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Decisione

16.2008.13

Azione di disconoscimento del debito - onere della prova - contratto di mandato - disdetta - prova del carattere intempestivo

20 novembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

2.La ricorrente rimprovera in sostanza

al primo giudice di non aver dedotto le corrette conseguenze dall'accertamento

circa l'intervenuto perfezionamento tra le parti di un contratto di mandato,

ovvero di aver erroneamente applicato l'art. 404 cpv. 2 CO ritenendo

intempestiva la sua disdetta del contratto e riconoscendo alla controparte un

danno di fr. 1810.– da questa mai fatto valere.

Ora,

in un'azione di disconoscimento del debito come quella in concreto, spetta al

creditore/convenuto l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio credito

mentre il debitore/istante deve sostanziare le eccezioni liberatorie delle

quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (Rep. 1986 p. 89; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF). Nella fattispecie,

posto di fronte alla disdetta del contratto di mandato da parte dell'istante,

Considerandi

che come già ricordato dal primo giudice può intervenire in qualsiasi momento

non potendo essere limitata da nessuna clausola in quanto di natura imperativa

(Weber, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 4ª edizione,

n. 9 e 13), spettava alla convenuta dimostrare che questa fosse intempestiva poiché

intervenuta in un momento sfavorevole e tale da averle cagionato un qualsiasi

pregiudizio economico (Weber, op.

cit., n. 16 e 17 ad art. 404 CO). Sennonché essa nulla ha sostanziato non allegando

nemmeno di aver subìto un qualsiasi pregiudizio a dipendenza della disdetta del

contratto di mandato, peraltro motivata dall'istante con problemi di salute. La

diversa conclusione cui è giunto il Giudice di pace è pertanto frutto di un'arbitraria

valutazione delle risultanze istruttorie e deve essere cassata. Ciò posto il ricorso,

che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.

3.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente

accoglimento dell'istanza. Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la

soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà inoltre alla

ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 30 ottobre 2007 del Giudice di

pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è accolta.

Di

conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di fr. 1810.– di cui al PE n. __________dell'UE

di Lugano con conseguente annullamento dell'esecuzione.

2. La tassa

di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 25.– sono a carico della

convenuta.

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 140.–

b) spese fr.

50.–

fr.

190.–

già

anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico della resistente la quale

rifonderà alla ricorrente fr. 400.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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