16.2008.122
Ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che ripropone la propria versione dei fatti
4 dicembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2008.122
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, CCC
Titolo:
Ricevibilità ricorso per cassazione - nullità del ricorso che ripropone la propria versione dei fatti
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
Fatti
16.2008.122
Lugano
4 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 25
novembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 10 novembre 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa n. O-11/2008 promossa
con istanza 25 settembre 2008 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 25 settembre 2008 la società di incasso CO 1 ha convenuto RI 1
davanti al Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale per ottenere il pagamento
di fr. 498.55 oltre interessi e spese così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposata dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di
Mendrisio;
che tale importo
corrisponde al saldo di una fattura emessa il 22 giugno 2007 dal dott. dent. __________
P__________ a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte in favore
della convenuta, pretesa poi ceduta all'istante per il tramite della Cassa dei
medici dentisti;
che all'udienza
del 3 novembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza ritenendo insoddisfacenti e difettose le prestazioni
fornite dal dentista;
che
statuendo il 10 novembre 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza;
che il 13 novembre 2008 __________ RI 1 si
è rivolto al Giudice di pace “opponendosi
al suo giudizio”;
che
il 20 novembre 2008 questa Camera, alla quale il predetto scritto era stato
trasmesso per competenza, ha assegnato ad __________ RI 1 un termine di dieci
giorni comunicare se l'atto doveva essere interpretato come ricorso per
cassazione e in tal caso, farlo sottoscrivere da RI 1;
che il 25 novembre 2008 RI 1 ha confermato l'intenzione di ricorrere
contro la sentenza del Giudice di pace;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e
Considerandi
in diritto: che per l'art. 328 cpv. 1 CPC il ricorso per cassazione si propone
entro 20 giorni dalla notifica della sentenza;
che, in
concreto, la sentenza è stata intimata il 10 novembre 2008 sicché se lo scritto
del 13 novembre 2008 è senz'altro tempestivo, le argomentazioni esposte nella
lettera 25 novembre 2008 appaiono tardive, il termine di 10 giorni fissato da
questa Camera riguardava la sottoscrizione della lettera del 13 novembre 2008 e
non costituiva una proroga del termine di ricorso;
che,
comunque sia, in entrambi i casi il ricorso si rivela irricevibile;
che, intanto, il documento prodotto con il ricorso (e non davanti al
primo giudice) è irricevibile e deve essere estromesso dall'incarto, l'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti,
prove o eccezioni;
che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere
considerato valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di
fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno
descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo
(cpv. 3);
che
in concreto il contenuto degli scritti 13 e 25 novembre 2008 non superano la soglia
imposta dalla procedura per essere trattati come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria
contestazione in merito all'operato del dott. dent. __________;
che,
innanzitutto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Giudice di
pace non ha deciso “in assenza di motivazione e privo di contraddittorio” giacché
essa ha potuto esporre le sue argomentazioni all'udienza del 3 novembre 2008 e
il Giudice di pace ha spiegato perché ha accolto l'istanza, ovvero perché la
convenuta “risulta essere in mora nell’adempimento dei suoi doveri (pagamento):
mora ingiustificata già solo a fronte dell'assenza di ogni e qualsiasi provata
contestazione in merito”;
che
inoltre il solo fatto di produrre la fattura relativa alle prestazioni di un altro
dentista non è sufficiente per dimostrare la difettosità dell'intervento
eseguito dal dott. dent. P__________;
che
mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure
richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che si
giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione.
Per
questi motivi
in
applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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