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Decisione

16.2008.40

Rigetto provvisorio - riconoscimento di debito dedotto da un insieme di documenti - firma del debitore

7 ottobre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

2. I

presupposti per ammettere l'esistenza di un riconoscimento di debito sulla base

di un insieme di documenti sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo

basti rammentare che in tal caso il documento firmato deve

riferirsi inequivocabilmente e direttamente a quelli che ne determinano l'importo

(DTF 132 III 481 consid. 4.1 con riferimenti).

a) In concreto l'istante, a valere

quale riconoscimento di debito, ha prodotto tre scritti. Il primo inviato il 19

dicembre 2006 dalla RI 1 a CO 1 del seguente tenore (doc. C):

“Garanzia d'affitto __________ __________ -__________

Caro

CO 1

Con

la presente ti confermo che la garanzia sopraccitata è sempre sul nostro conto

fiduciario e appena tornerò dalle vacanze natalizie sarà mia premura di

spedirti un conteggio aggiornato e versarti la somma dovuta alla spett.le __________

Sagl sul conto da te indicato.

Ti

prego di farmi avere la conferma che la __________ Sagl è d'accordo di versarti

questi soldi, altrimenti dovremmo chiedere l'intervento dell'ufficio di conciliazione.”

Il secondo del 1°

febbraio 2007 inviato a CO 1, in cui la __________ Sagl ha dichiarato (doc. B):

“Egregio Signor CO 1,

Vi

autorizziamo a percepire e usare la somma di Fr. 6600.00 da noi versata come

DEPOSITO DI GARANZIA alla fiduciaria __________ in data 11 marzo 02. La stessa

somma Vi verrà da noi decurtata sul totale d'affitto rimanente fino a fine

contratto.”

E il terzo, del 13

febbraio 2007, inviato da CO 1 alla RI 1 del seguente tenore (doc. D):

“Caro __________,

ti

ringrazio per il tuo interesse nei miei confronti.

Come

Considerandi

richiesto ti invio la cessione della garanzia d'affitto da parte della ditta __________

SA. La somma intera compreso gli interessi è da versare sul mio conto bancario

presso la banca: __________ SA, __________ __________, conto numero __________.

…….

Allegato:

autorizzazione __________

Copia

BS

b) Ora, contrariamente

a quanto ritenuto dal primo giudice, l'accertamento secondo cui lo scritto del

19.

dicembre 2006 costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82

LEF, è arbitrario. Infatti in questo scritto la ricorrente rinvia a una

garanzia d'affitto depositata sul suo conto fiduciario, senza tuttavia specificarne

l'importo e senza riferirsi inequivocabilmente e direttamente ad ulteriori

documenti che lo determinano. Anzi, la RI 1 si riservava di spedire all'istante

un conteggio aggiornato, ponendo inoltre la condizione che la __________ Sagl fosse

d'accordo con il versamento della garanzia all'istante.

L'autorizzazione del

1° febbraio 2007 sottoscritta dalla __________ Sagl e inviata al locatore CO 1

per permettergli di percepire la garanzia depositata presso la fiduciaria __________

SA, a compensazione delle pigioni dovute fino a fine contratto (doc. B), non

contiene alcuno riconoscimento di debito da parte della RI 1. Anzi in questo

scritto, quale depositaria della garanzia è indicata la __________ SA, mentre l'escussa

non è nemmeno nominata.

D'altro canto,

contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, non sussistendo un

riconoscimento di debito della RI 1 ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, la

suddetta autorizzazione della __________ Sagl (doc. B), inviata da CO 1 all'escussa

con lo scritto 13 febbraio 2007 (doc. D), non può portare ad ammettere un riconoscimento

di debito di quest'ultima nei confronti dell'istante. Ciò

posto i documenti agli atti non rappresentano un valido titolo per il rigetto

provvisorio dell'opposizione nei confronti dell'escussa.

c) Ne discende che

il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327

lett. g CPC, deve essere accolto. Ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art.

332.

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la

conseguente reiezione dell'istanza.

3.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà

alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per

ripetibili. L'esito del ricorso impone altresì una modifica del pronunciato

sugli oneri processuali di prima sede, che seguono la medesima ripartizione, fermo

restando che alla convenuta, assente al contraddittorio, non viene riconosciuta

alcuna indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, e la

sentenza 11 aprile 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata

e così sostituita:

1. L'istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall'istante, rimane a suo carico.

II. Gli

oneri processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente,

sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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