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Decisione

16.2008.28

Autorizzazione alla posa del cartello di divieto di posteggio - richiesta da parte di proprietario PPP - legittimazione a ricorrere solo alla parte istante - scopo e natura dell'art. 375 bis CPC - 2 r

16 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i posteggi esterni contrassegnati con le lettere q, r, j, x

e y sono stati assegnati per l'uso alla proprietà per piani n. 12348 e

locati dalla titolare alla società __________ SA. Quest'ultima si è più volte

lamentata con la locatrice in merito all'impossibilità di utilizzare i posteggi

in quanto occupati da altri proprietari dello stabile.

B. Il

22 gennaio 2008 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo della

Magliasina per ottenere l'autorizzazione ad affiggere un cartello indicante il divieto

di utilizzare i menzionati posteggi, così come previsto dall'art. 375bis

CPC. La domanda è stata accolta dal giudice con sentenza del 25 febbraio 2007 (recte:

2008).

C. Con separati ricorsi per cassazione (“appelli”) del 5

marzo 2008 RI 1 con RI 2, e RI 3 con RI 4 titolari di altre proprietà per piani

del Condominio “__________”, si sono rivolti a questa Camera chiedendo di

dichiarare nulla l'istanza presentata da CO 1. I ricorrenti, in sostanza, contestano la legittimazione attiva dell'istante rilevando che la

domanda di posa del cartello di divieto di posteggio deve essere approvata e

autorizzata dall'assemblea dei comproprietari. Essi

sostengono poi che il diritto medesimo dell'istante di

chiedere la posa del citato cartello è contrario a un accordo tacito tra le

parti e in virtù del quale l'utilizzo dei posteggi, destinati a uffici, era

stato concesso anche agli altri comproprietari durante le chiusure degli

uffici. I ricorsi non sono stati oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. I due rimedi di identico contenuto, possono

essere esaminati simultaneamente e decisi con un'unica sentenza, trattandosi della

stessa fattispecie (Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep. 1989 pag. 334).

Gli stessi devono essere trattati come ricorsi in cassazione. Ancorché l'art.

375bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360

segg. CPC), la causa rientra infatti nelle competenze del giudice di pace (art.

375bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio

della cassazione (art. 300 CPC; Rep. 1990 pag. 284).

2.

Tra

i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di

causa vi è quello della capacità delle parti, rispettivamente della loro legittimazione

a ricorrere (art. 97 n. 4 CPC).

L'istanza

fondata sull'art. 375bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti

di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia

indeterminata di persone. Trattasi quindi di una procedura non contenziosa

nella quale non esiste una parte convenuta (messaggio del 26 febbraio 1985 concernente

la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17 febbraio 1971 e del diritto

giudiziario, in Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987,

vol. 1, pag. 130). Ne discende che nell'ambito di una tale causa solo la parte

istante è legittimata a ricorrere nel caso in cui ritenga errato il giudizio

del giudice di pace (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 375bis). Ciò posto,

difettando ai ricorrenti la legittimazione a ricorrere, i loro ricorsi devono

essere dichiarati irricevibili. Si volesse da ciò prescindere, anche nel merito

i ricorsi non sarebbero destinati a miglior sorte.

3.

Il procedimento dell'art. 375bis CPC si configura

essenzialmente quale mezzo inteso a rimuovere le turbative del possesso. La legittimazione

attiva compete a chiunque possa vantare un diritto, che però risulta turbato,

all'uso di un fondo nella sua qualità di proprietario o ad altro titolo

(beneficiario di servitù o locatario; cfr. messaggio citato, pag. 130).

Trattandosi,

come in concreto, di un'azione proposta da un titolare di una proprietà per

piani, va rilevato che la comunione dei comproprietari non gode di personalità

giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del diritto e per economia di

giudizio, la legge le riconosce una certa capacità processuale. La Comunione

acquista così in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in

particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne

risultano, come il fondo di rinnovazione (art. 712l cpv. 1 CC).

Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, nonché escutere o essere escussa

(art. 712l

cpv. 2 CC). Da parte loro i comproprietari rimangono liberi

di disporre, usare, amministrare, sistemare e strutturare i locali che formano

oggetto del loro diritto esclusivo (art. 712a cpv. 2 CC). L'insieme dei

comproprietari non si identifica, quindi, con la Comunione dei comproprietari;

al contrario, l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ 21/1987 pag.

326.

consid. 8a con rinvii).

Nel caso

in cui si tratti di far valere o di salvaguardare

diritti reali inerenti a parti comuni, la facoltà di introdurre un'azio­ne

fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC (rivendicazione, azio­ne negatoria), sull'art.

679.

CC (tutela da immissioni) o sull'art. 975 CC (rettifica del registro

fondiario), spetta alla Comunione dei comproprietari, chiamata a tutelare gli

interessi comuni. Identico principio vale per le azioni pos­sessorie (art. 928

e 929 CC; Wermelinger, La propriété

par étages, Friburgo 2002, n. 187 ad art. 712l CC con riferimenti). Trattandosi

invece di far valere o di salvaguardare diritti reali inerenti a parti

esclusive, le azioni citate spettano al relativo comproprietario (Wermelinger, op. cit., n. 193 ad art. 712a e n. 211 ad art. 712l CC; SJ 128/2006 I 143 consid. 3.6). Questi, conserva inoltre la sua legittimazione

ad agire anche qualora si tratti di far valere o di salvaguardare diritti reali

inerenti a parti che, pur essendo comuni, gli sono concesse in uso riservato

(o “particolare”, come ad esempio un giardino, una terrazza

o un posteggio all'aperto: cfr. I CCA sentenza inc. 11.2004.70 del 19 novembre

2007.

consid. 4).

In

concreto, trattandosi in sostanza di un'azione intesa alla protezione del

possesso di una parte concessa in uso all'istante quale posteggio secondo il

piano di assegnazione (cfr. piano dell'assegnazione delle parti comuni),

quest'ultima era senz'altro legittimata a proporre l'azione intesa a inibire

l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.

4.

Gli oneri processuali seguirebbero la

soccombenza dei ricorrenti (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto si può tuttavia

prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, i ricorrenti risultando

sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore. Non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili all'istante,

la quale non si è vista notificare i ricorsi e non ha quindi sopportato costi

per l'eventuale stesura di osservazioni.

Per

i quali motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 marzo 2008 di RI 1 ed RI 2 è

irricevibile.

2.

Il ricorso

per cassazione 5 marzo 2008 di RI 3 e RI 4 è irricevibile.

3.

Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

al Giudice di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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