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16.2008.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 maggio 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

3. Il

Pretore, in sintesi, ha ritenuto il motociclista responsabile del sinistro

poiché “ha intrapreso una manovra di sorpasso a una velocità

eccessiva, almeno il doppio della velocità massima consentita in quel tratto di

strada, nonostante il convenuto stesse effettuando una corretta svolta a

sinistra, contravvenendo così all'art. 35 cpv. 5 e 6 LCS”. Il ricorrente censura tale conclusione ritenendo che la velocità

eccessiva al momento dell'incidente è stata accertata sulla base di mere

supposizioni di alcuni testi e sulle errate valutazioni del perito giudiziario.

Egli contesta altresì che l'automobilista abbia eseguito correttamente la sua

manovra di svolta a sinistra.

4. Nell'ambito

di una domanda di risarcimento dei danni materiali patiti in seguito a un

incidente della circolazione, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l'onere

di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore

dell'altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un

difetto del veicolo della controparte (art. 61 cpv. 2 LCS). Sulla base di

questa regola fondamentale, spettava quindi all'istante provare che la causa

della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal convenuto,

ovvero nel fatto per quest'ultimo di aver intrapreso una manovra di svolta

senza prestare la necessaria attenzione alla circolazione. L'attribuzione della

colpa all'uno o all'altro dei conducenti è una questione di valutazione delle

prove nell'ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento

(art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame

accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli

indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle

circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.

5. a) Per

quel che riguarda la manovra dell'automobilista, il ricorrente rileva che la deposizione

di F__________ C__________, sulla quale si è fondato il Pretore, è stata contraddetta

da H__________ G__________, B__________ V__________, B__________ J__________ e R____________________ V__________. Sennonché il ricorrente dimentica che per

motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza

impugnata una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero

viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella

motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, il

ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo

grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella

valutazione delle prove, ciò che evidenzia il carattere appellattorio del

ricorso, che andrebbe finanche dichiarato irricevibile.

b) Si

volesse da ciò prescindere, l'accertamento del Pretore non può essere considerato arbitrario. F__________ C__________,

conducente del veicolo che seguiva quello del convenuto, ha linearmente confermato

la versione di quest'ultimo sia davanti alla Polizia (cfr. verbale del 6

maggio 1999) sia davanti al Pretore (deposizione del 5 dicembre 2001, verbali pag.

7). Certo, H__________ G__________ davanti alla Polizia ha escluso

il rallentamento e l'esposizione dell'indicatore di direzione sinistro da parte

del convenuto, per poi affermare davanti al Pretore che la manovra di svolta

effettuata dal convenuto “è stata improvvisa” (cfr. deposizione del 5 dicembre

2001, verbali pag. 3). Resta il fatto che lo stesso ha affermato a due riprese di

“non poter dare indicazioni riguardo alla manovra effettuata dalla Golf prima

della svolta poiché io ero concentrato sulla moto” (verbali pag. 2 e 3). Infine

è vero che per R__________ V__________ “l'auto ha sterzato di colpo verso

sinistra… e ciò senza inserire l'indicatore di direzione” per poi aggiungere

“sono sicurissimo che il conducente dell'auto non avesse la freccia inserita”

(deposizione del 6 giugno 2002, verbali pag. 4). Tuttavia, preferendo la

versione di F__________ C__________, concentrata su quanto stava succedendo

dinanzi a lei, non si può ritenere che l'accertamento del Pretore sia manifestamente

insostenibile.

c) Quanto

alle deposizioni dei motociclisti che accompagnavano l'istante,

non si può dire che siano del tutto lineari. Nella sua deposizione del 5

dicembre 2001 B__________ V__________ ha invero rilevato che l'automobilista ha

effettuato una manovra di svolta a sinistra improvvisa (verbali pag. 4) ma poco

prima aveva affermato che le auto davanti “stavano decelerando”, ciò che

parrebbe piuttosto escludere che la manovra di svolta del convenuto sia avvenuta

repentinamente. Egli, poi, dopo avere indicato che “la Golf non aveva inserito

la freccia di direzione” (verbali pag. 5), afferma che “a me non sembra di aver

visto al freccia della Golf inserita, ma non posso escludere che fosse

effettivamente inserita” (verbali pag. 6). Dal canto suo B__________ J__________, sentito il 6 giugno 2002, ha dichiarato che l'automobile “non aveva la freccia” (verbali pag. 2), sennonché, davanti alla

Polizia egli ha riferito “non posso dire se questa vettura avesse messo in

Considerandi

funzione l'indicatore di direzione” (interrogatorio del 6 maggio 1999). La

contraddittorietà è stata invero spiegata, “secondo me già davanti alla Polizia

avevo detto che secondo me la freccia non era inserita”, ma ciò non è quello

che riporta il verbale da lui sottoscritto in quell'occasione. Su questo punto

il ricorso è destinato all'insuccesso.

6.

Accertato,

senza arbitrio, che il conducente dell'autovettura ha intrapreso una regolare

manovra di svolta a sinistra, per il principio dell'affidamento di cui all'art.

