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Decisione

16.2008.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97

cifra 4 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 38);

che

la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche

(art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);

che

nella fattispecie l'istanza è stata introdotta dal Fondo per la formazione

professionale __________ (Berufsbildungsfonds __________

che

secondo l'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr: RS

412.10) per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo

del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di

esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione

professionale;

che

ciò è il caso dell'associazione svizzera __________, il Consiglio federale avendo

conferito obbligatorietà generale al Regolamento del fondo per la formazione

professionale di tale organizzazione (v. doc. D);

che

scopo del fondo è quello di istituire una contabilità commerciale autonoma, registrata

e separata dal patrimonio sociale dell'Associazione Svizzera __________, con un

conto economico, un bilancio e un organo di controllo a sé (art. I del Regolamento

__________: doc. D);

che

ciò non basta per attribuire personalità giuridica al Fondo né il fatto di

essere sottoposto annualmente alla vigilanza dell'Ufficio federale (art. 60 cpv.

Considerandi

7.

LFPr) o a revisione da parte di servizi indipendenti (art. 68 cpv. 7

dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale: RS 412.101) è

sufficiente;

che

organo direttivo del Fondo è il comitato centrale dell'Associazione Svizzera __________

(art. V del Regolamento);

che

quindi, ad avere la personalità giuridica è se del caso l'Associazione Svizzera

__________ (Verband Schweizerischer __________), regolarmente iscritta

nel Registro di commercio del Cantone __________, anche perché non risulta

esservi identità alcuna tra il Fondo istante e la Berufsbildungsstiftung der

__________ pure iscritta nel Registro di commercio del Cantone __________;

che

pertanto questa Camera deve accertare la nullità dell'intero procedimento svoltosi

dinanzi al giudice di pace, difettando alla parte istante la capacità di agire

e quindi anche quella processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che

vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente

giudizio;

che

per quanto attiene alle ripetibili, l'istante avente rinunciato a formulare

osservazioni al ricorso non può essere considerata soccombente e quindi non può

essere tenuta a versare indennità, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è

parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad

art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto

a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);

che,

infine, giovi rammentare al primo giudice l'obbligo di una sufficiente motivazione

della sentenza (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC), il semplice richiamo al decreto

del Consiglio federale, senza alcun accenno alle contestazioni della convenuta,

non essendo sufficiente;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza è accertata la nullità della

sentenza 19 febbraio 2008 del Giudice di pace supplente del circolo di

Pregassona così come dell'istanza 11 dicembre 2007.

2. Non

si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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