16.2008.119
Rigetto definitivo dell'opposizione - decreto supercautelare quale titolo esecutivo - eccezione di estinzione del debito - compensazione - riconoscimento del debito all'udienza - esclusa compensazione
9 gennaio 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2008.119
Data decisione, Autorità:
09.01.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - decreto supercautelare quale titolo esecutivo - eccezione di estinzione del debito - compensazione - riconoscimento del debito all'udienza - esclusa compensazione con alimenti salvo accordo del creditore
COMPENSAZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 125 cf. 2 CO
art. 81 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2008.119
Lugano
9 gennaio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13
novembre 2008 presentato da
RI 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 31 ottobre 2008 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa EF.2008.372
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 18 settembre 2008 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di una procedura di protezione dell'unione coniugale, con decreto supercautelare
del 12 febbraio 2008 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
obbligato RI 1 a versare dal 1° marzo 2008 un contributo alimentare di
fr. 4000.– mensili per la moglie CO 1, di fr. 1585.– per il figlio M__________
e fr. 1285.– per la figlia M__________ (assegni familiari compresi).
B. Con
istanza 18 settembre 2008 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1
al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatigli per l'incasso di fr. 6870.–
oltre accessori, corrispondenti al saldo da questi dovuto a titolo di
contributo alimentare per il mese di settembre 2008. All'udienza del 23 ottobre
2008, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza
eccependo in particolare l'abuso di diritto da parte dell'istante e la
compensazione con pagamenti da lui effettuati per danni dovuti a un sinistro
nell'abitazione familiare. Statuendo il 31 ottobre 2008 il Pretore, accertata la
presenza di un valido titolo esecutivo e respinte le eccezioni sollevate dal
convenuto, ha accolto l'istanza.
C. Con
ricorso per cassazione del 13 novembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, non ritenendo provata la sua eccezione di estinzione del credito avversario
per compensazione. Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2008 l'istante
conclude per il rigetto del ricorso.
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
2. In concreto, il Pretore ha accolto l'istanza respingendo la modalità
di estinzione del credito sollevata dal convenuto poiché i documenti da lui
presentati attestavano il pagamento di determinati importi da parte del
medesimo ma non costituivano titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione,
ciò che non permetteva di ritenerli idonei a contrastare un credito fondato su
una sentenza esecutiva. Il ricorrente contesta tale conclusione e rileva che il
credito in questione è estinto per compensazione avendo egli personalmente pagato
spese relative a un sinistro di cui la moglie si è assunta l'onere, avendo
percepito dalla compagnia di assicurazioni il relativo indennizzo, di importo
peraltro superiore a quello posto in esecuzione. Per di più, soggiunge, all'udienza
del 23 ottobre 2008 essa ha dichiarato di assumersi le fatture relative al sinistro,
ciò che costituisce un chiaro e indiscutibile riconoscimento di debito nei confronti
dei creditori per i relativi importi.
a) Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF quando
il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione
o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata ove l'opponente
non provi con documenti che il debito è stato estinto, in particolare per
compensazione. Tale modalità di estinzione del debito non deve essere semplicemente
resa verosimile, ma può essere presa in considerazione soltanto se il credito
opposto in compensazione risulta da un titolo esecutivo o è ammesso senza
riserve dal procedente (cfr. DTF 115 III 100; D.
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
1998, n. 10 ad art. 81; Schmidt in: Commentaire
romand, Poursuite et fallite,
Basilea 2005, n. 5 ad art. 81). Per di più, l'escusso non
può limitarsi a rendere verosimile la sua liberazione – come in materia di rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF) – ma deve apportare una prova (documentale)
“rigorosa” (cfr. DTF 125 III 42; Schmidt,
Considerandi
op. cit., n. 10 ad art. 81 LEF)
b) La dichiarazione
di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il
debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara,
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). E un riconoscimento incondizionato del debito da
parte del debitore all'udienza di contraddittorio davanti al giudice del
rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato
verbalizzato (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 9; Jaeger/Walder/ Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4ª
edizione, n. 20 ad art. 82; Staehelin,
op. cit., n. 18 ad art. 82).
c) In concreto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente,
all'udienza del 23 ottobre 2008 non si può ritenere che l'istante abbia
riconosciuto senza riserve il credito opposto in compensazione dal convenuto,
peraltro dallo stesso assunto nella sola misura di fr. 4050.– e riguardanti le
fatture della G__________ & __________ del 31 dicembre 2007 (doc. 5) e
della E__________.__________ del 13 ottobre 2008 (doc. 6). In quell'occasione
l'interessata ha unicamente dichiarato di essere disposta a saldare, con il denaro
ricevuto dalla compagnia assicurativa, le fatture degli artigiani concernenti le
riparazioni delle conseguenze del sinistro, ma ciò non corrisponde a un
riconoscimento incondizionato del credito opposto in compensazione.
d) Si aggiunga che,
trattandosi del pagamento di spese eccezionali relative a riparazioni eseguite
nell'abitazione coniugale, la compensazione, contestata dall'istante, non
sarebbe neppure proponibile ostandovi l'art. 125 n. 2
CO che esclude l'estinzione mediante compensazione, contro la volontà del
creditore, delle obbligazioni che per la loro particolare natura devono essere
effettivamente soddisfatte, quali ad esempio quelle per alimenti che servono al
fabbisogno del creditore. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327
lett. g CPC, deve essere respinto.
3.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà
alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio,
per complessivi fr. 350.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo
carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– di ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster