16.2008.23
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 maggio 2009Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2008.23
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, CCC
Ricorso:
TF,4D_95/2009, 25.02.2010
Titolo:
Incidente della circolazione - risarcimento danni - sorpasso a velocità eccessiva di un veicolo in fase di svolta a sinistra - valutazione deposizioni testimoniali discordanti - valutazione perizia giudiziaria - contenuto perizia - carattere vincolante - principio dell'affidamento
COLLISIONE
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DI VEICOLI A MOTORE
art. 253 CPC-TI
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 35 cpv. 5 LCSTR
art. 35 cpv. 6 LCSTR
art. 61 cpv. 2 LCSTR
art. 86 LCSTR
Incarto n.
16.2008.23
Lugano
19 maggio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16
aprile 2007 presentato nella forma dell'appello da
RI 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 12 marzo
2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inc.
n. OA.2001.262 (risarcimento danni) promossa con petizione 19 aprile 2001 nei
confronti di
CO 1 e
CO 2
(patrocinati dall' PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
6 maggio 1999, alle 19.30 circa, è avvenuto in territorio di Paradiso un
incidente della circolazione di cui sono stati protagonisti CO 1, conducente di
una vettura VW Golf__________ e RI 1 in sella a una
motocicletta Honda __________. Diretto verso Melide, in
prossimità dell'Albergo Conca d'Oro, CO 1 è svoltato a sinistra per accedere al
piazzale antistante il citato esercizio pubblico. In tale occasione il veicolo
è entrato in collisione con la motocicletta condotta da RI 1 che procedeva nella stessa direzione e
stava effettuando una manovra di sorpasso. Sulla dinamica dell'incidente CO 1
sostiene di essere stato investito dal motociclista che stava effettuando una
manovra di sorpasso a velocità elevata, quest'ultimo, per contro, ritiene
invece che la sua manovra di sorpasso è stata ostacolata dall'improvvisa manovra
di svolta effettuata dall'automobilista senza prestare attenzione al suo
motoveicolo già in fase di sorpasso.
B. Con
petizione del 19 aprile 2001 RI 1 ha convenuto CO 1 e la CO 2 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 14 083.– oltre accessori,
corrispondenti al danno materiale subìto in seguito all'incidente (fr. 11 583.–
per il valore della motocicletta, degli indumenti e del casco di protezione
oltre alle spese di traino) e fr. 2500.– per spese legali preprocessuali. Nella
loro risposta scritta del 17 maggio 2001 CO 1 e la CO 2 hanno proposto di
respingere la petizione, contestando la responsabilità per l'incidente e l'entità
del danno. L'udienza preliminare si è tenuta il 15 ottobre 2001. L'istruttoria,
durante la quale l'ing. __________ ha rilasciato una perizia sulla dinamica
dell'incidente, è iniziata il 5 dicembre 2001 e si è conclusa il15 maggio 2005.
Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale limitandosi a presentare conclusioni
scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista, l'attore riducendo la
sua pretesa a fr. 7176.50 oltre interessi, corrispondenti alla quota di responsabilità
del 50%.
C. Statuendo con sentenza del 12 marzo 2007 il Pretore ha respinto la
petizione. Basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il
convenuto ha intrapreso quanto necessario per eseguire correttamente la sua
manovra di svolta a sinistra di modo che, secondo il principio generale dell'affidamento
di cui all'art. 26 LCS, egli non era tenuto ad attendersi il sopraggiungere del
motoveicolo dell'istante in fase di sorpasso a velocità eccessiva, ha
addebitato a quest'ultimo la causa dell'incidente.
D. Contro
la sentenza appena citata RI 1 è insorto con un appello del 16 aprile 2007 nel quale chiede, in riforma del giudizio
impugnato, l'accoglimento della sua petizione. Nelle loro osservazioni dell'8
giugno 2007 CO 1 e la CO 2 concludono per il rigetto del ricorso. Con decreto
del 25 febbraio 2008 la Seconda camera civile del Tribunale di appello ha
trasmesso gli atti a questa Camera per competenza (inc. 12.__________).
in diritto: 1. Il
nuovo documento prodotto dal ricorrente (valutazione peritale allestita il 4
aprile 2007 dal Laboratorio __________) è irricevibile,
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
2. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione deve essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
3. Il
Pretore, in sintesi, ha ritenuto il motociclista responsabile del sinistro
poiché “ha intrapreso una manovra di sorpasso a una velocità
eccessiva, almeno il doppio della velocità massima consentita in quel tratto di
strada, nonostante il convenuto stesse effettuando una corretta svolta a
sinistra, contravvenendo così all'art. 35 cpv. 5 e 6 LCS”. Il ricorrente censura tale conclusione ritenendo che la velocità
eccessiva al momento dell'incidente è stata accertata sulla base di mere
supposizioni di alcuni testi e sulle errate valutazioni del perito giudiziario.
Egli contesta altresì che l'automobilista abbia eseguito correttamente la sua
manovra di svolta a sinistra.
4. Nell'ambito
di una domanda di risarcimento dei danni materiali patiti in seguito a un
incidente della circolazione, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l'onere
di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore
dell'altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un
difetto del veicolo della controparte (art. 61 cpv. 2 LCS). Sulla base di
questa regola fondamentale, spettava quindi all'istante provare che la causa
della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal convenuto,
ovvero nel fatto per quest'ultimo di aver intrapreso una manovra di svolta
senza prestare la necessaria attenzione alla circolazione. L'attribuzione della
colpa all'uno o all'altro dei conducenti è una questione di valutazione delle
prove nell'ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento
(art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame
accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli
indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle
circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.
5. a) Per
quel che riguarda la manovra dell'automobilista, il ricorrente rileva che la deposizione
di F__________ C__________, sulla quale si è fondato il Pretore, è stata contraddetta
da H__________ G__________, B__________ V__________, B__________ J__________ e R____________________ V__________. Sennonché il ricorrente dimentica che per
motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza
impugnata una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero
viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella
motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, il
ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo
grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove, ciò che evidenzia il carattere appellattorio del
ricorso, che andrebbe finanche dichiarato irricevibile.
b) Si
volesse da ciò prescindere, l'accertamento del Pretore non può essere considerato arbitrario. F__________ C__________,
conducente del veicolo che seguiva quello del convenuto, ha linearmente confermato
la versione di quest'ultimo sia davanti alla Polizia (cfr. verbale del 6
maggio 1999) sia davanti al Pretore (deposizione del 5 dicembre 2001, verbali pag.
7). Certo, H__________ G__________ davanti alla Polizia ha escluso
il rallentamento e l'esposizione dell'indicatore di direzione sinistro da parte
del convenuto, per poi affermare davanti al Pretore che la manovra di svolta
effettuata dal convenuto “è stata improvvisa” (cfr. deposizione del 5 dicembre
2001, verbali pag. 3). Resta il fatto che lo stesso ha affermato a due riprese di
“non poter dare indicazioni riguardo alla manovra effettuata dalla Golf prima
della svolta poiché io ero concentrato sulla moto” (verbali pag. 2 e 3). Infine
è vero che per R__________ V__________ “l'auto ha sterzato di colpo verso
sinistra… e ciò senza inserire l'indicatore di direzione” per poi aggiungere
“sono sicurissimo che il conducente dell'auto non avesse la freccia inserita”
(deposizione del 6 giugno 2002, verbali pag. 4). Tuttavia, preferendo la
versione di F__________ C__________, concentrata su quanto stava succedendo
dinanzi a lei, non si può ritenere che l'accertamento del Pretore sia manifestamente
insostenibile.
c) Quanto
alle deposizioni dei motociclisti che accompagnavano l'istante,
non si può dire che siano del tutto lineari. Nella sua deposizione del 5
dicembre 2001 B__________ V__________ ha invero rilevato che l'automobilista ha
effettuato una manovra di svolta a sinistra improvvisa (verbali pag. 4) ma poco
prima aveva affermato che le auto davanti “stavano decelerando”, ciò che
parrebbe piuttosto escludere che la manovra di svolta del convenuto sia avvenuta
repentinamente. Egli, poi, dopo avere indicato che “la Golf non aveva inserito
la freccia di direzione” (verbali pag. 5), afferma che “a me non sembra di aver
visto al freccia della Golf inserita, ma non posso escludere che fosse
effettivamente inserita” (verbali pag. 6). Dal canto suo B__________ J__________, sentito il 6 giugno 2002, ha dichiarato che l'automobile “non aveva la freccia” (verbali pag. 2), sennonché, davanti alla
Polizia egli ha riferito “non posso dire se questa vettura avesse messo in
Considerandi
funzione l'indicatore di direzione” (interrogatorio del 6 maggio 1999). La
contraddittorietà è stata invero spiegata, “secondo me già davanti alla Polizia
avevo detto che secondo me la freccia non era inserita”, ma ciò non è quello
che riporta il verbale da lui sottoscritto in quell'occasione. Su questo punto
il ricorso è destinato all'insuccesso.
6.
Accertato,
senza arbitrio, che il conducente dell'autovettura ha intrapreso una regolare
manovra di svolta a sinistra, per il principio dell'affidamento di cui all'art.
