16.2007.99
Azione di risarcimento danni - danno totale - valore di una perizia di parte - ricevibilità del ricorso per cassazione
18 gennaio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2007.99
Data decisione, Autorità:
18.01.2008, CCC
Titolo:
Azione di risarcimento danni - danno totale - valore di una perizia di parte - ricevibilità del ricorso per cassazione
RISARCIMENTO DANNI
art. 90 CPC-TI
art. 327 cpv. 2 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2007.99
Lugano
18 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31
ottobre 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 22 ottobre 2007 dal
Giudice di pace supplente del circolo di __________ nella causa civile
inappellabile (inc. n. 13/2007/O) promossa con istanza 10 marzo 2007 nei confronti
di
CO 1 a
(patrocinata
dall' RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
21 luglio 2006 RI 1 è stato coinvolto in un incidente della circolazione,
risoltosi con soli danni materiali, causato dal veicolo guidato da __________ assicurata
per la RC presso CO 1. La compagnia di assicurazioni ha proposto al danneggiato
di liquidare il sinistro con il versamento di fr. 2700.– corrispondenti al
valore venale del veicolo completamente distrutto.
Fatti
B. Il 10
marzo 2007 RI 1, ritenendo che il valore del proprio veicolo ammontasse a fr.
4400.–, ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di __________ per
ottenere il pagamento di fr. 1700.– rivendicati in aggiunta ai fr. 2700.– da
questa riconosciuto a titolo di risarcimento del danno subìto. All'udienza del
16 marzo 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza.
C. Statuendo
il 22 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente, basandosi sulle risultanze
istruttorie dalle quali è emerso che il veicolo dell'istante era in
circolazione da oltre 17 anni e che la convenuta aveva proposto la sostituzione
del veicolo con uno più recente e con un chilometraggio inferiore, ha ritenuto
equo il risarcimento da questa proposto e ha quindi respinto l'istanza
D. Con
atto ricorsuale 31ottobre 2007, indirizzato alla Giudicatura di pace e
trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI
1 è insorto contro il predetto giudizio contestando la conclusione del primo
giudice. Egli lamenta il mancato riconoscimento del maggior valore del veicolo
danneggiato provato sulla scorta di una perizia allestita dalla __________ SA. Nelle
sue osservazioni del 17 dicembre 2007 la convenuta ha proposto di respingere il
ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Per
quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso va rilevato che per costante giurisprudenza
di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione
invocato così come previsto dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque
ricevibile se dalla sua motivazione risultano le ragioni a fondamento del
medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo
di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 329). In concreto il ricorrente pone l'arbitraria
valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice al quale
rimprovera di non aver considerato, ai fini della quantificazione del danno
dallo stesso subito, la prima valutazione effettuata dall'esperto incaricato
dalla convenuta e confermata dalla __________ SA,ovvero invoca il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Tempestivo, il ricorso è pertanto
ricevibile.
2.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento
della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno
confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).
3.
Il ricorrente si duole essenzialmente del fatto che il Giudice di
pace supplente ha quantificato il danno da lui subìto in soli fr. 2700.– senza considerare
la prima valutazione effettuata dal perito incaricato dalla convenuta e
confermata dalla ditta __________ SA, secondo cui il valore venale del veicolo
ammontava a fr. 4400.–. Al riguardo il primo giudice si è basato sulla
valutazione del danno effettuata nel mese di dicembre 2006 dalla ditta __________
AG di __________ che lo ha quantificato in fr. 2700.–, corrispondente poi all'importo
che la compagnia di assicurazione si era dichiarata disposta a riconoscere all'istante.
Ora, tenuto
conto che gli estremi del rimedio di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC
sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una valutazione delle
prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 92 ad art. 90 CPC), una decisione non è arbitraria se trova riscontro anche solo in
determinate prove. In concreto, quindi, il fatto per il primo giudice di aver
dato maggior credito alla seconda valutazione del danno effettuata dalla ditta __________
AG nel mese di dicembre 2006 piuttosto che a quella eseguita dalla stessa ditta
nel mese di agosto 2006 non appare criticabile tanto più che la stessa ha giustificato
plausibilmente il cambiamento di valutazione (cfr. scritto 22 dicembre 2006
della CO 1).
Per di
più in caso di danno totale, come sembra essere il caso nella fattispecie, il
danno corrisponde al valore sostitutivo del veicolo (Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 247 n.
972). E siccome la convenuta ha proposto all'istante un veicolo sostitutivo del
valore di fr. 2700.–, la conclusione del primo giudice, che ha quantificato in
tale misura il danno patito dall'istante, non appare insostenibile. Nulla muta
il fatto che anche per __________ SA il valore del veicolo ammontasse a fr.
4400.
–. Ora, per tacere che tale stima è stata contestata dalla convenuta a
dipendenza dalla presa in considerazione dei costi di manutenzione del veicolo (cfr.
scritto 16 febbraio 2007), quanto indicato da quella società non assurge a
perizia giudiziaria ma a una valutazione di parte. Essa va pertanto considerata
alla stregua di un'allegazione della parte medesima, con medesimo valore probatorio (Cocchi/ Trezzini, op.
cit., m. 21 e 23 ad art. 90 CPC).
4.
Dato quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, tantomeno un'arbitraria valutazione delle prove da parte
del primo giudice, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte,
che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 ottobre 2007
di RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 120.–
b)
spese fr. 30.–
fr.
150.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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