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Decisione

16.2008.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 1° marzo 2004 CO 1 hanno promosso causa davanti al Pretore del

Distretto di Bellinzona per ottenere la rettifica del registro fondiario nel

senso di iscrivere in favore del loro fondo un diritto di passo che si

inoltrasse di 3 m entro il confine della limitrofa particella n. 3360. In via

subordinata essi hanno chiesto di accertare quel diritto di passo e di

ordinarne l'iscrizione nel registro fondiario. Con decreto del 30 marzo 2004 il

Pretore ha respinto una domanda cautelare presentata dagli istanti volta ad

autorizzarli all'esercizio immediato del passo, ordinare ai convenuti – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di non frapporre alcun ostacolo e a invitare

l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulla particella n. 3360 una

restrizione della facoltà di disporre. Un appello presentato dagli istanti il 9

aprile 2004 contro il citato decreto cautelare è stato dichiarato irricevibile

il 17 agosto 2007 dalla Prima Camera civile del Tribunale d'appello, che ha

accertato il valore litigioso in fr. 2000.– (inc. __________).

C. Il 26 ottobre 2007 il Pretore ha trasmesso per competenza gli

atti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco. All'udienza del 3 dicembre

2007, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere

l'istanza. Statuendo con sentenza del 18 gennaio 2008 il Giudice di pace ha accolto

l'istanza e ordinato la rettifica del registro fondiario nel senso di iscrivere

a carico della particella n. 3360 e in favore della n. 3359 un diritto di passo

della lunghezza di 3 m, come dalla planimetria “Creazione di un diritto di

passo” del 27 settembre 2000 depositata all'Ufficio dei Registri di Bellinzona

e allestita dallo Studio d'ingegneria __________.

D. Contro

la sentenza appena citata RI 1 sono insorti con un ricorso per cassazione del

29 gennaio 2008 nel quale chiedono l'annullamento del giudizio impugnato.

Essi, lamentano la mancanza di una chiara motivazione del giudizio impugnato, censurano

l'arbitraria applicazione del diritto sostanziale in quanto la rettifica del

registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC presuppone un'iscrizione indebita ed

esclude l'iscrizione di una servitù mai validamente costituita e neppure

necessaria. I ricorrenti ritengono che la conclusione secondo cui, per errore,

il diritto di passo non sarebbe mai stato iscritto nel registro fondiario, è frutto

di una manifesta ed errata valutazione degli atti di causa, dei documenti,

della perizia e delle deposizioni dei testi. Nelle loro osservazioni del 26

febbraio 2008, gli istanti chiedono di dichiarare irricevibile il ricorso,

subordinatamente ne postulano la reiezione.

Considerandi

in diritto: 1. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata

dagli istanti, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera,

anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione come previsto dall'art.

329.

cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque ricevibile se dalla sua

motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo,

di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione

addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/

Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano

2000, m. 2 ad art. 329). In concreto, a fondamento del ricorso i ricorrenti

contestano la competenza del giudice di pace giusta l'art. 327 lett. a CPC

(punto D pag. 3 del ricorso) e invocano l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata

applicazione del diritto secondo l'art. 327 lett. g CPC (punto E pag. 4 e punto

5.

e 6 pag. 12 segg. del ricorso). Il rimedio, tempestivo, si rivela dunque ricevibile.

2.

I ricorrenti,

richiamando l'art. 31 cpv. 2 lett. a LOG, asseverano che al giudice di pace

difettava la competenza per statuire in materia di servitù. Ora, determinanti

ai fini della decisione sulla competenza di un giudice sono le allegazioni di

fatto e di diritto così come le domande di causa; poco importa invece se esse

siano fondate o dimostrate, esame che attiene il merito della causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 e nota

30.

ad art. 4 e nota 53 ad art. 14). In concreto, gli istanti hanno promosso “un'azione

tendente alla rettifica del registro fondiario”, l'hanno qualificato come tale

e l'hanno esplicitamente fondata sull'art. 975 CC (v. frontespizio della

petizione e domanda principale). Essi hanno poi addotto che il diritto di passo

in favore del loro fondo e a carico del fondo dei convenuti è sempre esistito

ma che per errore non è mai stato iscritto nel registro fondiario. L'azione, il

cui valore è stato fissato in fr. 2'000.–, non riguarda pertanto, se non indirettamente,

una servitù sicché ricade sotto la competenza del giudice di pace (art. 31 cpv.

1.

LOG). Questi, però, non è competente per statuire sulla domanda subordinata

volta all'accertamento del diritto di passo. Al riguardo, l'istanza si rivela

irricevibile.

3.

Nel

merito, il giudice di pace ha spiegato che nell'istanza volta alla costituzione

degli oneri e dei diritti – sottoscritta dall'allora presidente del Consiglio

d'amministrazione della __________ – per un errore non voluto né dal geometra

né dal notaio era stata dimenticata la richiesta di far iscrivere il diritto di

passo di 3 m a carico della particella appartenente ai convenuti, come

indicato nel “piano di creazione diritti di passo” allestito dallo stesso geometra.

Egli ha così rilevato di essersi convinto, anche dopo il sopralluogo, della

legittimità della richiesta degli istanti e quindi della necessità di una

rettifica del registro fondiario. Ciò posto, sotto questo profilo, diversamente

da quanto pretendono i ricorrenti (pag. 11 del ricorso), la decisione impugnata

non può affatto ritenersi priva di motivazione (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, m. 26 ad art.

285).

4.

I ricorrenti

ritengono arbitraria la conclusione del primo giudice sostenendo che il diritto

di passo non è mai esistito, ciò che preclude la via della rettifica del

registro fondiario. Accogliendo la domanda poi, il primo giudice non avrebbe

solo arbitrariamente applicato l'art. 975 CC, ma avrebbe altresì omesso una

valutazione equa degli atti di causa e delle prove assunte.

a) L'art.

975.

CC stabilisce che – riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede

e le azioni di risarcimento (cpv. 2) – essendo stato indebitamente iscritto un

diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una

giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può

chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata (cpv. 1). Questa norma,

insieme all'art. 977 CC, disciplina la rettifica nel registro fondiario nel

senso di consentire la modifica di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni

inesatte e indebite sin dall'inizio (DTF

117.

II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b). La

prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero

senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di

acquisto o nella richiesta di iscrizione), fermo restando che solo a titolo

eccezionale l'azione consente anche di radiare iscrizioni divenute illegittime

in seguito (I CCA, sentenza inc. 11. 2005.22 del 7 marzo 2007, consid. 5).

Mentre, la seconda si riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite “per

isvista” (art. 98 RRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché

l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non corrisponde ai documenti

giustificativi, di per sé validi e legittimi (I CCA, sentenza inc. 11.2003.151 del

18.

novembre 2004, consid. 4). Una via preclude l'altra (DTF 117 II 44 consid.

4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b).

Nella

misura in cui è fondata sull'art. 975 CC – quindi – l'azione è intesa solo a contestare

iscrizioni, modificazioni o cancellazioni ingiustificate, ma non per censurare

mancate iscrizioni, al cui riguardo non è più dato rimedio (DTF 123 III 461 consid.

2c e 350 consid. 2; RDAT II–2003 pag. 189 consid. 4; I CCA sentenza inc.

11.2003.51

del 18 novembre 2004, consid. 4 con riferimenti). Essenziale è

pertanto che nel registro fondiario quell'iscrizione perlomeno figuri, rispettivamente

vi figurasse prima della modifica o della cancellazione (v. Krenger, Die Grundbuchberichtigungsklage,

Zurigo 1991, pag. 37, 44 e 55 seg.; Steinauer,

Les droits rèels, vol. I, Berna 1997, §24 n. 946 segg.).

b) In

concreto, per tacere che la servitù di passo rivendicata dagli istanti non figura

nell'istanza di iscrizione dei diversi passi stabilite al momento del frazionamento

della particella n. 319 (doc. C) né vi è un accenno negli atti di compravendita

della particella n. 3360 o 3359 (doc. D e E), il diritto non è mai stato

iscritto nel registro fondiario. È possibile che il quadratino tratteggiato sulla

planimetria “creazione diritto di passo” allestita il 27 settembre 2000 dal

geometra (doc. B), cui rinvia in modo esplicito sia l'istanza di frazionamento

(doc. C) corrisponda a un tratto della servitù (cfr. deposizione __________

dell'8 gennaio 2008), ma ciò non toglie che – come si è detto – l'azione di

rettifica del registro fondiario è destinata a rettificare iscrizioni, modificazioni

o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate iscrizioni. Ne discende

che la sentenza del giudice di pace si rivela arbitraria e deve essere cassata

per errata applicazione del diritto.

5.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente

reiezione dell'istanza.

6.

Gli

oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC). CO 1 rifonderanno alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili per

questa sede. Quanto alla procedura davanti al giudice di pace, i ricorrenti protestano

bensì un'indennità, ma omettono di cifrare la pretesa, ciò che rende irricevibile

la domanda (Cocchi/Trezzini, op.

cit., appendice 2000/2004, m. 34 ad art. 309).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto

e di conseguenza la sentenza 18 gennaio 2008 del Giudice di pace del circolo di

Giubiasco, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza

è respinta.

2. La tassa

di giustizia di fr. 300.– più le spese di fr. 43.–, da anticipare dagli

istanti, restano in solido a loro carico. Non si assegnano indennità.

II. Gli

oneri processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti in solido a carico di CO 1, che rifonderanno alla controparte, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

;

a.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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