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Decisione

16.2007.98

Oggetto di impugnativa con ricorso per cassazione - decisioni finali

28 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

e considerando

in diritto: che in virtù dell'art. 327 CPC possono

essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei Giudici di pace e

dei Pretori come istanza unica, ovvero solo decisioni formali che pongono fine

alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3

ad art. 327; Cocchi/ Trezzini, op.

cit., Appendice 2000/2004, n. 34 e 35 ad art. 327);

che

in concreto il decreto impugnato, con cui il primo giudice si è limitato a

statuire su una domanda processuale formulata dalla convenuta senza esprimersi

sul merito della lite, non costituisce una decisione finale ma è una semplice decisione

incidentale;

Considerandi

che

tale decisione non è quindi separatamente impugnabile ma potrà, se del caso,

essere contestata con la decisione finale;

che

ciò posto il ricorso si rivela di primo acchito irricevibile;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non

si giustifica assegnare ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è

nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 novembre 2007 dell'avv. RI 1 è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali, di complessivi fr. 100.–, sono posti a carico della

ricorrente. Non si assegnano ripetibili

3. Intimazione

a:

-

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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