26.

cpv. 1 LCS questi poteva in buona fede confidare nel fatto che anche gli

altri utenti della strada, in concreto l'istante, si sarebbero comportati correttamente,

tanto più che non vi erano indizi concreti per ritenere il contrario (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code

suisse de la circulation routière, 3ª edizione, n. 4 ad art. 26 LCS; sentenza Tribunale federale

6S.297/2003 del 14 ottobre 2003; DTF 118 IV 277). Tale principio può infatti essere

invocato anche da chi svolta a sinistra, anche se in questo caso si impone un

certo rigore in considerazione della situazione di accresciuto pericolo

derivante dalla manovra di chi, svoltando a sinistra, interrompe il flusso del

traffico. Ciò nondimeno, colui che svolta a sinistra non deve neppure

attendersi al sopraggiungere a forte velocità di un veicolo in fase di sorpasso

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125.

IV 83; 118 IV 277).

Nella

fattispecie, il primo giudice ha addebitato la causa della collisione all'azzardata

manovra di sorpasso intrapresa dall'istante a velocità di molto superiore al

limite massimo consentito, ciò che gli ha impedito di avvedersi delle

intenzioni dell'automobilista, come detto manifestate senza arbitrio

tempestivamente e nei dovuti modi, di svoltare a sinistra. Così facendo l'istante

non si è attenuto al principio secondo il quale chi sorpassa deve avere

speciale riguardo per colui che intende sorpassare, essendo vietato sorpassare

un veicolo quando il conducente indica la propria intenzione di voltare a

sinistra (art. 35 cpv. 5 LCS e art. 10 ONC).

7.

Per

quel che riguarda la valutazione della velocità con la quale l'istante ha

effettuato la sua manovra di sorpasso, è vero che le indicazioni fornite dai

testimoni non assurgono a prova certa della stessa, nondimeno tali impressioni

costituiscono degli indizi che, unitamente alle risultanze della perizia

giudiziaria, permettono di avvalorare la conclusione del primo giudice secondo

la quale la manovra di sorpasso dell'istante è stata effettuata a velocità

eccessiva e tale da aver sorpreso il convenuto e di fatto impedito che questi

intraprendesse una qualsiasi manovra per evitare la collisione.

a) Che

poi la velocità dell'istante fosse superiore a quella massima consentita di

50km/ora è ammesso dal medesimo, il quale contesta però che la stessa fosse

eccessiva, o comunque di almeno il doppio come concluso dal Pretore. Sennonché

l'accertamento del primo giudice non può dirsi manifestamente insostenibile. A

prescindere dalle dichiarazioni dei testi, secondo il perito giudiziario l'istante

al momento in cui ha percepito la situazione di pericolo e ha reagito, circolava

ad una velocità di circa 104–106 km/ora (cfr. perizia pag. 37) e che al momento

dell'impatto la sua velocità era di circa 89–93 km/ora (cfr. perizia pag. 38)

mentre quella dell'automobilista, che già si trovava parzialmente sulla corsia

di contromano orientato obliquamente sul campo stradale e che non ha avuto il

tempo materiale per mettere in pratica una qualsiasi manovra per evitare la collisione

con il motoveicolo neppure visibile (cfr. perizia pag. 40 e 43), era di circa

28.

km/ora (cfr. perizia, pag. 36 e 38). Per il perito se la moto avesse circolato

alla velocità massima consentita di 50 km/ora, o anche a 64–72 km/ora, l'istante

avrebbe potuto fermarsi per tempo (cfr. perizia, pag. 43 e 46) e quindi evitare

la collisione.

b) In

merito alle risultanze della perizia giudiziaria, va detto che il giudice non è

di principio vincolato alle medesime (art. 253 CPC), dovendo in ogni caso esaminare

se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive

tesi e se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti. Nel

caso in cui il giudice decida di aderire alle conclusioni del perito, egli non

è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza, ciò che è

invece il caso se egli intende distanziarsene (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e

massimato, Appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 253).

Nella fattispecie, nessun addebito può essere mosso al Pretore per aver aderito

alle conclusioni del perito.

c) Quanto

all'inattendibilità o alla manifesta insufficienza di una perizia, questa può essere

rimessa in causa solo qualora le conclusioni dell'esperto appaiono contraddette

da fatti ed elementi concreti o qualora nel referto si riscontrassero contraddizioni

manifeste (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice

2000/2004, ibidem). Estremi siffatti, però, non si ravvisano in concreto

giacché la censura del ricorrente si fonda sulla valutazione peritale allestita

il 4 aprile 2007 dal Laboratorio __________, dimenticando che tale documento è

inammissibile (sopra consid. 1). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato

il titolo di cassazione invocato, la sentenza pretorile non potendo essere

considerata arbitraria siccome trova sufficiente riscontro nelle risultanze

istruttorie, perlomeno in parte delle stesse che escludono una qualsiasi

responsabilità a carico del convenuto (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 327), deve essere respinto.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente

rifonderà alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di

un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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