26.
cpv. 1 LCS questi poteva in buona fede confidare nel fatto che anche gli
altri utenti della strada, in concreto l'istante, si sarebbero comportati correttamente,
tanto più che non vi erano indizi concreti per ritenere il contrario (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code
suisse de la circulation routière, 3ª edizione, n. 4 ad art. 26 LCS; sentenza Tribunale federale
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003; DTF 118 IV 277). Tale principio può infatti essere
invocato anche da chi svolta a sinistra, anche se in questo caso si impone un
certo rigore in considerazione della situazione di accresciuto pericolo
derivante dalla manovra di chi, svoltando a sinistra, interrompe il flusso del
traffico. Ciò nondimeno, colui che svolta a sinistra non deve neppure
attendersi al sopraggiungere a forte velocità di un veicolo in fase di sorpasso
(Wichtiger Hinweis:
dargestellt. Die Funktionalität
der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig
benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu
installieren.
125.
IV 83; 118 IV 277).
Nella
fattispecie, il primo giudice ha addebitato la causa della collisione all'azzardata
manovra di sorpasso intrapresa dall'istante a velocità di molto superiore al
limite massimo consentito, ciò che gli ha impedito di avvedersi delle
intenzioni dell'automobilista, come detto manifestate senza arbitrio
tempestivamente e nei dovuti modi, di svoltare a sinistra. Così facendo l'istante
non si è attenuto al principio secondo il quale chi sorpassa deve avere
speciale riguardo per colui che intende sorpassare, essendo vietato sorpassare
un veicolo quando il conducente indica la propria intenzione di voltare a
sinistra (art. 35 cpv. 5 LCS e art. 10 ONC).
7.
Per
quel che riguarda la valutazione della velocità con la quale l'istante ha
effettuato la sua manovra di sorpasso, è vero che le indicazioni fornite dai
testimoni non assurgono a prova certa della stessa, nondimeno tali impressioni
costituiscono degli indizi che, unitamente alle risultanze della perizia
giudiziaria, permettono di avvalorare la conclusione del primo giudice secondo
la quale la manovra di sorpasso dell'istante è stata effettuata a velocità
eccessiva e tale da aver sorpreso il convenuto e di fatto impedito che questi
intraprendesse una qualsiasi manovra per evitare la collisione.
a) Che
poi la velocità dell'istante fosse superiore a quella massima consentita di
50km/ora è ammesso dal medesimo, il quale contesta però che la stessa fosse
eccessiva, o comunque di almeno il doppio come concluso dal Pretore. Sennonché
l'accertamento del primo giudice non può dirsi manifestamente insostenibile. A
prescindere dalle dichiarazioni dei testi, secondo il perito giudiziario l'istante
al momento in cui ha percepito la situazione di pericolo e ha reagito, circolava
ad una velocità di circa 104–106 km/ora (cfr. perizia pag. 37) e che al momento
dell'impatto la sua velocità era di circa 89–93 km/ora (cfr. perizia pag. 38)
mentre quella dell'automobilista, che già si trovava parzialmente sulla corsia
di contromano orientato obliquamente sul campo stradale e che non ha avuto il
tempo materiale per mettere in pratica una qualsiasi manovra per evitare la collisione
con il motoveicolo neppure visibile (cfr. perizia pag. 40 e 43), era di circa
28.
km/ora (cfr. perizia, pag. 36 e 38). Per il perito se la moto avesse circolato
alla velocità massima consentita di 50 km/ora, o anche a 64–72 km/ora, l'istante
avrebbe potuto fermarsi per tempo (cfr. perizia, pag. 43 e 46) e quindi evitare
la collisione.
b) In
merito alle risultanze della perizia giudiziaria, va detto che il giudice non è
di principio vincolato alle medesime (art. 253 CPC), dovendo in ogni caso esaminare
se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive
tesi e se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti. Nel
caso in cui il giudice decida di aderire alle conclusioni del perito, egli non
è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza, ciò che è
invece il caso se egli intende distanziarsene (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e
massimato, Appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 253).
Nella fattispecie, nessun addebito può essere mosso al Pretore per aver aderito
alle conclusioni del perito.
c) Quanto
all'inattendibilità o alla manifesta insufficienza di una perizia, questa può essere
rimessa in causa solo qualora le conclusioni dell'esperto appaiono contraddette
da fatti ed elementi concreti o qualora nel referto si riscontrassero contraddizioni
manifeste (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice
2000/2004, ibidem). Estremi siffatti, però, non si ravvisano in concreto
giacché la censura del ricorrente si fonda sulla valutazione peritale allestita
il 4 aprile 2007 dal Laboratorio __________, dimenticando che tale documento è
inammissibile (sopra consid. 1). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato, la sentenza pretorile non potendo essere
considerata arbitraria siccome trova sufficiente riscontro nelle risultanze
istruttorie, perlomeno in parte delle stesse che escludono una qualsiasi
responsabilità a carico del convenuto (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 327), deve essere respinto.
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente
rifonderà alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di
un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster