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Decisione

16.2007.99

Azione di risarcimento danni - danno totale - valore di una perizia di parte - ricevibilità del ricorso per cassazione

18 gennaio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 10

marzo 2007 RI 1, ritenendo che il valore del proprio veicolo ammontasse a fr.

4400.–, ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di __________ per

ottenere il pagamento di fr. 1700.– rivendicati in aggiunta ai fr. 2700.– da

questa riconosciuto a titolo di risarcimento del danno subìto. All'udienza del

16 marzo 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza.

C. Statuendo

il 22 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente, basandosi sulle risultanze

istruttorie dalle quali è emerso che il veicolo dell'istante era in

circolazione da oltre 17 anni e che la convenuta aveva proposto la sostituzione

del veicolo con uno più recente e con un chilometraggio inferiore, ha ritenuto

equo il risarcimento da questa proposto e ha quindi respinto l'istanza

D. Con

atto ricorsuale 31ottobre 2007, indirizzato alla Giudicatura di pace e

trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI

1 è insorto contro il predetto giudizio contestando la conclusione del primo

giudice. Egli lamenta il mancato riconoscimento del maggior valore del veicolo

danneggiato provato sulla scorta di una perizia allestita dalla __________ SA. Nelle

sue osservazioni del 17 dicembre 2007 la convenuta ha proposto di respingere il

ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Per

quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso va rilevato che per costante giurisprudenza

di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione

invocato così come previsto dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque

ricevibile se dalla sua motivazione risultano le ragioni a fondamento del

medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo

di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 329). In concreto il ricorrente pone l'arbitraria

valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice al quale

rimprovera di non aver considerato, ai fini della quantificazione del danno

dallo stesso subito, la prima valutazione effettuata dall'esperto incaricato

dalla convenuta e confermata dalla __________ SA,ovvero invoca il titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Tempestivo, il ricorso è pertanto

ricevibile.

2.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale

una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento

della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno

confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).

3.

Il ricorrente si duole essenzialmente del fatto che il Giudice di

pace supplente ha quantificato il danno da lui subìto in soli fr. 2700.– senza considerare

la prima valutazione effettuata dal perito incaricato dalla convenuta e

confermata dalla ditta __________ SA, secondo cui il valore venale del veicolo

ammontava a fr. 4400.–. Al riguardo il primo giudice si è basato sulla

valutazione del danno effettuata nel mese di dicembre 2006 dalla ditta __________

AG di __________ che lo ha quantificato in fr. 2700.–, corrispondente poi all'importo

che la compagnia di assicurazione si era dichiarata disposta a riconoscere all'istante.

Ora, tenuto

conto che gli estremi del rimedio di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC

sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una valutazione delle

prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 92 ad art. 90 CPC), una decisione non è arbitraria se trova riscontro anche solo in

determinate prove. In concreto, quindi, il fatto per il primo giudice di aver

dato maggior credito alla seconda valutazione del danno effettuata dalla ditta __________

AG nel mese di dicembre 2006 piuttosto che a quella eseguita dalla stessa ditta

nel mese di agosto 2006 non appare criticabile tanto più che la stessa ha giustificato

plausibilmente il cambiamento di valutazione (cfr. scritto 22 dicembre 2006

della CO 1).

Per di

più in caso di danno totale, come sembra essere il caso nella fattispecie, il

danno corrisponde al valore sostitutivo del veicolo (Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 247 n.

972). E siccome la convenuta ha proposto all'istante un veicolo sostitutivo del

valore di fr. 2700.–, la conclusione del primo giudice, che ha quantificato in

tale misura il danno patito dall'istante, non appare insostenibile. Nulla muta

il fatto che anche per __________ SA il valore del veicolo ammontasse a fr.

4400.

–. Ora, per tacere che tale stima è stata contestata dalla convenuta a

dipendenza dalla presa in considerazione dei costi di manutenzione del veicolo (cfr.

scritto 16 febbraio 2007), quanto indicato da quella società non assurge a

perizia giudiziaria ma a una valutazione di parte. Essa va pertanto considerata

alla stregua di un'allegazione della parte medesima, con medesimo valore probatorio (Cocchi/ Trezzini, op.

cit., m. 21 e 23 ad art. 90 CPC).

4.

Dato quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun

titolo di cassazione, tantomeno un'arbitraria valutazione delle prove da parte

del primo giudice, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte,

che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 ottobre 2007

di RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 120.–

b)

spese fr. 30.–

fr.

150.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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