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Decisione

16.2008.114

Rigetto definitivo dell'opposizione - imposte comunali - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione

15 dicembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere

il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (A. Staehelin/

Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);

che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle

decisioni definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a

sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel Cantone

Ticino (art. 28 LALEF);

che

secondo l'art. 244 cpv. 3 della Legge tributaria le decisioni di tassazione

passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80

LEF;

che

il Comune, legittimato a prelevare un'imposta sul reddito e la sostanza delle

persone fisiche (art. 274 cpv. 1 lett. a LT), non gode di un potere di

imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte

designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;

che

questo potere di imposizione non esonera il Comune dall'emettere anch'esso una

decisione di tassazione comunale o quantomeno una bolletta d'imposta dalla

quale risultino tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo dovuto

(ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta), così come l'indicazione

dei rimedi di diritto proponibili contro la medesima (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);

che, del

resto, anche per diritto cantonale l'intimazione del calcolo dell'imposta comunale

deve avvenire per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta

cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta

immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale (art. 295 LT);

Considerandi

che nella

fattispecie la documentazione prodotta dall'istante, in particolare la “decisione

di tassazione dopo tassazione d'ufficio” 24 ottobre 2007 (doc. B) e il calcolo

del conguaglio dell'imposta comunale 2006 del 14 novembre 2007 (doc. C) indicante

l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta

comunale e l'imposta personale (cfr. art. 299 cpv. 1 LT; cfr. Stücheli, loc.

cit.), è idonea a legittimare il rigetto definitivo dell'opposizione;

che il

convenuto, sostenendo “di non aver mai ricevuto nulla al proposito”, lamenta la

mancata ricezione della notifica di tassazione cantonale così come del

conguaglio di imposta comunale;

che

l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale

e presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi

l'abbia impugnata nei termini stabiliti (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit.,

n. 124 ad art. 80 LEF);

che

contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la prova della regolare notifica

del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in

concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., ibidem);

che

questo principio vale anche in ambito fiscale (RDAT II–1999 pag. 361 n. 19t);

che

mancando la prova dell'effettiva notifica del calcolo del conguaglio

dell'imposta comunale 2006 al convenuto, la documentazione allegata all'istanza

non può essere parificata a valido titolo esecutivo;

che

in circostanze del genere il ricorso deve essere accolto;

che

ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una

nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

che gli

oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC);

che

l'istante rifonderà alla controparte, per entrambe le sedi,

un'adeguata

indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza ch'egli non

si è valso del patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista

sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto nel senso che la sentenza 23 ottobre 2008 del Pretore

della giurisdizione di Locarno Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2.

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.­–, da anticipare

dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 100.– a titolo di indennità.

II.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.–, già anticipati dal

ricorrente, sono posti a carico del CO 1, che rifonderà a RI 1 un'indennità di

fr. 50.–.

III. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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