16.2008.121
Contratto d'appalto - notifica dei difetti - basta una sola notifica in caso di riparazione infruttuosa del difetto - carattere vincolante perizia - diritti del committente - minor valore
30 aprile 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2008.121
Data decisione, Autorità:
30.04.2009, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - notifica dei difetti - basta una sola notifica in caso di riparazione infruttuosa del difetto - carattere vincolante perizia - diritti del committente - minor valore
DIFETTI
MERCEDE
MINORE VALORE
NOTIFICA DEI DIFETTI
art. 368 CO
art. 253 CPC-TI
Incarto n.
16.2008.121
Lugano
30 aprile
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17
novembre 2008 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 24 ottobre 2008 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa IU.2006.13 (appalto)
promossa con istanza 15 maggio 2006 nei confronti di
CO 1 - e
CO 2;
esaminati
gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nella
primavera del 2004 l'impresa RI 1 di __________ è stata incaricata da CO 1 di
eseguire opere da gessatore (lisciatura e stuccatura delle pareti) nella sua
casa di abitazione (part. n. __________ RFD di __________). Ultimati i lavori l'appaltatrice
ha emesso, il 19 luglio 2004, una fattura di complessivi fr. 6133.20, che i
committenti non hanno pagato.
B. Con istanza
15 maggio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il
pagamento di fr. 6133.20 così come il rigetto dell'opposizione interposta dai
convenuti al PE n. __________ dell'UEF di Locarno. All'udienza del 18 settembre
2006, indetta per la discussione, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza contestando la corretta esecuzione delle opere commissionate all'istante. Nel
corso dell'istruttoria l'arch. F__________ __________ ha rilasciato, il 18
maggio 2008, una perizia sulla qualità dei lavori, completata il 5 settembre
2008 con una stima sul minor valore dell'opera.
C. Statuendo
il 24 ottobre 2008 il Pretore, accertata la presenza di difetti addebitabili
all'istante nell'opera da questa fornita, tempestivamente notificati dai
committenti, e quantificato il minor valore dell'opera in fr. 7000.–, ha
respinto l'istanza.
D. Con ricorso per cassazione del 17 novembre
2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie concludendo alla tempestività della notifica dei difetti da parte
dei committenti. Per di più, tali difetti non possono esserle addebitati giacché
alcuni interventi menzionati dal perito giudiziario non le erano neppure stati
commissionati. Essa contesta inoltre la quantificazione del minor valore dell'opera
per la quale il perito ha tenuto conto delle spese necessarie per l'esecuzione
di lavori che esulavano dalle sue incombenze e che non le possono quindi essere
addebitati.
Fatti
I
convenuti non hanno presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
I 148 consid. 5.4).
2.
Il
Pretore ha ammesso la tempestiva notifica dei difetti dell'opera da parte di
convenuti, CO 1 essendosi lamentato della qualità dell'opera in presenza dell'istante
e del consulente tecnico della K__________ SA. La ricorrente ritiene tale
accertamento arbitrario poiché a suo modo di vedere, in seguito alla notifica
dei difetti da parte dei committenti, le parti si sono incontrate il 18 agosto
2004.
e hanno concordato i necessari interventi per ovviare ai medesimi difetti,
tant'è che dopo gli interventi da lei eseguiti nel corso di quello stesso mese non
vi sono state ulteriori lamentele da parte dei convenuti.
Ora, è
vero che dopo la riunione del 18 agosto 2008 e il nuovo intervento dell'istante,
solo con scritto del 13 ottobre 2004 i convenuti hanno lamentato il perdurare
dei difetti (doc. N). Sennonché, da uno scritto del 6 dicembre 2004 dell'istante
risulta altresì che in seguito a un incontro avvenuto tra le parti il 22 ottobre
2004.
i convenuti avevano continuato a manifestare lamentele in merito all'opera
fornita (doc. P). Ciò che basta per non ritenere arbitraria la conclusione del
primo giudice, bastando la prima notifica, sfociata nell'incontro 18 agosto
2004, non contestata dall'istante. Siffatta conclusione trova infatti conforto
in parte della dottrina secondo cui il committente deve notificare una sola
volta il difetto anche in caso di riparazione, nel senso che se l'appaltatore
non elimina il difetto, come sembra essere stato il caso in concreto, G__________
__________ avendo confermato il perdurare delle lamentele dei convenuti in
merito alla lisciatura delle pareti (cfr. deposizione dell'8 novembre 2006), il
committente non è tenuto ad un'ulteriore e nuova notifica (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999,
n. 1716 e 2178). Su questo punto il ricorso è quindi destinato all'insuccesso.
3.
