16.2008.35
Contratto d'appalto - difetto dell'opera - diritti del committente - carattere definitivo della scelta - difetto estetico - minor valore dell'opera - riduzione della mercede - onere della prova - valu
1 dicembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2008.35
Data decisione, Autorità:
01.12.2008, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - difetto dell'opera - diritti del committente - carattere definitivo della scelta - difetto estetico - minor valore dell'opera - riduzione della mercede - onere della prova - valutazione del difetto estetico da parte del giudice
APPALTO
DIFETTI
MERCEDE
MINORE VALORE
art. 42 cpv. 2 CO
art. 368 CO
Incarto n.
16.2008.35
Lugano
1 dicembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21
marzo 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 27 febbraio 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa n. O-19/2007
(contratto d'appalto) promossa con istanza 23 ottobre 2007 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
6 giugno 2005 i coniugi RI 2 hanno concluso con la CO 1, ditta attiva nel
settore della costruzione e compravendita di mobili, un contratto avente per
oggetto la fornitura e posa da parte di quest'ultima di un arredamento completo
per il bagno eseguito su misura, al prezzo concordato di complessivi fr.
6000.–. Al momento della posa del mobile, per un errore di misurazione di cui
la ditta CO 1 si è subito assunta la responsabilità, questo presentava una
profondità inferiore a quella prevista. I coniugi RI 2 hanno proposto di
ridurre la mercede a fr. 4400.– mentre la ditta CO 1 ha invece proposto la
ripresa del mobile con restituzione degli acconti ricevuti. Nessun accordo è
intervenuto.
B. Con
istanza 23 ottobre 2007 la CO 1 ha convenuto RI 1 e RI 2 davanti al Giudice di
pace del circolo di Riva San Vitale per ottenere il pagamento di fr. 1800.–
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2005 a saldo del prezzo del mobile. All'udienza
del 21 novembre 2007, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza
ribadendo la grave difettosità del mobile fornito. Essi hanno quindi ricusato l'opera
e chiesto, oltre alla restituzione della mercede pagata, il risarcimento del
danno corrispondente alle spese sostenute per l'allacciamento del bagno eseguite
da un idraulico da loro incaricato e al quale hanno versato fr. 550.90.
L'istante ha avversato quest'ultima domanda. Nel allegato conclusivo del 4 febbraio
2008 i convenuti hanno rinunciato
alla loro pretesa.
C. Statuendo
il 27 febbraio 2008 il Giudice di pace, accertata la conclusione tra le parti
di un contratto d'appalto, escluso il diritto dei committenti di ricusare l'opera
avendola di fatto accettata per atti concludenti a dipendenza del suo utilizzo
per oltre due anni, ha ritenuto giustificata una riduzione della mercede nella
misura di fr. 400.– per tener conto del difetto riscontrato e ammesso dall'istante
medesima. Egli ha quindi parzialmente accolto l'istanza obbligando i convenuti
a versare all'istante fr. 1400.– oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2005 e l'istante,
dopo il pagamento, a consegnare i pezzi mancanti.
D. Con
ricorso per cassazione del 21 marzo 2008 RI 1 e RI 2 sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale non considerando grave il difetto dell'opera fornita al punto tale
da giustificare la ricusa dell'opera. Nelle
sue osservazioni del 5 maggio 2008 la controparte conclude per il rigetto del
ricorso.
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
2. I
ricorrenti si dolgono di un'arbitraria valutazione delle prove documentali da
parte del primo giudice, con particolare riferimento all'accertamento circa l'entità
del difetto, ritenuto dal giudice lieve e tale da giustificare unicamente una
riduzione della mercede e non invece la risoluzione del contratto.
a) Che
il mobile fornito dall'istante non corrispondesse, per dimensioni, a quanto
ordinato dai convenuti non è controverso. Nondimeno, sapere se la divergenza
nella profondità degli elementi forniti fosse di tre centimetri come preteso
dall'istante o nove centimetri come sostenuto dai convenuti, ai quali va detto
incombeva l'onere della prova (Gauch,
Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507), è irrilevante ai fini di un'eventuale
ricusa dell'opera. Infatti, i diritti del committente in caso di difetti dell'opera
sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato
o di rifiutare l'opera se questa è così difettosa o difforme dal contratto da
risultare inservibile (cpv. 1) oppure, nel caso di difetti di minore entità, di
diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera e, nel caso di
colpa dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). E
siccome l'atto con cui il committente sceglie il
diritto che intende esercitare ha carattere formativo, una volta comunicata, la
sua scelta è definitiva e implica la rinuncia
definitiva alle alternative scartate, di modo che egli
non può modificarla senza l'accordo dell'appaltatore (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 4169–4170; Gauch, op.
cit., n. 1581, 1688 e 1835; cfr. inoltre sentenza del
Tribunale federale 4C.147/2006 del
7 luglio 2006). In concreto, avendo i convenuti optato
per una riduzione della mercede (cfr. loro scritto 20 febbraio 2006 di cui al doc.
2), essi hanno implicitamente rinunciato alla ricusa dell'opera di modo non
possono rimproverare al primo giudice di non aver concluso in questo senso (Gauch, op. cit., n. 1836).
b) In
Considerandi
merito alla qualifica del difetto riscontrato nel mobile, l'opera è difettosa e
giustifica una riduzione della mercede non solo quando non è eseguita correttamente
ma anche quando non è conforme a quanto pattuito, ovvero quando presenta
caratteristiche non previste dalle parti o non possiede le caratteristiche che
erano state oggetto di accordo tra le medesime o alle quali il committente
poteva in buona fede attendersi (Gauch,
op. cit., n. 1356 segg. e 1406), il difetto potendo anche avere una connotazione
esclusivamente estetica come sembra essere il caso in concreto (Rep. 1997 n.
46), la funzionalità del mobilio fornito non potendo essere seriamente messa in
discussione a dipendenza del suo utilizzo dal 2006. In questo senso il fatto per la ditta
istante di aver fornito un mobile, che la stessa non contesta avere misure diverse
rispetto a quelle ordinate, può effettivamente costituire un difetto tale da
giustificare una riduzione della mercede come richiesto dai convenuti. A
costoro, nondimeno, incombeva l'onere di dimostrare l'importo da detrarre dalla
mercede pattuita per l'opera non eseguita a regola d'arte, ovvero il minor
valore della medesima (Gauch, op.
cit., n. 1667).
c)
Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno dimostrato il minor valore del
mobile a dipendenza della sua minore profondità rispetto a quanto pattuito,
limitandosi a richiamare il valore di un arredo di tipo standard senza peraltro
comprovarlo. Certo, la natura prevalentemente estetica del difetto complica notevolmente
una quantificazione in termini economici del minor valore dell'opera sicché in
tali circostanze non appare arbitrario stabilirlo, come fatto in concreto dal
primo giudice, facendo capo all'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. Gauch op. cit., n. 1667). E il potere di apprezzamento del
giudice in questo compito riduce le possibilità d'intervento di questa Camera
salvo – evidentemente – nel caso in cui la sentenza impugnata sia manifestamente
in contrasto con le risultanze dell'istruttorie considerate nel loro complesso
e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio. In concreto ciò non è il caso,
tanto più che i convenuti, ai quali come detto incombeva l'onere della prova
del minor valore, non hanno fornito nessuna indicazione attendibile in tal
senso. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere
respinto.
3.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).I ricorrenti rifonderanno
alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato,
un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 140.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
190.–
già
anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico, con l'obbligo solidale di
rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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