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Decisione

16.2008.19

Azione di rettifica RF - giurisdizione civile - accertamento d'ufficio - modalità - parte che non si oppone al ricorso non è soccombente

7 ottobre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il Giudice di pace ha “stralciato la procedura”, nel caso specifico, per difetto di giurisdizione civile;

che la

giurisdizione è un presupposto processuale da verificare d'ufficio in ogni stadio

di causa (art. 97 n. 1 CPC);

che se il

giudice non deve necessariamente attendere l'udienza di discussione – come

prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto

dubbio (v. per analogia alla procedura ordinaria: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, pag. 315 nota 377), egli deve però rispettare il diritto di essere

sentito delle parti;

che a tal

fine è sufficiente seguire, per analogia, la procedura degli incidenti processuali

(art. 98 CPC), ordinando perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e

indire un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC);

che

tenuta l'udienza, egli statuisce con decreto se accerta l'esistenza del presupposto

pro­cessuale e con sentenza se dichiara l'azione irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 315

nota 378);

che nella

fattispecie non consta nulla del genere, anzi, esaminata la petizione, il Giudice

di pace l'ha dichiarata irricevibile (“stralciato la

procedura dai ruoli”) senza seguire procedura alcuna;

che ciò

offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente

il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto degli

istanti, i quali si sono visti respingere l'azio­ne in ordine senza aver potuto

prendere posizione sull'esistenza del presupposto processuale;

che un

atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione

di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata

d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), principio valevole anche per le sentenze, ove

siano impugnate (art. 146 CPC);

che,

invero, una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata

qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di

ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid.

2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132

consid. 2), ciò che non è il caso in concreto;

che, inoltre,

tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola, tanto più che in concreto

Considerandi

si tratterebbe di emendare un'intera fase processuale (compresa l'udienza cui

si è accennato sopra), il che non compete a un'autorità di ricorso;

che,

dunque il decreto del Giudice di pace va dichiarato nullo per inosservanza del

contraddittorio;

che, ad

ogni buon conto, l'opinione del primo giudice sull'inesistenza della giurisdizione

civile, non trova alcun conforto in dottrina né in giurisprudenza;

che la

competenza del giudice civile è data se la vertenza che gli viene sottoposta è

di natura civile (art. 1 CPC), mentre gli sono sottratti i giudizi che

riguardano rapporti di diritto pubblico, ovvero quei rapporti che tendono all'adempimento

di compiti pubblici e regolano le relazioni tra governanti e governati (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n.

5.

ad art. 1);

che in

concreto, i ricorrenti hanno promosso un'“azione di rettifica del registro ai

sensi dell'art. 975 CC”, qualificata espressamente come tale (cfr. frontespizio

della petizione) ed esplicitamente fondata sull'art. 975 CC;

che tale azione

è destinata a far modificare iscrizioni, annotazioni o cancellazioni che nel

registro fondiario sono inesatte o indebite

sin dall'inizio (Honsell/Vogt/Wiegand,

Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2

ad art. 975 CC; DTF 133 III 641), essendo state

eseguite senza causa legittima (vizio nel titolo di acquisto o nella facoltà di

disporre);

che proprio perché destinata

a far accertare l'esistenza o meno di un diritto, l'azione basata sull'art. 975

CC è un'azione civile di accertamento e non un'azione di natura amministrativa

(Honsell/Vogt/

Wiegand, op. cit., n. 6 ad art. 975 CC);

che di conseguenza, la vertenza promossa dagli istanti rientra senz'altro nelle competenze

giurisdizionali del giudice civile;

che

pertanto gli atti vanno ritornati al primo giudice affinché questi, previa

verifica della propria competenza per valore, agli atti non figurando nessuna

indicazione in tal senso, istruisca la causa convocando le parti per la

discussione;

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che

CO 1, non essendosi opposto al ricorso, non può essere

considerato “soccombente” e non deve sopportare costi, né corrispondere

ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);

che

lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159);

che,

in circostanze del genere si giustifica rinunciare al prelievo

di oneri processuali e, non essendovi alcun “soccombente”, all'attribuzione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1.

Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso che il decreto di stralcio è

annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda nel senso

dei considerandi.

2. Non

si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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