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Decisione

16.2008.35

Contratto d'appalto - difetto dell'opera - diritti del committente - carattere definitivo della scelta - difetto estetico - minor valore dell'opera - riduzione della mercede - onere della prova - valu

1 dicembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

2. I

ricorrenti si dolgono di un'arbitraria valutazione delle prove documentali da

parte del primo giudice, con particolare riferimento all'accertamento circa l'entità

del difetto, ritenuto dal giudice lieve e tale da giustificare unicamente una

riduzione della mercede e non invece la risoluzione del contratto.

a) Che

il mobile fornito dall'istante non corrispondesse, per dimensioni, a quanto

ordinato dai convenuti non è controverso. Nondimeno, sapere se la divergenza

nella profondità degli elementi forniti fosse di tre centimetri come preteso

dall'istante o nove centimetri come sostenuto dai convenuti, ai quali va detto

incombeva l'onere della prova (Gauch,

Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507), è irrilevante ai fini di un'eventuale

ricusa dell'opera. Infatti, i diritti del committente in caso di difetti dell'opera

sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato

o di rifiutare l'opera se questa è così difettosa o difforme dal contratto da

risultare inservibile (cpv. 1) oppure, nel caso di difetti di minore entità, di

diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera e, nel caso di

colpa dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). E

siccome l'atto con cui il committente sceglie il

diritto che intende esercitare ha carattere formativo, una volta comunicata, la

sua scelta è definitiva e implica la rinuncia

definitiva alle alternative scartate, di modo che egli

non può modificarla senza l'accordo dell'appaltatore (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 4169–4170; Gauch, op.

cit., n. 1581, 1688 e 1835; cfr. inoltre sentenza del

Tribunale federale 4C.147/2006 del

7 luglio 2006). In concreto, avendo i convenuti optato

per una riduzione della mercede (cfr. loro scritto 20 febbraio 2006 di cui al doc.

2), essi hanno implicitamente rinunciato alla ricusa dell'opera di modo non

possono rimproverare al primo giudice di non aver concluso in questo senso (Gauch, op. cit., n. 1836).

b) In

Considerandi

merito alla qualifica del difetto riscontrato nel mobile, l'opera è difettosa e

giustifica una riduzione della mercede non solo quando non è eseguita correttamente

ma anche quando non è conforme a quanto pattuito, ovvero quando presenta

caratteristiche non previste dalle parti o non possiede le caratteristiche che

erano state oggetto di accordo tra le medesime o alle quali il committente

poteva in buona fede attendersi (Gauch,

op. cit., n. 1356 segg. e 1406), il difetto potendo anche avere una connotazione

esclusivamente estetica come sembra essere il caso in concreto (Rep. 1997 n.

46), la funzionalità del mobilio fornito non potendo essere seriamente messa in

discussione a dipendenza del suo utilizzo dal 2006. In questo senso il fatto per la ditta

istante di aver fornito un mobile, che la stessa non contesta avere misure diverse

rispetto a quelle ordinate, può effettivamente costituire un difetto tale da

giustificare una riduzione della mercede come richiesto dai convenuti. A

costoro, nondimeno, incombeva l'onere di dimostrare l'importo da detrarre dalla

mercede pattuita per l'opera non eseguita a regola d'arte, ovvero il minor

valore della medesima (Gauch, op.

cit., n. 1667).

c)

Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno dimostrato il minor valore del

mobile a dipendenza della sua minore profondità rispetto a quanto pattuito,

limitandosi a richiamare il valore di un arredo di tipo standard senza peraltro

comprovarlo. Certo, la natura prevalentemente estetica del difetto complica notevolmente

una quantificazione in termini economici del minor valore dell'opera sicché in

tali circostanze non appare arbitrario stabilirlo, come fatto in concreto dal

primo giudice, facendo capo all'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. Gauch op. cit., n. 1667). E il potere di apprezzamento del

giudice in questo compito riduce le possibilità d'intervento di questa Camera

salvo – evidentemente – nel caso in cui la sentenza impugnata sia manifestamente

in contrasto con le risultanze dell'istruttorie considerate nel loro complesso

e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio. In concreto ciò non è il caso,

tanto più che i convenuti, ai quali come detto incombeva l'onere della prova

del minor valore, non hanno fornito nessuna indicazione attendibile in tal

senso. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere

respinto.

3.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).I ricorrenti rifonderanno

alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato,

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 140.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

190.–

già

anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico, con l'obbligo solidale di

rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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