16.2008.34
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24 ottobre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2008.34
Data decisione, Autorità:
24.10.2008, CCC
Titolo:
Contributo alla formazione - diritto di essere sentito - istanza in tedesco non contestata all'udienza - presupposti processuali - capacità delle parti - istanza presentata da un Fondo per la formazione - carenza di legittimazione ad agire - nullità dell'istanza - motivazione sentenza
CAPACITÀ GIURIDICA DELLE PERSONE FISICHE
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
art. 12 CC
art. 29 cpv. 2 COST
art. 38 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 117 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2008.34
Lugano
24 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11
marzo 2008 presentato da
RI 1
(patrocinata
dall' RA 1)
contro la sentenza emessa il 19 febbraio 2008 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa inc. n. 78/2007/0
promossa con istanza 11 dicembre 2007 da
Fondo per la formazione professionale CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza dell'11 dicembre 2007 il Berufsbildungsfonds
CO 1 (Fondo per la formazione
professionale __________) di __________ ha convenuto la società RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Pregassona per ottenere il
pagamento di fr. 630.– oltre interessi del 5% dal 3 maggio 2006 e spese esecutive;
che tale
importo si riferisce a un contributo alla formazione dovuto dalla convenuta per
gli anni 2005 e 2006 sulla base del Decreto del Consiglio federale che conferisce
l'obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale
__________ dell'Associazione Svizzera __________;
che all'udienza
del 13 febbraio 2008 indetta per la discussione la convenuta, sola parte
presente, ha proposto di respingere l'istanza contestando di essere assoggettata
al pagamento del contributo rivendicato;
che
statuendo il 19 febbraio 2008 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza
e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di Lugano;
che con ricorso
per cassazione dell'11 marzo 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all'art. 327 lett.
a), e), f) CPC;
che la ricorrente
si duole della violazione di norme di procedura per avere il primo giudice
accettato l'istanza presentata in tedesco, per avere il giudice pronunciato il
rigetto dell'opposizione ancorché non richiesto dall'istante, mentre nel merito
eccepisce la carenza della capacità processuale dell'istante, priva di personalità
giuridica, e l'inesigibilità del credito da questa fatto valere in giudizio;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che la documentazione prodotta con il
ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in
virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere
sentita della ricorrente (art. 327 lett. e CPC) a dipendenza della trattazione
dell'istanza ancorché redatta in tedesco, l'art. 117 CPC impone invero l'utilizzo
della lingua italiana, nondimeno la convenuta all'udienza di discussione nulla ha
eccepito al riguardo dimostrando di aver chiaramente compreso il contenuto dell'istanza;
che,
pertanto, essa non può prevalersi in questa sede della lesione del suo diritto
di essere sentita, rispettivamente della violazione dell'art. 117 CPC per la
quale non è in ogni caso prevista la sanzione della nullità (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 117);
che giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa, se esistono
Fatti
i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97
cifra 4 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 38);
che
la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche
(art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);
che
nella fattispecie l'istanza è stata introdotta dal Fondo per la formazione
professionale __________ (Berufsbildungsfonds __________
che
secondo l'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr: RS
412.10) per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo
del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di
esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione
professionale;
che
ciò è il caso dell'associazione svizzera __________, il Consiglio federale avendo
conferito obbligatorietà generale al Regolamento del fondo per la formazione
professionale di tale organizzazione (v. doc. D);
che
scopo del fondo è quello di istituire una contabilità commerciale autonoma, registrata
e separata dal patrimonio sociale dell'Associazione Svizzera __________, con un
conto economico, un bilancio e un organo di controllo a sé (art. I del Regolamento
__________: doc. D);
che
ciò non basta per attribuire personalità giuridica al Fondo né il fatto di
essere sottoposto annualmente alla vigilanza dell'Ufficio federale (art. 60 cpv.
Considerandi
7.
LFPr) o a revisione da parte di servizi indipendenti (art. 68 cpv. 7
dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale: RS 412.101) è
sufficiente;
che
organo direttivo del Fondo è il comitato centrale dell'Associazione Svizzera __________
(art. V del Regolamento);
che
quindi, ad avere la personalità giuridica è se del caso l'Associazione Svizzera
__________ (Verband Schweizerischer __________), regolarmente iscritta
nel Registro di commercio del Cantone __________, anche perché non risulta
esservi identità alcuna tra il Fondo istante e la Berufsbildungsstiftung der
__________ pure iscritta nel Registro di commercio del Cantone __________;
che
pertanto questa Camera deve accertare la nullità dell'intero procedimento svoltosi
dinanzi al giudice di pace, difettando alla parte istante la capacità di agire
e quindi anche quella processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente
giudizio;
che
per quanto attiene alle ripetibili, l'istante avente rinunciato a formulare
osservazioni al ricorso non può essere considerata soccombente e quindi non può
essere tenuta a versare indennità, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è
parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad
art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto
a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);
che,
infine, giovi rammentare al primo giudice l'obbligo di una sufficiente motivazione
della sentenza (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC), il semplice richiamo al decreto
del Consiglio federale, senza alcun accenno alle contestazioni della convenuta,
non essendo sufficiente;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza è accertata la nullità della
sentenza 19 febbraio 2008 del Giudice di pace supplente del circolo di
Pregassona così come dell'istanza 11 dicembre 2007.
2. Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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