16.2008.13
Azione di disconoscimento del debito - onere della prova - contratto di mandato - disdetta - prova del carattere intempestivo
20 novembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2008.13
Data decisione, Autorità:
20.11.2008, CCC
Titolo:
Azione di disconoscimento del debito - onere della prova - contratto di mandato - disdetta - prova del carattere intempestivo
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
DISDETTA IN TEMPO INOPPORTUNO
MANDATO
art. 404 cpv. 2 CO
art. 83 LEF
Incarto n.
16.2008.13
Lugano
20 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13
novembre 2007 presentato da
RI 1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 30 ottobre 2007 dal
Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 2/2007 (azione di disconoscimento
del debito) promossa con istanza 2 dicembre 2006 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall'avv. dott. __________,);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
14 aprile 2004 RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 un contratto avente per oggetto
30 trattamenti dimagranti per un costo complessivo di fr. 3860.–. Dopo aver
seguito alcune sedute RI 1 ha disdetto il contratto per problemi di salute.
Visto il rifiuto della cliente di procedere a ulteriori pagamenti, CO 1 le ha
notificato il PE n. __________ dell'UE di Lugano per ottenere il pagamento di
fr. 1810.– oltre interessi. L'opposizione interposta da RI 1 è stata rigettata in
via provvisoria dal Giudice di pace del circolo di Agno con sentenza del 14
novembre 2006
B. Il 2
dicembre 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere
il disconoscimento del debito di fr. 1810.–, sostenendo di nulla dovere alla società
con la quale aveva concluso un contratto di mandato disdicibile in ogni momento.
Essa ha inoltre eccepito la nullità del contratto e la carenza di legittimazione
attiva della procedente non essendovi identità tra la stessa e la S__________
persona priva di personalità giuridica. All'udienza del 31 gennaio 2007,
indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
C. Statuendo
il 5 novembre 2007 il Giudice di pace, qualificato di mandato il contratto
concluso tra le parti e accertato che controparte contrattuale dell'istante fosse
la CO 1, ha respinto l'istanza ritenendo intempestiva la disdetta notificata
dall'istante alla quale la convenuta aveva peraltro proposto trattamenti
alternativi che questa non aveva accettato. Egli ha quindi posto a carico dell'istante
l'obbligo di assumersi il danno cagionato alla controparte e pari all'importo
da questa posto in esecuzione.
D. Con ricorso per cassazione del 13 novembre 2007 RI 1 è insorta
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale concludendo all'intempestività
della disdetta del contratto da parte sua e riconoscendo alla controparte un danno
da questa mai fatto valere. Con decreto 7 febbraio 2008 il presidente di questa
Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 17
marzo 2008 la controparte conclude per il rigetto del ricorso.
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
2.La ricorrente rimprovera in sostanza
al primo giudice di non aver dedotto le corrette conseguenze dall'accertamento
circa l'intervenuto perfezionamento tra le parti di un contratto di mandato,
ovvero di aver erroneamente applicato l'art. 404 cpv. 2 CO ritenendo
intempestiva la sua disdetta del contratto e riconoscendo alla controparte un
danno di fr. 1810.– da questa mai fatto valere.
Ora,
in un'azione di disconoscimento del debito come quella in concreto, spetta al
creditore/convenuto l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio credito
mentre il debitore/istante deve sostanziare le eccezioni liberatorie delle
quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (Rep. 1986 p. 89; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF). Nella fattispecie,
posto di fronte alla disdetta del contratto di mandato da parte dell'istante,
Considerandi
che come già ricordato dal primo giudice può intervenire in qualsiasi momento
non potendo essere limitata da nessuna clausola in quanto di natura imperativa
(Weber, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4ª edizione,
n. 9 e 13), spettava alla convenuta dimostrare che questa fosse intempestiva poiché
intervenuta in un momento sfavorevole e tale da averle cagionato un qualsiasi
pregiudizio economico (Weber, op.
cit., n. 16 e 17 ad art. 404 CO). Sennonché essa nulla ha sostanziato non allegando
nemmeno di aver subìto un qualsiasi pregiudizio a dipendenza della disdetta del
contratto di mandato, peraltro motivata dall'istante con problemi di salute. La
diversa conclusione cui è giunto il Giudice di pace è pertanto frutto di un'arbitraria
valutazione delle risultanze istruttorie e deve essere cassata. Ciò posto il ricorso,
che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.
3.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente
accoglimento dell'istanza. Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la
soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà inoltre alla
ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 30 ottobre 2007 del Giudice di
pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è accolta.
Di
conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di fr. 1810.– di cui al PE n. __________dell'UE
di Lugano con conseguente annullamento dell'esecuzione.
2. La tassa
di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 25.– sono a carico della
convenuta.
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 140.–
b) spese fr.
50.–
fr.
190.–
già
anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico della resistente la quale
rifonderà alla ricorrente fr. 400.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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