n. 2

CO, art. 323b cpv. 2 CO; Rehbinder,

op. cit., n. 9 ad art. 323b CO; Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 323b CO; Brühwiler, op. cit., n. 8 ad art. 323b

CO). Siffatta limitazione non è però data quando si

tratta di crediti del datore di lavoro per danni cagionati intenzionalmente dal

lavoratore. Non rientrano in questa categoria i danni cagionati da negligenza,

anche grave (Streiff/von Kaenel,

op. cit., n. 6 ad art. 323b CO; Brühwiler,

op. cit., n. 9 ad art. 323b CO), ciò che non è il caso in concreto.

Dal punto

di vista processuale se, come in concreto, la compensazione effettuata dal

datore di lavoro è contestata dal lavoratore, spetta a quest'ultimo provare che

la stessa è improponibile in quanto lesiva del suo minimo esistenziale (Rehbinder, op. cit., n. 17 ad art. 323b

CO). Il solo richiamo a una retribuzione “palesemente molto bassa”(cfr. ricorso pag. 3 punto 7), non basta a dimostrare che la

compensazione proposta dalla convenuta fosse tale da compromettere il minimo

vitale dell'istante sulla cui situazione personale e finanziaria nulla risulta

dagli atti. Ciò posto il ricorso, che non ha

evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in

caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di

scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno.

Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato

a presentare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 17 ottobre 2007 di RI 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- RA 1,;

- CO 1,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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