16.2007.98
Oggetto di impugnativa con ricorso per cassazione - decisioni finali
28 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2007.98
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, CCC
Titolo:
Oggetto
di impugnativa con ricorso per cassazione - decisioni finali
DECISIONE INCIDENTALE
OGGETTO DI IMPUGNAZIONE DETERMINATO DA UNA DECISIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2007.98
Lugano
28 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19
novembre 2007 presentato nella forma dell'appello da
RI 1
contro il decreto 7 novembre 2007 emesso in luogo e
vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, nella causa civile inc. IU.2007.182 (mercede dell'appaltatore)
promossa con istanza 16 luglio 2007 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 16 luglio 2007 la
falegnameria CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4991.15 oltre accessori, rivendicati
a saldo di una fattura emessa il 7 maggio 2007 per le opere di falegname
eseguite per conto della convenuta così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione
da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che
all'udienza del 18 ottobre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto
di respingere l'istanza contestando la corretta esecuzione delle opere così
come la loro ultimazione, donde l'inesigibilità della mercede e quindi l'assenza
di un valido titolo per la notifica del citato precetto esecutivo;
che
la convenuta ha postulato l'annullamento e l'immediata cancellazione dell'esecuzione
e ha chiesto al Pretore di esprimersi preliminarmente su tale domanda;
che
con decreto emesso il 7 novembre 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha respinto la domanda poiché inammissibile;
che
con ricorso per cassazione (“appello”) del 19 novembre 2007 RI 1 è insorta contro
il decreto appena citato postulandone l'annullamento;
Fatti
e considerando
in diritto: che in virtù dell'art. 327 CPC possono
essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei Giudici di pace e
dei Pretori come istanza unica, ovvero solo decisioni formali che pongono fine
alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3
ad art. 327; Cocchi/ Trezzini, op.
cit., Appendice 2000/2004, n. 34 e 35 ad art. 327);
che
in concreto il decreto impugnato, con cui il primo giudice si è limitato a
statuire su una domanda processuale formulata dalla convenuta senza esprimersi
sul merito della lite, non costituisce una decisione finale ma è una semplice decisione
incidentale;
Considerandi
che
tale decisione non è quindi separatamente impugnabile ma potrà, se del caso,
essere contestata con la decisione finale;
che
ciò posto il ricorso si rivela di primo acchito irricevibile;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non
si giustifica assegnare ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è
nemmeno stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 novembre 2007 dell'avv. RI 1 è irricevibile.
2. Gli
oneri processuali, di complessivi fr. 100.–, sono posti a carico della
ricorrente. Non si assegnano ripetibili
3. Intimazione
a:
-
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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