16.2008.19
Azione di rettifica RF - giurisdizione civile - accertamento d'ufficio - modalità - parte che non si oppone al ricorso non è soccombente
7 ottobre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2008.19
Data decisione, Autorità:
07.10.2008, CCC
Titolo:
Azione di rettifica RF - giurisdizione civile - accertamento d'ufficio - modalità - parte che non si oppone al ricorso non è soccombente
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GIURISDIZIONE CIVILE
RETTIFICA DEL REGISTRO FONDIARIO
RETTIFICA O RETTIFICAZIONE
art. 975 CC
art. 1 CPC-TI
art. 84 CPC-TI
art. 93 CPC-TI
art. 97 cf. 1 CPC-TI
art. 98 CPC-TI
art. 99 cpv. 1 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
art. 146 CPC-TI
Incarto n.
16.2008.19
Lugano
7 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
febbraio 2008 presentato da
RI 1
(patrocinati
dall' RA 1)
contro il decreto di stralcio emesso il 29 gennaio
2008 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa inc. n. 40c/08
(rettifica del registro fondiario) promossa con petizione 21 dicembre 2007 nei
confronti di
CO 1
(patrocinato dal lic. iur. Marco Masoni, studio
legale Barchi e Associati, Lugano);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RA
1 e__________ sono titolari di un'azienda agricola a __________ e dal 1°ottobre
1997 gestiscono a fini agricoli la particella n. __________ RFD __________ (15673
m2) appartenente a __________
che
nel novembre 1997, in esito a una rettifica di confini, la superficie della
particella n. 4863 è stata ridotta a 11189 m2 mentre i restanti 4484 m2 sono stati riuniti alla particella n. 4865 appartenente a CO 1;
che
il 10 marzo 2004 RI 1 ha acquistato da __________ __________ la citata particella
n. __________;
che
il 19 luglio 2004 l'ufficiale dei registri del Distretto di Biasca ha respinto
un ricorso presentato da RI 1 volto all'annullamento del contratto di rettifica
confini sottoscritto da __________ __________ e CO 1;
che
il 21 dicembre 2007 RI 1 e RI 1 hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Riviera per ottenere l'annullamento del trapasso di proprietà a
quest'ultimo di 4484 m2 staccati dalla particella n. __________ già di proprietà di __________
__________ con conseguente assegnazione a loro di tale superficie;
che
il 3 gennaio 2008 il Pretore ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del
circolo di Riviera “per quanto agli atti, il valore di
tale superficie è inferiore a fr. 2000.– per cui non è data la competenza ad
valorem del Pretore…”;
che
il 29 gennaio 2008 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, poiché “in
base all'art. 1 del Regolamento del diritto fondiario e sull'affitto agricolo
la vertenza rientra nella giurisdizione amministrativa e non civile ed è di
competenza della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento finanze e
dell'economia“ ponendo la tassa di giustizia di fr. 20.– a carico di CO 1;
che con
ricorso per cassazione del 18 febbraio 2008 RI 1 e RI 1 sono insorti contro il
predetto decreto di stralcio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli
di cassazione dell'art. 327 lett. b) e g) CPC, rimproverando in particolare al
primo giudice di aver erroneamente qualificato di natura amministrativa e non
civile la loro azione;
che il 10
giugno 2008 CO 1 ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al
ricorso.
e considerando
in diritto: che
Fatti
il Giudice di pace ha “stralciato la procedura”, nel caso specifico, per difetto di giurisdizione civile;
che la
giurisdizione è un presupposto processuale da verificare d'ufficio in ogni stadio
di causa (art. 97 n. 1 CPC);
che se il
giudice non deve necessariamente attendere l'udienza di discussione – come
prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto
dubbio (v. per analogia alla procedura ordinaria: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, pag. 315 nota 377), egli deve però rispettare il diritto di essere
sentito delle parti;
che a tal
fine è sufficiente seguire, per analogia, la procedura degli incidenti processuali
(art. 98 CPC), ordinando perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e
indire un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC);
che
tenuta l'udienza, egli statuisce con decreto se accerta l'esistenza del presupposto
processuale e con sentenza se dichiara l'azione irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 315
nota 378);
che nella
fattispecie non consta nulla del genere, anzi, esaminata la petizione, il Giudice
di pace l'ha dichiarata irricevibile (“stralciato la
procedura dai ruoli”) senza seguire procedura alcuna;
che ciò
offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente
il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto degli
istanti, i quali si sono visti respingere l'azione in ordine senza aver potuto
prendere posizione sull'esistenza del presupposto processuale;
che un
atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione
di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata
d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), principio valevole anche per le sentenze, ove
siano impugnate (art. 146 CPC);
che,
invero, una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata
qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di
ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid.
2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132
consid. 2), ciò che non è il caso in concreto;
che, inoltre,
tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola, tanto più che in concreto
Considerandi
si tratterebbe di emendare un'intera fase processuale (compresa l'udienza cui
si è accennato sopra), il che non compete a un'autorità di ricorso;
che,
dunque il decreto del Giudice di pace va dichiarato nullo per inosservanza del
contraddittorio;
che, ad
ogni buon conto, l'opinione del primo giudice sull'inesistenza della giurisdizione
civile, non trova alcun conforto in dottrina né in giurisprudenza;
che la
competenza del giudice civile è data se la vertenza che gli viene sottoposta è
di natura civile (art. 1 CPC), mentre gli sono sottratti i giudizi che
riguardano rapporti di diritto pubblico, ovvero quei rapporti che tendono all'adempimento
di compiti pubblici e regolano le relazioni tra governanti e governati (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n.
5.
ad art. 1);
che in
concreto, i ricorrenti hanno promosso un'“azione di rettifica del registro ai
sensi dell'art. 975 CC”, qualificata espressamente come tale (cfr. frontespizio
della petizione) ed esplicitamente fondata sull'art. 975 CC;
che tale azione
è destinata a far modificare iscrizioni, annotazioni o cancellazioni che nel
registro fondiario sono inesatte o indebite
sin dall'inizio (Honsell/Vogt/Wiegand,
Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2
ad art. 975 CC; DTF 133 III 641), essendo state
eseguite senza causa legittima (vizio nel titolo di acquisto o nella facoltà di
disporre);
che proprio perché destinata
a far accertare l'esistenza o meno di un diritto, l'azione basata sull'art. 975
CC è un'azione civile di accertamento e non un'azione di natura amministrativa
(Honsell/Vogt/
Wiegand, op. cit., n. 6 ad art. 975 CC);
che di conseguenza, la vertenza promossa dagli istanti rientra senz'altro nelle competenze
giurisdizionali del giudice civile;
che
pertanto gli atti vanno ritornati al primo giudice affinché questi, previa
verifica della propria competenza per valore, agli atti non figurando nessuna
indicazione in tal senso, istruisca la causa convocando le parti per la
discussione;
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che
CO 1, non essendosi opposto al ricorso, non può essere
considerato “soccombente” e non deve sopportare costi, né corrispondere
ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);
che
lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159);
che,
in circostanze del genere si giustifica rinunciare al prelievo
di oneri processuali e, non essendovi alcun “soccombente”, all'attribuzione
di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso che il decreto di stralcio è
annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda nel senso
dei considerandi.
2. Non
si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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