16.2008.28
Autorizzazione alla posa del cartello di divieto di posteggio - richiesta da parte di proprietario PPP - legittimazione a ricorrere solo alla parte istante - scopo e natura dell'art. 375 bis CPC - 2 r
16 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2008.28
Data decisione, Autorità:
16.04.2008, CCC
Titolo:
Autorizzazione alla posa del cartello di divieto di posteggio - richiesta da parte di proprietario PPP - legittimazione a ricorrere solo alla parte istante - scopo e natura dell'art. 375 bis CPC - 2 ricorsi evasi con 1 sentenza
TURBATIVA DEL POSSESSO
art. 712l cpv. 2 CC
art. 375bis CPC-TI
Incarto n.
16.2008.28
Lugano
16 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Zali
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione (“appelli”) 5 marzo 2008 presentati da
RI 1
RI 3
contro la sentenza emessa il 25 febbraio 2008 dal
Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa (inc. n. 05/2008)
promossa con istanza 22 gennaio 2008 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 è titolare della proprietà per piani n. 12348 (unità 13 pari a 26/1000) della particella n__________ __________. Secondo il piano di assegnazione
Fatti
i posteggi esterni contrassegnati con le lettere q, r, j, x
e y sono stati assegnati per l'uso alla proprietà per piani n. 12348 e
locati dalla titolare alla società __________ SA. Quest'ultima si è più volte
lamentata con la locatrice in merito all'impossibilità di utilizzare i posteggi
in quanto occupati da altri proprietari dello stabile.
B. Il
22 gennaio 2008 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo della
Magliasina per ottenere l'autorizzazione ad affiggere un cartello indicante il divieto
di utilizzare i menzionati posteggi, così come previsto dall'art. 375bis
CPC. La domanda è stata accolta dal giudice con sentenza del 25 febbraio 2007 (recte:
2008).
C. Con separati ricorsi per cassazione (“appelli”) del 5
marzo 2008 RI 1 con RI 2, e RI 3 con RI 4 titolari di altre proprietà per piani
del Condominio “__________”, si sono rivolti a questa Camera chiedendo di
dichiarare nulla l'istanza presentata da CO 1. I ricorrenti, in sostanza, contestano la legittimazione attiva dell'istante rilevando che la
domanda di posa del cartello di divieto di posteggio deve essere approvata e
autorizzata dall'assemblea dei comproprietari. Essi
sostengono poi che il diritto medesimo dell'istante di
chiedere la posa del citato cartello è contrario a un accordo tacito tra le
parti e in virtù del quale l'utilizzo dei posteggi, destinati a uffici, era
stato concesso anche agli altri comproprietari durante le chiusure degli
uffici. I ricorsi non sono stati oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. I due rimedi di identico contenuto, possono
essere esaminati simultaneamente e decisi con un'unica sentenza, trattandosi della
stessa fattispecie (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep. 1989 pag. 334).
Gli stessi devono essere trattati come ricorsi in cassazione. Ancorché l'art.
375bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360
segg. CPC), la causa rientra infatti nelle competenze del giudice di pace (art.
375bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio
della cassazione (art. 300 CPC; Rep. 1990 pag. 284).
2.
Tra
i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di
causa vi è quello della capacità delle parti, rispettivamente della loro legittimazione
a ricorrere (art. 97 n. 4 CPC).
L'istanza
fondata sull'art. 375bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti
di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia
indeterminata di persone. Trattasi quindi di una procedura non contenziosa
nella quale non esiste una parte convenuta (messaggio del 26 febbraio 1985 concernente
la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17 febbraio 1971 e del diritto
giudiziario, in Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987,
vol. 1, pag. 130). Ne discende che nell'ambito di una tale causa solo la parte
istante è legittimata a ricorrere nel caso in cui ritenga errato il giudizio
del giudice di pace (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 375bis). Ciò posto,
difettando ai ricorrenti la legittimazione a ricorrere, i loro ricorsi devono
essere dichiarati irricevibili. Si volesse da ciò prescindere, anche nel merito
i ricorsi non sarebbero destinati a miglior sorte.
3.
Il procedimento dell'art. 375bis CPC si configura
essenzialmente quale mezzo inteso a rimuovere le turbative del possesso. La legittimazione
attiva compete a chiunque possa vantare un diritto, che però risulta turbato,
all'uso di un fondo nella sua qualità di proprietario o ad altro titolo
(beneficiario di servitù o locatario; cfr. messaggio citato, pag. 130).
Trattandosi,
come in concreto, di un'azione proposta da un titolare di una proprietà per
piani, va rilevato che la comunione dei comproprietari non gode di personalità
giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del diritto e per economia di
giudizio, la legge le riconosce una certa capacità processuale. La Comunione
acquista così in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in
particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne
risultano, come il fondo di rinnovazione (art. 712l cpv. 1 CC).
Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, nonché escutere o essere escussa
(art. 712l
cpv. 2 CC). Da parte loro i comproprietari rimangono liberi
di disporre, usare, amministrare, sistemare e strutturare i locali che formano
oggetto del loro diritto esclusivo (art. 712a cpv. 2 CC). L'insieme dei
comproprietari non si identifica, quindi, con la Comunione dei comproprietari;
al contrario, l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ 21/1987 pag.
326.
consid. 8a con rinvii).
Nel caso
in cui si tratti di far valere o di salvaguardare
diritti reali inerenti a parti comuni, la facoltà di introdurre un'azione
fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC (rivendicazione, azione negatoria), sull'art.
679.
CC (tutela da immissioni) o sull'art. 975 CC (rettifica del registro
fondiario), spetta alla Comunione dei comproprietari, chiamata a tutelare gli
interessi comuni. Identico principio vale per le azioni possessorie (art. 928
e 929 CC; Wermelinger, La propriété
par étages, Friburgo 2002, n. 187 ad art. 712l CC con riferimenti). Trattandosi
invece di far valere o di salvaguardare diritti reali inerenti a parti
esclusive, le azioni citate spettano al relativo comproprietario (Wermelinger, op. cit., n. 193 ad art. 712a e n. 211 ad art. 712l CC; SJ 128/2006 I 143 consid. 3.6). Questi, conserva inoltre la sua legittimazione
ad agire anche qualora si tratti di far valere o di salvaguardare diritti reali
inerenti a parti che, pur essendo comuni, gli sono concesse in uso riservato
(o “particolare”, come ad esempio un giardino, una terrazza
o un posteggio all'aperto: cfr. I CCA sentenza inc. 11.2004.70 del 19 novembre
2007.
consid. 4).
In
concreto, trattandosi in sostanza di un'azione intesa alla protezione del
possesso di una parte concessa in uso all'istante quale posteggio secondo il
piano di assegnazione (cfr. piano dell'assegnazione delle parti comuni),
quest'ultima era senz'altro legittimata a proporre l'azione intesa a inibire
l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.
4.
Gli oneri processuali seguirebbero la
soccombenza dei ricorrenti (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto si può tuttavia
prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, i ricorrenti risultando
sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore. Non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili all'istante,
la quale non si è vista notificare i ricorsi e non ha quindi sopportato costi
per l'eventuale stesura di osservazioni.
Per
i quali motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 marzo 2008 di RI 1 ed RI 2 è
irricevibile.
2.
Il ricorso
per cassazione 5 marzo 2008 di RI 3 e RI 4 è irricevibile.
3.
Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4.
Intimazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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