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Decisione

16.2008.122

Ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che ripropone la propria versione dei fatti

4 dicembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2008.122

Lugano

4 dicembre

2008/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 25

novembre 2008 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 10 novembre 2008 dal

Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa n. O-11/2008 promossa

con istanza 25 settembre 2008 dalla

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che

con istanza 25 settembre 2008 la società di incasso CO 1 ha convenuto RI 1

davanti al Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale per ottenere il pagamento

di fr. 498.55 oltre interessi e spese così come il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposata dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di

Mendrisio;

che tale importo

corrisponde al saldo di una fattura emessa il 22 giugno 2007 dal dott. dent. __________

P__________ a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte in favore

della convenuta, pretesa poi ceduta all'istante per il tramite della Cassa dei

medici dentisti;

che all'udienza

del 3 novembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza ritenendo insoddisfacenti e difettose le prestazioni

fornite dal dentista;

che

statuendo il 10 novembre 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza;

che il 13 novembre 2008 __________ RI 1 si

è rivolto al Giudice di pace “opponendosi

al suo giudizio”;

che

il 20 novembre 2008 questa Camera, alla quale il predetto scritto era stato

trasmesso per competenza, ha assegnato ad __________ RI 1 un termine di dieci

giorni comunicare se l'atto doveva essere interpretato come ricorso per

cassazione e in tal caso, farlo sottoscrivere da RI 1;

che il 25 novembre 2008 RI 1 ha confermato l'intenzione di ricorrere

contro la sentenza del Giudice di pace;

che

l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e

Considerandi

in diritto: che per l'art. 328 cpv. 1 CPC il ricorso per cassazione si propone

entro 20 giorni dalla notifica della sentenza;

che, in

concreto, la sentenza è stata intimata il 10 novembre 2008 sicché se lo scritto

del 13 novembre 2008 è senz'altro tempestivo, le argomentazioni esposte nella

lettera 25 novembre 2008 appaiono tardive, il termine di 10 giorni fissato da

questa Camera riguardava la sottoscrizione della lettera del 13 novembre 2008 e

non costituiva una proroga del termine di ricorso;

che,

comunque sia, in entrambi i casi il ricorso si rivela irricevibile;

che, intanto, il documento prodotto con il ricorso (e non davanti al

primo giudice) è irricevibile e deve essere estromesso dall'incarto, l'art. 321

cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti,

prove o eccezioni;

che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere

considerato valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di

fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno

descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo

(cpv. 3);

che

in concreto il contenuto degli scritti 13 e 25 novembre 2008 non superano la soglia

imposta dalla procedura per essere trattati come ricorso per cassazione;

che

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del

Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione

di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria

contestazione in merito all'operato del dott. dent. __________;

che,

innanzitutto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Giudice di

pace non ha deciso “in assenza di motivazione e privo di contraddittorio” giacché

essa ha potuto esporre le sue argomentazioni all'udienza del 3 novembre 2008 e

il Giudice di pace ha spiegato perché ha accolto l'istanza, ovvero perché la

convenuta “risulta essere in mora nell’adempimento dei suoi doveri (pagamento):

mora ingiustificata già solo a fronte dell'assenza di ogni e qualsiasi provata

contestazione in merito”;

che

inoltre il solo fatto di produrre la fattura relativa alle prestazioni di un altro

dentista non è sufficiente per dimostrare la difettosità dell'intervento

eseguito dal dott. dent. P__________;

che

mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure

richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC);

che si

giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione.

Per

questi motivi

in

applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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