16.2008.31
Convenuto precluso - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza per fax - rinvio respinto - forma della comunicazione - tempestività del ricorso - ricorso tardivo
14 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2008.31
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CCC
Titolo:
Convenuto precluso - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza per fax - rinvio respinto - forma della comunicazione - tempestività del ricorso - ricorso tardivo
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
MANCATA COMPARSA
RINVIO DELL'UDIENZA
TEMPESTIVITÀ
art. 64bis cpv. 3 CPC-TI
art. 120 cpv. 1 CPC-TI
art. 131 cpv. 1 CPC-TI
art. 136 CPC-TI
art. 137 CPC-TI
art. 328 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
16.2008.31
Lugano
14 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 28
febbraio 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 26 gennaio 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa inc. n. 1 ord. promossa
con istanza 14 dicembre 2007 da
CO 1
(rappresentata
da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 14 dicembre 2007 la CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di
pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 300.– oltre
interessi, così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che tale
importo si riferisce a contributi professionali dovuti dalla convenuta sulla base
del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del
Cantone Ticino (fr. 210.–, oltre a un'indennità di fr. 60.– e 30 .– di
spese esecutive);
che all'udienza del 25
gennaio 2008, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato le sue
domande mentre la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che statuendo
il 26 gennaio 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo la pretesa
dell'istante provata sulla base della documentazione da lei prodotta e non
contestata dalla convenuta;
che con
ricorso per cassazione 28 febbraio 2008 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che essa
lamenta una violazione del diritto di essere sentita, il primo giudice avendo proceduto
al contraddittorio nonostante una sua richiesta di rinvio fosse stata da questi
verbalmente accolta;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che per l'art. 328 cpv. 1 CPC il
termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di
una procedura ordinaria è di 20 giorni;
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie, poiché la sentenza del Giudice di pace è stata intimata per
raccomandata il 26 gennaio 2008, il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________
Fatti
il 3 marzo 2008 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo,
anche volendo considerare l'eventuale termine di 7 giorni di giacenza della
raccomandata (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);
che la
ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per
giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine
(art. 137 CPC);
che il
ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che
si volesse da ciò prescindere il ricorso non avrebbe esito diverso;
che
qualora una parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi
– quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la
comparsa davanti a un tribunale – di partecipare all'udienza, essa può
chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
che
la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata
tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza
dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in
tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 136);
che
Considerandi
il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non
giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento
del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);
che
sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone
al giudice di pronunciarsi formalmente - ovvero con ordinanza - scopo della
norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di
essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art.
136, );
che
nella fattispecie la domanda di rinvio è stata trasmessa via fax dalla
ricorrente solo due giorni prima dell'udienza, ciò che ha verosimilmente
impedito al giudice di informare in tempo utile la convenuta sull'esito
negativo della sua domanda;
che
in simili circostanze spettava semmai alla convenuta farsi diligente e preoccuparsi
dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla
sua domanda (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 9 ad art. 136; da ultimo: CCC inc. 16.2006.12 del 13 febbraio 2006);
che,
non avendolo fatto, essa non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto
presenziare al contraddittorio, anche perché davanti al giudice di pace è
riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado
di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis
cpv. 3 CPC);
che
gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si assegnano ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare
osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Gli
oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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