Lexipedia

Decisione

16.2008.119

Rigetto definitivo dell'opposizione - decreto supercautelare quale titolo esecutivo - eccezione di estinzione del debito - compensazione - riconoscimento del debito all'udienza - esclusa compensazione

9 gennaio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

2. In concreto, il Pretore ha accolto l'istanza respingendo la modalità

di estinzione del credito sollevata dal convenuto poiché i documenti da lui

presentati attestavano il pagamento di determinati importi da parte del

medesimo ma non costituivano titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione,

ciò che non permetteva di ritenerli idonei a contrastare un credito fondato su

una sentenza esecutiva. Il ricorrente contesta tale conclusione e rileva che il

credito in questione è estinto per compensazione avendo egli personalmente pagato

spese relative a un sinistro di cui la moglie si è assunta l'onere, avendo

percepito dalla compagnia di assicurazioni il relativo indennizzo, di importo

peraltro superiore a quello posto in esecuzione. Per di più, soggiunge, all'udienza

del 23 ottobre 2008 essa ha dichiarato di assumersi le fatture relative al sinistro,

ciò che costituisce un chiaro e indiscutibile riconoscimento di debito nei confronti

dei creditori per i relativi importi.

a) Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF quando

il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione

o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata ove l'opponente

non provi con documenti che il debito è stato estinto, in particolare per

compensazione. Tale modalità di estinzione del debito non deve essere semplicemente

resa verosimile, ma può essere presa in considerazione soltanto se il credito

opposto in compensazione risulta da un titolo esecutivo o è ammesso senza

riserve dal procedente (cfr. DTF 115 III 100; D.

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

1998, n. 10 ad art. 81; Schmidt in: Commentaire

romand, Poursuite et fallite,

Basilea 2005, n. 5 ad art. 81). Per di più, l'escusso non

può limitarsi a rendere verosimile la sua liberazione – come in materia di rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF) – ma deve apportare una prova (documentale)

“rigorosa” (cfr. DTF 125 III 42; Schmidt,

Considerandi

op. cit., n. 10 ad art. 81 LEF)

b) La dichiarazione

di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). E un riconoscimento incondizionato del debito da

parte del debitore all'udienza di contraddittorio davanti al giudice del

rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato

verbalizzato (Panchaud/Caprez,

op. cit., § 9; Jaeger/Walder/ Kull/

Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4ª

edizione, n. 20 ad art. 82; Staehelin,

op. cit., n. 18 ad art. 82).

c) In concreto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente,

all'udienza del 23 ottobre 2008 non si può ritenere che l'istante abbia

riconosciuto senza riserve il credito opposto in compensazione dal convenuto,

peraltro dallo stesso assunto nella sola misura di fr. 4050.– e riguardanti le

fatture della G__________ & __________ del 31 dicembre 2007 (doc. 5) e

della E__________.__________ del 13 ottobre 2008 (doc. 6). In quell'occasione

l'interessata ha unicamente dichiarato di essere disposta a saldare, con il denaro

ricevuto dalla compagnia assicurativa, le fatture degli artigiani concernenti le

riparazioni delle conseguenze del sinistro, ma ciò non corrisponde a un

riconoscimento incondizionato del credito opposto in compensazione.

d) Si aggiunga che,

trattandosi del pagamento di spese eccezionali relative a riparazioni eseguite

nell'abitazione coniugale, la compensazione, contestata dall'istante, non

sarebbe neppure proponibile ostandovi l'art. 125 n. 2

CO che esclude l'estinzione mediante compensazione, contro la volontà del

creditore, delle obbligazioni che per la loro particolare natura devono essere

effettivamente soddisfatte, quali ad esempio quelle per alimenti che servono al

fabbisogno del creditore. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327

lett. g CPC, deve essere respinto.

3.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà

alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio,

per complessivi fr. 350.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo

carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– di ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster