16.2007.93
Ricorso contro tasse e spese - interesse a ricorrere solo della parte che subisce un pregiudizio - intervento della CCC solo in caso di abuso - la domanda di riduzione delle spese deve essere cifrata
5 novembre 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2007.93
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, CCC
Titolo:
Ricorso contro tasse e spese - interesse a ricorrere solo della parte che subisce un pregiudizio - intervento della CCC solo in caso di abuso - la domanda di riduzione delle spese deve essere cifrata -
SPESE E RIPETIBILI
art. 307 CPC-TI
art. 309 CPC-TI
art. 14 cpv. 1 LTG
Incarto n.
16.2007.93
Lugano
5 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso
per cassazione” 15 ottobre 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2007 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa civile inappellabile (inc.
n. 24/B/Ord) promossa con istanza 10 settembre 2007 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 10 settembre 2007 la ditta RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di
pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1958.30 oltre accessori
a saldo di una fattura emessa il 6 dicembre 2006 per le prestazioni eseguite in
favore di quest'ultimo;
che
all'udienza del 4 ottobre 2007, indetta per la discussione, nessuno è comparso;
che
il 4 ottobre 2007 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia
di fr. 295.– e le spese postali in fr. 30.–, da anticipare dall'istante, a
carico del convenuto;
che
il 15 ottobre 2007 RI 1 si è rivolta alla Divisione della giustizia chiedendo
la riduzione della tassa di giustizia e delle spese, al fine di tener conto del
“dispendio di energie
effettivamente profuso dal primo giudice”;
che
il 18 ottobre 2007 la Divisione della giustizia ha trasmesso l'atto a questa Camera
per essere trattato quale ricorso per cassazione;
e considerando
in diritto: che l'art. 5 cpv. 1 della Legge sulla
tariffa giudiziaria secondo cui, la parte cui le spese giudiziarie sono state
imposte può interporre reclamo
entro 15 giorni dal pagamento o dalla intimazione della bolletta, contro
l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia la cui decisione è
definitiva, è stato abrogato il 15 dicembre 2006 ;
che,
pertanto, in materia di contestazioni sulle spese e sulla tassa di giustizia
deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione (cfr. messaggio del
Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005);
che
in concreto ci si può chiedere se la ricorrente, alla quale non sono stati
addebitati oneri processuali, sia legittimata a ricorrere, non derivandole
alcun pregiudizio dalla decisione impugnata;
che,
invero, la ricorrente potrebbe disporre di un interesse concreto e personale
ove in caso di accoglimento di un ricorso avversario, questa Camera le
addebiterebbe gli oneri processuali (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 307), ciò che
non è il caso in concreto, la sentenza del Giudice di pace non essendo stata
impugnata dal convenuto;
che,
comunque sia, nella determinazione e nella suddivisione delle tasse, delle spese
e delle ripetibili il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che può
essere censurato in appello, così come in cassazione, solo per eccesso o per
abuso (Rep. 1996 pag. 171).
che
nella fattispecie ci si può chiedere se arrotondando la tassa di giustizia
calcolata in base all'art. 14 cpv. 1 LTG (da fr. 293.70 a fr. 295.–), il
Giudice di pace abbia abusato del suo potere di apprezzamento;
che
nondimeno in caso di contestazioni patrimoniali il ricorrente non può limitarsi
a contestazioni indeterminate ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/ Trezzini, op.
cit., n. 8 ad art. 309);
che
tale principio vale anche in materia di spese e ripetibili sicché la ricorrente
deve esprimere la somma della riduzione postulata (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 10 ad art.
309);
che
in concreto la ricorrente chiede una generica riduzione senza indicare esattamente
l'ammontare, ciò che rende il ricorso irricevibile;
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che
l'errata indicazione dei mezzi di ricorsi da parte del giudice di pace può
avere indotto la ricorrente a interrogarsi sulle esigenze formali di un ricorso
per cassazione sicché appare equo rinunciare a ogni prelievo, mentre non si
pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso 15 ottobre 2007 di RI 1 è irricevibile.
Fatti
2. Non
si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Considerandi
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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