16.2008.12
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28 agosto 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2008.12
Data decisione, Autorità:
28.08.2008, CCC
Titolo:
Ricevibilità ricorso per cassazione - competenza materiale giudice di pace - esclusa per servitù ma non per domanda rettifica RF - rettifica RF per iscrizione effettuata senza valdia causa o per errore dell'ufficiale - contestazione iscrizione esistente
RETTIFICA DEL REGISTRO FONDIARIO
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 975 CC
art. 977 CC
art. 329 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 31 cpv. 1 LOG
art. 31 cpv. 2 let. a LOG
Incarto n.
16.2008.12
Lugano
28 agosto 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29
gennaio 2007 presentato da
RI 1
RA 1)
contro la sentenza 18 gennaio 2008 del Giudice di
pace del circolo di Giubiasco, nella causa n. 46-2007-O (rettifica del
registro fondiario) promossa con istanza 1° marzo 2004 da
CO 1,
(patrocinati dall'avv.);
ritenuto
in fatto: A. CO 1 sono comproprietari, in ragione di metà ciascuno, della
particella n. 3359 RFD di __________ che confina con la particella n. 3360 appartenente,
per metà ciascuno, a RI 1. I fondi – con le particelle n. 319, 3357, 3358 e
3373 – sono frutto di un frazionamento dell'originaria particella n. 319,
nell'ambito del quale sono stati costituiti reciproci diritti di passo
veicolare anche fra le nuove particelle.
Fatti
B. Il 1° marzo 2004 CO 1 hanno promosso causa davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona per ottenere la rettifica del registro fondiario nel
senso di iscrivere in favore del loro fondo un diritto di passo che si
inoltrasse di 3 m entro il confine della limitrofa particella n. 3360. In via
subordinata essi hanno chiesto di accertare quel diritto di passo e di
ordinarne l'iscrizione nel registro fondiario. Con decreto del 30 marzo 2004 il
Pretore ha respinto una domanda cautelare presentata dagli istanti volta ad
autorizzarli all'esercizio immediato del passo, ordinare ai convenuti – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di non frapporre alcun ostacolo e a invitare
l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulla particella n. 3360 una
restrizione della facoltà di disporre. Un appello presentato dagli istanti il 9
aprile 2004 contro il citato decreto cautelare è stato dichiarato irricevibile
il 17 agosto 2007 dalla Prima Camera civile del Tribunale d'appello, che ha
accertato il valore litigioso in fr. 2000.– (inc. __________).
C. Il 26 ottobre 2007 il Pretore ha trasmesso per competenza gli
atti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco. All'udienza del 3 dicembre
2007, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere
l'istanza. Statuendo con sentenza del 18 gennaio 2008 il Giudice di pace ha accolto
l'istanza e ordinato la rettifica del registro fondiario nel senso di iscrivere
a carico della particella n. 3360 e in favore della n. 3359 un diritto di passo
della lunghezza di 3 m, come dalla planimetria “Creazione di un diritto di
passo” del 27 settembre 2000 depositata all'Ufficio dei Registri di Bellinzona
e allestita dallo Studio d'ingegneria __________.
D. Contro
la sentenza appena citata RI 1 sono insorti con un ricorso per cassazione del
29 gennaio 2008 nel quale chiedono l'annullamento del giudizio impugnato.
Essi, lamentano la mancanza di una chiara motivazione del giudizio impugnato, censurano
l'arbitraria applicazione del diritto sostanziale in quanto la rettifica del
registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC presuppone un'iscrizione indebita ed
esclude l'iscrizione di una servitù mai validamente costituita e neppure
necessaria. I ricorrenti ritengono che la conclusione secondo cui, per errore,
il diritto di passo non sarebbe mai stato iscritto nel registro fondiario, è frutto
di una manifesta ed errata valutazione degli atti di causa, dei documenti,
della perizia e delle deposizioni dei testi. Nelle loro osservazioni del 26
febbraio 2008, gli istanti chiedono di dichiarare irricevibile il ricorso,
subordinatamente ne postulano la reiezione.
Considerandi
in diritto: 1. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata
dagli istanti, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera,
anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione come previsto dall'art.
329.
cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque ricevibile se dalla sua
motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo,
di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione
addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/
Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano
2000, m. 2 ad art. 329). In concreto, a fondamento del ricorso i ricorrenti
contestano la competenza del giudice di pace giusta l'art. 327 lett. a CPC
(punto D pag. 3 del ricorso) e invocano l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata
applicazione del diritto secondo l'art. 327 lett. g CPC (punto E pag. 4 e punto
5.
e 6 pag. 12 segg. del ricorso). Il rimedio, tempestivo, si rivela dunque ricevibile.
2.
I ricorrenti,
richiamando l'art. 31 cpv. 2 lett. a LOG, asseverano che al giudice di pace
difettava la competenza per statuire in materia di servitù. Ora, determinanti
ai fini della decisione sulla competenza di un giudice sono le allegazioni di
fatto e di diritto così come le domande di causa; poco importa invece se esse
siano fondate o dimostrate, esame che attiene il merito della causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 e nota
30.
ad art. 4 e nota 53 ad art. 14). In concreto, gli istanti hanno promosso “un'azione
tendente alla rettifica del registro fondiario”, l'hanno qualificato come tale
e l'hanno esplicitamente fondata sull'art. 975 CC (v. frontespizio della
petizione e domanda principale). Essi hanno poi addotto che il diritto di passo
in favore del loro fondo e a carico del fondo dei convenuti è sempre esistito
ma che per errore non è mai stato iscritto nel registro fondiario. L'azione, il
cui valore è stato fissato in fr. 2'000.–, non riguarda pertanto, se non indirettamente,
una servitù sicché ricade sotto la competenza del giudice di pace (art. 31 cpv.
