16.2008.17
Responsabilità contrattuale - inadempienza - annullamento corso di lingue per mancata comunicazione del luogo del soggiorno - obbligo di assegnare alla parte un termine per l'adempimento
7 ottobre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2008.17
Data decisione, Autorità:
07.10.2008, CCC
Titolo:
Responsabilità contrattuale - inadempienza - annullamento corso di lingue per mancata comunicazione del luogo del soggiorno - obbligo di assegnare alla parte un termine per l'adempimento
INADEMPIMENTO
RESPONSABILITÀ
RISARCIMENTO DANNI
TERMINE
art. 97 CO
art. 107 CO
Incarto n.
16.2008.17
Lugano
7 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
febbraio 2008 presentato da
RI 1 Massagno
contro la sentenza emessa il 18 gennaio 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa inc. n. 87-2005
(risarcimento danni) promossa con istanza 2 novembre 2005 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
22 aprile 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________ di __________ un contratto
per la prenotazione di un corso intensivo di inglese a Londra per 9 settimane
dal 18 luglio al 16 settembre 2006, versando in seguito fr. 6169.50. In seguito
alla mancata comunicazione del luogo ove egli avrebbe alloggiato a Londra, indicazione
neppure pervenutagli il giorno della partenza, RI 1 ha annullato il soggiorno
linguistico ottenendo dalla __________ __________ la restituzione di fr.
4798.80.
B. Con istanza 2 novembre 2005 RI 1 ha convenuto la __________ __________
davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento
di fr. 1815.60 corrispondenti alla differenza di quanto versato per il
soggiorno oltre al costo del biglietto aereo e gli interessi di mora nel
frattempo maturati. All'udienza del 20 dicembre 2005, indetta per la
discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza rilevando di non
aver mai ricevuto dalla controparte una comunicazione scritta della sua rinuncia
al contratto così come previsto dall'art. 4 del medesimo.
C. Con
sentenza 18 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata preliminarmente la propria
competenza, ha respinto l'istanza. In esito a un ricorso per cassazione presentato
da RI 1, questa Camera ha accertato la nullità del predetto giudizio (inc. 16.__________).
D. Statuendo
nuovamente il 18 gennaio 2008 il Giudice di pace ha una volta ancora respinto l'istanza
non ritenendo la convenuta responsabile del danno fatto valere dall'istante. Con
ricorso per cassazione del 7 febbraio 2008 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale escludendo la responsabilità della convenuta per il danno
dallo stesso fatto valere in giudizio. La controparte non ha formulato
osservazioni.
in diritto: 1. Preliminarmente,
come già accertato nella precedente sentenza di questa Camera, la __________
__________ non risulta avere la personalità giuridica, la quale appartiene
alla CO 1 di __________, menzionata peraltro anche in calce al contratto
concluso dalle parti; anche in questo caso la denominazione della convenuta
deve essere rettificata d'ufficio.
2. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
3.Il primo giudice ha respinto, in
concreto, la pretesa dell'istante non ritenendo la convenuta responsabile del
danno da questi subìto per l'annullamento del soggiorno a Londra per seguire un
corso intensivo di inglese. Il ricorrente ritiene arbitraria tale conclusione,
sostenendo che il primo giudice non ha accertato l'inadempienza contrattuale
della convenuta la quale, non fornendo l'indicazione circa il luogo dove egli
avrebbe soggiornato, ha di fatto reso impossibile la sua trasferta a Londra,
cagionandogli così il danno rivendicato.
a) In
un'azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, come quella proposta
dall'istante, incombe al danneggiato l'onere di provare la violazione del contratto,
rispettivamente il non corretto adempimento del medesimo, l'esistenza e l'entità
del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due
elementi; la colpa essendo presunta (Honsell
/Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 60 ad art. 97 CO).
b) In
concreto, è vero che il contratto sottoscritto dalle parti non prevedeva espressamente
l'obbligo per la convenuta di fornire all'istante l'indicazione esatta del
luogo del soggiorno a Londra, ma è indubbio che la richiesta dell'istante in
tal senso era senz'altro legittima. Ciò nondimeno, proprio a dipendenza dell'assenza
Considerandi
di un qualsiasi accenno alla questione nel contratto stipulato dalle parti, l'istante
avrebbe dovuto fissare la convenuta un termine entro il quale fornirgli l'informazione
richiesta, pena la rescissione del contratto, rispettivamente la richiesta di
risarcimento del danno (cfr. art. 107 CO). Nulla di tutto ciò figura agli atti.
D'altra parte l'istante non pretende che la convenuta non sarebbe stata in
grado di offrirgli l'alloggio concordato una volta giunto a destinazione, ciò
che permette di non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice che
ha in sostanza escluso qualsiasi responsabilità a carico della convenuta. Ad analoga
conclusione si giungerebbe anche in applicazione delle condizioni generali,
parte integrante del contratto, secondo le quali la rinuncia al contratto
avrebbe dovuto essere comunicata in forma scritta (cfr. doc. B punto 4);
identica forma era stata ribadita dalla convenuta con e-mail del 13 luglio 2005
(doc. D), al quale non risulta però essere stato dato seguito.
c) Ciò
posto, il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, il
ricorrente essendosi limitato a riproporre la propria versione dei fatti senza
con ciò dimostrare che la conclusione del primo giudice sarebbe insostenibile
nel suo risultato – la censura d'arbitrio potendo infatti
riferirsi solo alla decisione impugnata nel suo risultato e non nei motivi che
ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid.
3.
) – deve essere respinto.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre alla
convenuta, che non formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 140.–
b) spese fr.
50.–
fr.
190.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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