16.2008.114
Rigetto definitivo dell'opposizione - imposte comunali - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione
15 dicembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2008.114
Data decisione, Autorità:
15.12.2008, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - imposte comunali - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione
NOTIFICA DI TASSAZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
art. 274 cpv. 1 let. a LT
art. 295 LT
art. 299 cpv. 1 LT
Incarto n.
16.2008.114
Lugano
15 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5
novembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa EF.2008.260
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 1°settembre 2008 dal
CO 1
(rappresentato
dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 1° settembre 2008 il CO 1ha chiesto al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI
1al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr.
5785.65 rivendicati a titolo di imposta comunale 2006, oltre agli interessi e
alla tassa di diffida, per un totale di fr. 6004.20;
che a
sostegno della propria domanda l'ente pubblico ha prodotto la “decisione di
tassazione dopo tassazione d'ufficio” del 24 ottobre 2007 relativa all'imposta
cantonale 2006, il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2006 del 14
novembre 2007 così come il dettaglio dell'imposta comunale e degli accessori
dovuti, con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;
che all'udienza
del 22 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto
di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo di rigetto
non avendo mai ricevuto “nulla al proposito e di non aver mai saputo, fino al
momento di ricevere i precetti esecutivi, l'ammontare delle imposte cantonali e
comunali”;
che
statuendo il 23 ottobre 2008 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un
valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 5 novembre 2008 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove documentali attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante la
qualifica di valido titolo esecutivo nonostante lo stesso non abbia mai
ricevuto nessuna decisione di tassazione cantonale e neppure comunale;
che con
decreto del 14 novembre 2008 il presidente di questa Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo;
che il 4
dicembre 2008 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere
il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (A. Staehelin/
Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle
decisioni definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a
sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel Cantone
Ticino (art. 28 LALEF);
che
secondo l'art. 244 cpv. 3 della Legge tributaria le decisioni di tassazione
passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80
LEF;
che
il Comune, legittimato a prelevare un'imposta sul reddito e la sostanza delle
persone fisiche (art. 274 cpv. 1 lett. a LT), non gode di un potere di
imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte
designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;
che
questo potere di imposizione non esonera il Comune dall'emettere anch'esso una
decisione di tassazione comunale o quantomeno una bolletta d'imposta dalla
quale risultino tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo dovuto
(ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta), così come l'indicazione
dei rimedi di diritto proponibili contro la medesima (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);
che, del
resto, anche per diritto cantonale l'intimazione del calcolo dell'imposta comunale
deve avvenire per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta
cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta
immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale (art. 295 LT);
Considerandi
che nella
fattispecie la documentazione prodotta dall'istante, in particolare la “decisione
di tassazione dopo tassazione d'ufficio” 24 ottobre 2007 (doc. B) e il calcolo
del conguaglio dell'imposta comunale 2006 del 14 novembre 2007 (doc. C) indicante
l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta
comunale e l'imposta personale (cfr. art. 299 cpv. 1 LT; cfr. Stücheli, loc.
cit.), è idonea a legittimare il rigetto definitivo dell'opposizione;
che il
convenuto, sostenendo “di non aver mai ricevuto nulla al proposito”, lamenta la
mancata ricezione della notifica di tassazione cantonale così come del
conguaglio di imposta comunale;
che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale
e presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi
l'abbia impugnata nei termini stabiliti (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit.,
n. 124 ad art. 80 LEF);
che
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la prova della regolare notifica
del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in
concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., ibidem);
che
questo principio vale anche in ambito fiscale (RDAT II–1999 pag. 361 n. 19t);
che
mancando la prova dell'effettiva notifica del calcolo del conguaglio
dell'imposta comunale 2006 al convenuto, la documentazione allegata all'istanza
non può essere parificata a valido titolo esecutivo;
che
in circostanze del genere il ricorso deve essere accolto;
che
ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una
nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;
che gli
oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che
l'istante rifonderà alla controparte, per entrambe le sedi,
un'adeguata
indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza ch'egli non
si è valso del patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista
sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto nel senso che la sentenza 23 ottobre 2008 del Pretore
della giurisdizione di Locarno Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.–, da anticipare
dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 100.– a titolo di indennità.
II.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.–, già anticipati dal
ricorrente, sono posti a carico del CO 1, che rifonderà a RI 1 un'indennità di
fr. 50.–.
III. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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