Accertata
la tempestività della notifica dei difetti da parte dei convenuti il Pretore,
basandosi sulla perizia giudiziaria che ha quantificato in fr. 7000.– il minor
valore dell'opera fornita dall'istante a dipendenza della presenza di detti
difetti, ha respinto l'istanza. Su questo punto la
ricorrente ritiene arbitraria la conclusione del Pretore per averle addossato
difetti non riconducibili al suo operato, non avendo in particolare potuto
eseguire il taglio svedese a dipendenza dello spessore insufficiente dell'intonaco.
Sennonché,
il perito, pur ammettendo questa difficoltà oggettiva di eseguire il taglio
svedese, ha nondimeno evidenziato che la lisciatura delle pareti in
cartongesso, intervento pacificamente appaltato all'istante, non è stata
interamente eseguita a regola d'arte (cfr. referto pag. 3–5 ) poiché “in diversi punti si notano irregolarità
eccessive” (referto pag. 11),
lo stesso valendo anche per la stuccatura (referto pag. 11). E anche per i giunti
tra le pareti e i serramenti, il perito non ha ritenuto l'intervento dell'istante
corrispondente “ad un'esecuzione
a regola d'arte”(referto pag.
8), parere confermato anche successivamente, il perito avendo addebitato alla
ditta istante il fatto di non aver segnalato ai committenti le difficoltà di
esecuzione dei giunti e la necessità di posare dei profili o altro intervento
analogo per ottenere un risultato soddisfacente (delucidazione perizia cfr.
pag. 4 ). E, infine, il perito non ha considerato normale la presenza di crepe
nelle giunture del cartongesso (relazione pag. 8).
Visto
quanto precede, a prescindere dall'oggettiva impossibilità per l'istante di eseguire
il taglio svedese, ancorché da lei fatturato ai committenti, è indubbio che l'opera
fornita presentava dei difetti, di cui il perito ha
dato puntuale riscontro nel suo referto. Poiché le conclusioni del perito sono
da ritenere logiche, motivate e fondate su basi fattuali corrette, nessun
rimprovero può essere mosso al primo giudice che non si è discostato dalle
stesse (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 253).
4.
I
diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art.
368.
CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato o di rifiutare l'opera,
oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in
proporzione al minor valore dell'opera (art. 368 cpv. 2 CO). Avendo i convenuti
manifestato la loro volontà di onorare le pretese avversarie limitatamente all'importo
“che il perito riterrà corretto” (cfr. verbali 18 settembre 2006), essi
hanno di fatto optato per una riduzione della mercede. Il
diritto alla riduzione della mercede presuppone l'esistenza di un minor valore
dell'opera a causa del difetto (Gauch,
op. cit., n. 1667), che per costante giurisprudenza corrisponde
alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa e il suo valore
senza difetti. In quest'ambito si presume però, salvo
prova contraria, che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della
cosa, e in mancanza di indizi in senso contrario si può altresì presumere che
il minor valore corrisponda al costo della riparazione (Gauch, op.
cit., n. 1680).
Nella
fattispecie il perito giudiziario ha quantificato in
fr. 7000.– il minor valore dell'opera, ritenendo tale
importo necessario a ovviare a quei lavori non eseguiti a regola d'arte dall'istante,
fermo restando che il perito ha addebitato alla ricorrente, esperta del ramo,
la scelta sbagliata di alcuni suoi interventi, la soluzione
da questa adottata non essendo risultata adatta allo scopo, ovvero alla
lisciatura a regola d'arte delle pareti senza che ne risultassero segni
evidenti come dimostrano le fotografie agli atti. Il fatto per il primo giudice di aver fatto propri gli accertamenti peritali così
come la quantificazione del minor valore proposta dall'esperto, non appare
arbitrario, ovvero insostenibile, anche perché la ricorrente si limita in
questa sede a fornire un'interpretazione parziale della perizia, deducendo
quanto a lei più favorevole (impossibilità di eseguire il taglio svedese a
dipendenza dello spessore dell'intonaco e della posa delle lastre di
cartongesso), ma tralasciando di riportare quanto evidenziato dal perito in
merito alle sue manchevolezze, che nulla hanno a che vedere con la possibilità
o meno di eseguire il taglio svedese, intervento che va detto la ricorrente ha
nondimeno fatturato ai convenuti. Ciò posto, il
ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione la ricorrente
essendosi essenzialmente limitata a proporre una diversa interpretazione dei
fatti a lei più favorevole ma senza che ciò basti a dimostrare che quella
fornita dal Pretore sarebbe arbitraria, deve essere respinto.
5.
Gli
oneri dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto
che non si giustifica di assegnare ripetibili ai convenuti che hanno rinunciato
a formulare osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 410.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 460.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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