1.
LOG). Questi, però, non è competente per statuire sulla domanda subordinata
volta all'accertamento del diritto di passo. Al riguardo, l'istanza si rivela
irricevibile.
3.
Nel
merito, il giudice di pace ha spiegato che nell'istanza volta alla costituzione
degli oneri e dei diritti – sottoscritta dall'allora presidente del Consiglio
d'amministrazione della __________ – per un errore non voluto né dal geometra
né dal notaio era stata dimenticata la richiesta di far iscrivere il diritto di
passo di 3 m a carico della particella appartenente ai convenuti, come
indicato nel “piano di creazione diritti di passo” allestito dallo stesso geometra.
Egli ha così rilevato di essersi convinto, anche dopo il sopralluogo, della
legittimità della richiesta degli istanti e quindi della necessità di una
rettifica del registro fondiario. Ciò posto, sotto questo profilo, diversamente
da quanto pretendono i ricorrenti (pag. 11 del ricorso), la decisione impugnata
non può affatto ritenersi priva di motivazione (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, m. 26 ad art.
285).
4.
I ricorrenti
ritengono arbitraria la conclusione del primo giudice sostenendo che il diritto
di passo non è mai esistito, ciò che preclude la via della rettifica del
registro fondiario. Accogliendo la domanda poi, il primo giudice non avrebbe
solo arbitrariamente applicato l'art. 975 CC, ma avrebbe altresì omesso una
valutazione equa degli atti di causa e delle prove assunte.
a) L'art.
975.
CC stabilisce che – riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede
e le azioni di risarcimento (cpv. 2) – essendo stato indebitamente iscritto un
diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una
giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può
chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata (cpv. 1). Questa norma,
insieme all'art. 977 CC, disciplina la rettifica nel registro fondiario nel
senso di consentire la modifica di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni
inesatte e indebite sin dall'inizio (DTF
117.
II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b). La
prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero
senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di
acquisto o nella richiesta di iscrizione), fermo restando che solo a titolo
eccezionale l'azione consente anche di radiare iscrizioni divenute illegittime
in seguito (I CCA, sentenza inc. 11. 2005.22 del 7 marzo 2007, consid. 5).
Mentre, la seconda si riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite “per
isvista” (art. 98 RRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché
l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non corrisponde ai documenti
giustificativi, di per sé validi e legittimi (I CCA, sentenza inc. 11.2003.151 del
18.
novembre 2004, consid. 4). Una via preclude l'altra (DTF 117 II 44 consid.
4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b).
Nella
misura in cui è fondata sull'art. 975 CC – quindi – l'azione è intesa solo a contestare
iscrizioni, modificazioni o cancellazioni ingiustificate, ma non per censurare
mancate iscrizioni, al cui riguardo non è più dato rimedio (DTF 123 III 461 consid.
2c e 350 consid. 2; RDAT II–2003 pag. 189 consid. 4; I CCA sentenza inc.
11.2003.51
del 18 novembre 2004, consid. 4 con riferimenti). Essenziale è
pertanto che nel registro fondiario quell'iscrizione perlomeno figuri, rispettivamente
vi figurasse prima della modifica o della cancellazione (v. Krenger, Die Grundbuchberichtigungsklage,
Zurigo 1991, pag. 37, 44 e 55 seg.; Steinauer,
Les droits rèels, vol. I, Berna 1997, §24 n. 946 segg.).
b) In
concreto, per tacere che la servitù di passo rivendicata dagli istanti non figura
nell'istanza di iscrizione dei diversi passi stabilite al momento del frazionamento
della particella n. 319 (doc. C) né vi è un accenno negli atti di compravendita
della particella n. 3360 o 3359 (doc. D e E), il diritto non è mai stato
iscritto nel registro fondiario. È possibile che il quadratino tratteggiato sulla
planimetria “creazione diritto di passo” allestita il 27 settembre 2000 dal
geometra (doc. B), cui rinvia in modo esplicito sia l'istanza di frazionamento
(doc. C) corrisponda a un tratto della servitù (cfr. deposizione __________
dell'8 gennaio 2008), ma ciò non toglie che – come si è detto – l'azione di
rettifica del registro fondiario è destinata a rettificare iscrizioni, modificazioni
o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate iscrizioni. Ne discende
che la sentenza del giudice di pace si rivela arbitraria e deve essere cassata
per errata applicazione del diritto.
5.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente
reiezione dell'istanza.
6.
Gli
oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). CO 1 rifonderanno alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili per
questa sede. Quanto alla procedura davanti al giudice di pace, i ricorrenti protestano
bensì un'indennità, ma omettono di cifrare la pretesa, ciò che rende irricevibile
la domanda (Cocchi/Trezzini, op.
cit., appendice 2000/2004, m. 34 ad art. 309).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto
e di conseguenza la sentenza 18 gennaio 2008 del Giudice di pace del circolo di
Giubiasco, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza
è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 300.– più le spese di fr. 43.–, da anticipare dagli
istanti, restano in solido a loro carico. Non si assegnano indennità.
II. Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti in solido a carico di CO 1, che rifonderanno alla controparte, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
;
a.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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