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Decisione

16.2008.121

Contratto d'appalto - notifica dei difetti - basta una sola notifica in caso di riparazione infruttuosa del difetto - carattere vincolante perizia - diritti del committente - minor valore

30 aprile 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I

convenuti non hanno presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134

I 148 consid. 5.4).

2.

Il

Pretore ha ammesso la tempestiva notifica dei difetti dell'opera da parte di

convenuti, CO 1 essendosi lamentato della qualità dell'opera in presenza dell'istante

e del consulente tecnico della K__________ SA. La ricorrente ritiene tale

accertamento arbitrario poiché a suo modo di vedere, in seguito alla notifica

dei difetti da parte dei committenti, le parti si sono incontrate il 18 agosto

2004.

e hanno concordato i necessari interventi per ovviare ai medesimi difetti,

tant'è che dopo gli interventi da lei eseguiti nel corso di quello stesso mese non

vi sono state ulteriori lamentele da parte dei convenuti.

Ora, è

vero che dopo la riunione del 18 agosto 2008 e il nuovo intervento dell'istante,

solo con scritto del 13 ottobre 2004 i convenuti hanno lamentato il perdurare

dei difetti (doc. N). Sennonché, da uno scritto del 6 dicembre 2004 dell'istante

risulta altresì che in seguito a un incontro avvenuto tra le parti il 22 ottobre

2004.

i convenuti avevano continuato a manifestare lamentele in merito all'opera

fornita (doc. P). Ciò che basta per non ritenere arbitraria la conclusione del

primo giudice, bastando la prima notifica, sfociata nell'incontro 18 agosto

2004, non contestata dall'istante. Siffatta conclusione trova infatti conforto

in parte della dottrina secondo cui il committente deve notificare una sola

volta il difetto anche in caso di riparazione, nel senso che se l'appaltatore

non elimina il difetto, come sembra essere stato il caso in concreto, G__________

__________ avendo confermato il perdurare delle lamentele dei convenuti in

merito alla lisciatura delle pareti (cfr. deposizione dell'8 novembre 2006), il

committente non è tenuto ad un'ulteriore e nuova notifica (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999,

n. 1716 e 2178). Su questo punto il ricorso è quindi destinato all'insuccesso.

3.

Accertata

la tempestività della notifica dei difetti da parte dei convenuti il Pretore,

basandosi sulla perizia giudiziaria che ha quantificato in fr. 7000.– il minor

valore dell'opera fornita dall'istante a dipendenza della presenza di detti

difetti, ha respinto l'istanza. Su questo punto la

ricorrente ritiene arbitraria la conclusione del Pretore per averle addossato

difetti non riconducibili al suo operato, non avendo in particolare potuto

eseguire il taglio svedese a dipendenza dello spessore insufficiente dell'intonaco.

Sennonché,

il perito, pur ammettendo questa difficoltà oggettiva di eseguire il taglio

svedese, ha nondimeno evidenziato che la lisciatura delle pareti in

cartongesso, intervento pacificamente appaltato all'istante, non è stata

interamente eseguita a regola d'arte (cfr. referto pag. 3–5 ) poiché “in diversi punti si notano irregolarità

eccessive” (referto pag. 11),

lo stesso valendo anche per la stuccatura (referto pag. 11). E anche per i giunti

tra le pareti e i serramenti, il perito non ha ritenuto l'intervento dell'istante

corrispondente “ad un'esecuzione

a regola d'arte”(referto pag.

8), parere confermato anche successivamente, il perito avendo addebitato alla

ditta istante il fatto di non aver segnalato ai committenti le difficoltà di

esecuzione dei giunti e la necessità di posare dei profili o altro intervento

analogo per ottenere un risultato soddisfacente (delucidazione perizia cfr.

pag. 4 ). E, infine, il perito non ha considerato normale la presenza di crepe

nelle giunture del cartongesso (relazione pag. 8).

Visto

quanto precede, a prescindere dall'oggettiva impossibilità per l'istante di eseguire

il taglio svedese, ancorché da lei fatturato ai committenti, è indubbio che l'opera

fornita presentava dei difetti, di cui il perito ha

dato puntuale riscontro nel suo referto. Poiché le conclusioni del perito sono

da ritenere logiche, motivate e fondate su basi fattuali corrette, nessun

rimprovero può essere mosso al primo giudice che non si è discostato dalle

stesse (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 253).

4.

I

diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art.

368.

CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato o di rifiutare l'opera,

oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in

proporzione al minor valore dell'opera (art. 368 cpv. 2 CO). Avendo i convenuti

manifestato la loro volontà di onorare le pretese avversarie limitatamente all'importo

“che il perito riterrà corretto” (cfr. verbali 18 settembre 2006), essi

hanno di fatto optato per una riduzione della mercede. Il

diritto alla riduzione della mercede presuppone l'esistenza di un minor valore

dell'opera a causa del difetto (Gauch,

op. cit., n. 1667), che per costante giurisprudenza corrisponde

alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa e il suo valore

senza difetti. In quest'ambito si presume però, salvo

prova contraria, che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della

cosa, e in mancanza di indizi in senso contrario si può altresì presumere che

il minor valore corrisponda al costo della riparazione (Gauch, op.

cit., n. 1680).

Nella

fattispecie il perito giudiziario ha quantificato in

fr. 7000.– il minor valore dell'opera, ritenendo tale

importo necessario a ovviare a quei lavori non eseguiti a regola d'arte dall'istante,

fermo restando che il perito ha addebitato alla ricorrente, esperta del ramo,

la scelta sbagliata di alcuni suoi interventi, la soluzione

da questa adottata non essendo risultata adatta allo scopo, ovvero alla

lisciatura a regola d'arte delle pareti senza che ne risultassero segni

evidenti come dimostrano le fotografie agli atti. Il fatto per il primo giudice di aver fatto propri gli accertamenti peritali così

come la quantificazione del minor valore proposta dall'esperto, non appare

arbitrario, ovvero insostenibile, anche perché la ricorrente si limita in

questa sede a fornire un'interpretazione parziale della perizia, deducendo

quanto a lei più favorevole (impossibilità di eseguire il taglio svedese a

dipendenza dello spessore dell'intonaco e della posa delle lastre di

cartongesso), ma tralasciando di riportare quanto evidenziato dal perito in

merito alle sue manchevolezze, che nulla hanno a che vedere con la possibilità

o meno di eseguire il taglio svedese, intervento che va detto la ricorrente ha

nondimeno fatturato ai convenuti. Ciò posto, il

ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione la ricorrente

essendosi essenzialmente limitata a proporre una diversa interpretazione dei

fatti a lei più favorevole ma senza che ciò basti a dimostrare che quella

fornita dal Pretore sarebbe arbitraria, deve essere respinto.

5.

Gli

oneri dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto

che non si giustifica di assegnare ripetibili ai convenuti che hanno rinunciato

a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 410.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 460.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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