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Decisione

16.2008.31

Convenuto precluso - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza per fax - rinvio respinto - forma della comunicazione - tempestività del ricorso - ricorso tardivo

14 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il 3 marzo 2008 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo,

anche volendo considerare l'eventuale termine di 7 giorni di giacenza della

raccomandata (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);

che la

ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per

giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine

(art. 137 CPC);

che il

ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che

si volesse da ciò prescindere il ricorso non avrebbe esito diverso;

che

qualora una parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi

– quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la

comparsa davanti a un tribunale – di partecipare all'udienza, essa può

chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che

la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata

tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza

dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in

tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 136);

che

Considerandi

il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non

giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento

del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);

che

sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone

al giudice di pronunciarsi formalmente - ovvero con ordinanza - scopo della

norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di

essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art.

136, );

che

nella fattispecie la domanda di rinvio è stata trasmessa via fax dalla

ricorrente solo due giorni prima dell'udienza, ciò che ha verosimilmente

impedito al giudice di informare in tempo utile la convenuta sull'esito

negativo della sua domanda;

che

in simili circostanze spettava semmai alla convenuta farsi diligente e preoccuparsi

dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla

sua domanda (Cocchi/ Trezzini,

op. cit., n. 9 ad art. 136; da ultimo: CCC inc. 16.2006.12 del 13 febbraio 2006);

che,

non avendolo fatto, essa non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto

presenziare al contraddittorio, anche perché davanti al giudice di pace è

riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado

di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis

cpv. 3 CPC);

che

gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non si assegnano ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare

osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.

2. Gli

oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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