16.2007.91
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 marzo 2008Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2007.91
Data decisione, Autorità:
26.03.2008, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - trattenuta sul salario per danno cagionato dal lavoratore - presupposti della responsabilità del lavoratore - danno con veicoli - rischio professionale - disobbedienza alle istruzioni del datore di lavoro - compensazione danno con pretese salariali
COMPENSAZIONE DI PRETESE SALARIALI
DOVERE DI DILIGENZA
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 125 cf. 2 CO
art. 321e CO
art. 323b CO
art. 417 cpv. 1 let. e CPC-TI
art. 93 LEF
Incarto n.
16.2007.91
Lugano
26 marzo 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17
ottobre 2007 presentato da
RI 1
(patrocinato dall'RA
1)
contro la sentenza emessa l'11 ottobre 2007 in luogo
e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona,
nella causa inc. n. DI.2007.150 (contratto di lavoro) promossa con istanza 29
maggio 2007 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 ha lavorato alle dipendenze della ditta CO 1 di __________, specializzata
nelle pulizie generali, come apprendista pulitore di edifici. Il contratto di
tirocinio, iniziato il 2 novembre 2005, si è concluso il 31 ottobre 2006 e
prevedeva un salario mensile di fr. 1160.– lordi. Il 28 marzo e il successivo
29 luglio 2006, nell'ambito dell'esecuzione delle proprie prestazioni
lavorative, RI 1 ha danneggiato due veicoli e un portone di uno stabile di
proprietà di terzi. La datrice di lavoro ha quindi trattenuto sugli stipendi di
spettanza dell'apprendista fr. 1938.10 per il danneggiamento del furgone (trattenute
effettuate sui salari dei mesi da marzo a luglio 2006) e fr. 1000.– per la
franchigia dalla stessa pagata per il secondo incidente (trattenute effettuate
sui salari dei mesi da agosto a ottobre 2006).
Fatti
B. Il
29 maggio 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona
per ottenere la restituzione di fr. 2938.10 trattenuti dalla datrice di lavoro.
All'udienza del 3 settembre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha
proposto di respingere l'istanza e in via riconvenzionale ha fatto valere un'ulteriore
pretesa di fr. 1500.– per la “franchigia giovani” da lei sopportata.
C. Statuendo
l'11 ottobre 2007 in luogo e
vece del Pretore il Segretario assessore, accertata la responsabilità dell'istante
per i danni cagionati alla convenuta, ha respinto l'istanza ritenendo giustificate
le trattenute effettuate dalla datrice di lavoro, alla quale ha pure
riconosciuto il diritto al risarcimento di fr. 1500.– fatti valere in via
riconvenzionale.
D. Con
ricorso per cassazione del 17 ottobre 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato l'art. 321e CO ed arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie, attribuendo i danni lamentati dalla convenuta a una sua negligenza.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 133 I 149 consid. 3.1).
2.
Il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver ritenuto giustificate le trattenute effettuate
dalla datrice di lavoro per danni da lui cagionati nello svolgimento delle
proprie mansioni, intravedendo nel suo agire una negligenza ai sensi dell'art. 321e CO. Secondo questa norma il lavoratore è
responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo
datore di lavoro. Questa responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il
danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del
lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6ª edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre al datore di
lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi contrattuali,
del danno e del nesso di causalità (Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321e CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de
travail annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO),
spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono la sua
colpa (Streiff/von Kaenel, loc.
cit.; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO). La misura della
diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo
rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione
o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e
attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere
(art. 321e cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.1 ad art. 321e CO), fermo restando che il lavoratore risponde del danno che
cagiona anche a seguito di una negligenza lieve (Brühwiler, op. cit., n. 5c ad art. 321e CO).
3.
Nella fattispecie il primo giudice ha accertato una violazione
dei doveri di diligenza del lavoratore nel fatto di aver danneggiato due
veicoli e un portone non prestando la necessaria attenzione alle manovre di
posteggio da lui poste in atto. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente
simile accertamento, ancorché severo nei suoi confronti e fors'anche opinabile,
non è arbitrario. A prescindere dal fatto che i due incidenti siano da
ricondurre a un errore di valutazione nell'eseguire le manovre di posteggio,
non è contestato che il ricorrente ha chiaramente contravvenuto alle direttive
della datrice di lavoro che, in entrambi i casi, gli aveva espressamente
indicato dove posteggiare il veicolo della ditta (cfr. risposta di cui al
verbale 3 settembre 2007 pag. 2 e 3). Quindi, già il solo fatto di aver
disobbedito alle istruzioni della datrice di lavoro costituisce una negligenza
che il primo giudice ha considerato all'origine dei danni lamentati, senza che
tale accertamento possa essere considerato arbitrario ovvero insostenibile.
Per quanto attiene al richiamo
del ricorrente al rischio professionale, derivante in particolare dall'uso a
titolo professionale di un veicolo, è vero che lo stesso permette di effettuare
una riduzione del danno o addirittura di rinunciare alla pretesa risarcitoria, tuttavia
ciò si avvera solo nel caso in cui l'incidente avviene in una normale situazione
di pericolo della strada (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 9b ad art.
321e CO), ciò che non è il caso in concreto i due incidenti essendo da ricondurre
a un’errata manovra di posteggio. Ne discende che l'accertamento del primo
giudice circa la negligenza dell'istante, e quindi la violazione da parte sua
dell'art. 321e CO, non è manifestamente insostenibile.
4.
Per
quel che riguarda la trattenuta sul salario del lavoratore dell'importo
rivendicato per i danni da quest'ultimo cagionati, una compensazione di crediti
del lavoratore, cui vanno assimilate non solo le pretese salariali ma anche
tutte le forme di rimunerazione delle prestazioni lavorative (Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 323b
CO; Brühwiler, op. cit., n. 7 ad
art. 323b CO), con crediti del datore di lavoro è possibile. Vale
tuttavia la limitazione secondo cui questi può compensare il salario con un
credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia
pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF (art. 125 n. 2
CO, art. 323b cpv. 2 CO; Rehbinder,
op. cit., n. 9 ad art. 323b CO; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 323b CO; Brühwiler, op. cit., n. 8 ad art. 323b
CO). Siffatta limitazione non è però data quando si
tratta di crediti del datore di lavoro per danni cagionati intenzionalmente dal
lavoratore. Non rientrano in questa categoria i danni cagionati da negligenza,
anche grave (Streiff/von Kaenel,
op. cit., n. 6 ad art. 323b CO; Brühwiler,
op. cit., n. 9 ad art. 323b CO), ciò che non è il caso in concreto.
Dal punto
di vista processuale se, come in concreto, la compensazione effettuata dal
datore di lavoro è contestata dal lavoratore, spetta a quest'ultimo provare che
la stessa è improponibile in quanto lesiva del suo minimo esistenziale (Rehbinder, op. cit., n. 17 ad art. 323b
CO). Il solo richiamo a una retribuzione “palesemente molto bassa”(cfr. ricorso pag. 3 punto 7), non basta a dimostrare che la
compensazione proposta dalla convenuta fosse tale da compromettere il minimo
vitale dell'istante sulla cui situazione personale e finanziaria nulla risulta
dagli atti. Ciò posto il ricorso, che non ha
evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in
caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di
scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno.
Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato
a presentare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 17 ottobre 2007 di RI 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- RA 1,;
- CO 1,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster