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Decisione

16.2008.17

Responsabilità contrattuale - inadempienza - annullamento corso di lingue per mancata comunicazione del luogo del soggiorno - obbligo di assegnare alla parte un termine per l'adempimento

7 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

3.Il primo giudice ha respinto, in

concreto, la pretesa dell'istante non ritenendo la convenuta responsabile del

danno da questi subìto per l'annullamento del soggiorno a Londra per seguire un

corso intensivo di inglese. Il ricorrente ritiene arbitraria tale conclusione,

sostenendo che il primo giudice non ha accertato l'inadempienza contrattuale

della convenuta la quale, non fornendo l'indicazione circa il luogo dove egli

avrebbe soggiornato, ha di fatto reso impossibile la sua trasferta a Londra,

cagionandogli così il danno rivendicato.

a) In

un'azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, come quella proposta

dall'istante, incombe al danneggiato l'onere di provare la violazione del contratto,

rispettivamente il non corretto adempimento del medesimo, l'esistenza e l'entità

del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due

elementi; la colpa essendo presunta (Honsell

/Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 60 ad art. 97 CO).

b) In

concreto, è vero che il contratto sottoscritto dalle parti non prevedeva espressamente

l'obbligo per la convenuta di fornire all'istante l'indicazione esatta del

luogo del soggiorno a Londra, ma è indubbio che la richiesta dell'istante in

tal senso era senz'altro legittima. Ciò nondimeno, proprio a dipendenza dell'assenza

Considerandi

di un qualsiasi accenno alla questione nel contratto stipulato dalle parti, l'istante

avrebbe dovuto fissare la convenuta un termine entro il quale fornirgli l'informazione

richiesta, pena la rescissione del contratto, rispettivamente la richiesta di

risarcimento del danno (cfr. art. 107 CO). Nulla di tutto ciò figura agli atti.

D'altra parte l'istante non pretende che la convenuta non sarebbe stata in

grado di offrirgli l'alloggio concordato una volta giunto a destinazione, ciò

che permette di non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice che

ha in sostanza escluso qualsiasi responsabilità a carico della convenuta. Ad analoga

conclusione si giungerebbe anche in applicazione delle condizioni generali,

parte integrante del contratto, secondo le quali la rinuncia al contratto

avrebbe dovuto essere comunicata in forma scritta (cfr. doc. B punto 4);

identica forma era stata ribadita dalla convenuta con e-mail del 13 luglio 2005

(doc. D), al quale non risulta però essere stato dato seguito.

c) Ciò

posto, il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, il

ricorrente essendosi limitato a riproporre la propria versione dei fatti senza

con ciò dimostrare che la conclusione del primo giudice sarebbe insostenibile

nel suo risultato – la censura d'arbitrio potendo infatti

riferirsi solo alla decisione impugnata nel suo risultato e non nei motivi che

ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid.

3.

) – deve essere respinto.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre alla

convenuta, che non formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 140.–

b) spese fr.

50.–

fr.

190.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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