16.2008.40
Rigetto provvisorio - riconoscimento di debito dedotto da un insieme di documenti - firma del debitore
7 ottobre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2008.40
Data decisione, Autorità:
07.10.2008, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio - riconoscimento di debito dedotto da un insieme di documenti - firma del debitore
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2008.40
Lugano
7 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22
aprile 2008 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1)
contro la sentenza emessa l'11 aprile 2008 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura inc. n. EF.2008.322
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 4 febbraio 2008 da
CO 1
(patrocinato dall'
PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 4 febbraio 2008 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla
società RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso
di fr. 6600.– oltre interessi, rivendicati per la mancata restituzione della
cauzione di 3 mesi di affitto (garanzia) per un capannone industriale situato a
__________ versato all'escussa oltre a fr. 103.- di spese.
B. All'udienza
dell'11 aprile 2008, indetta per il contraddittorio, nessuno è comparso. Con
sentenza di quello stesso giorno, il Pretore, constatata la presenza di un valido
riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, ha accolto l'istanza.
C. Con
ricorso per cassazione del 22 aprile 2008 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l'annullamento. La ricorrente si duole in sostanza di un'arbitraria
valutazione delle prove documentali e conseguente errata applicazione del
diritto sostanziale a opera del primo giudice con riferimento al suo accertamento
circa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione
prodotta dall'istante. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2008 l'istante
conclude per la reiezione del ricorso.
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali siccome riferite alla valutazione delle prove documentali ad opera
del primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
2. I
presupposti per ammettere l'esistenza di un riconoscimento di debito sulla base
di un insieme di documenti sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo
basti rammentare che in tal caso il documento firmato deve
riferirsi inequivocabilmente e direttamente a quelli che ne determinano l'importo
(DTF 132 III 481 consid. 4.1 con riferimenti).
a) In concreto l'istante, a valere
quale riconoscimento di debito, ha prodotto tre scritti. Il primo inviato il 19
dicembre 2006 dalla RI 1 a CO 1 del seguente tenore (doc. C):
“Garanzia d'affitto __________ __________ -__________
Caro
CO 1
Con
la presente ti confermo che la garanzia sopraccitata è sempre sul nostro conto
fiduciario e appena tornerò dalle vacanze natalizie sarà mia premura di
spedirti un conteggio aggiornato e versarti la somma dovuta alla spett.le __________
Sagl sul conto da te indicato.
Ti
prego di farmi avere la conferma che la __________ Sagl è d'accordo di versarti
questi soldi, altrimenti dovremmo chiedere l'intervento dell'ufficio di conciliazione.”
Il secondo del 1°
febbraio 2007 inviato a CO 1, in cui la __________ Sagl ha dichiarato (doc. B):
“Egregio Signor CO 1,
Vi
autorizziamo a percepire e usare la somma di Fr. 6600.00 da noi versata come
DEPOSITO DI GARANZIA alla fiduciaria __________ in data 11 marzo 02. La stessa
somma Vi verrà da noi decurtata sul totale d'affitto rimanente fino a fine
contratto.”
E il terzo, del 13
febbraio 2007, inviato da CO 1 alla RI 1 del seguente tenore (doc. D):
“Caro __________,
ti
ringrazio per il tuo interesse nei miei confronti.
Come
Considerandi
richiesto ti invio la cessione della garanzia d'affitto da parte della ditta __________
SA. La somma intera compreso gli interessi è da versare sul mio conto bancario
presso la banca: __________ SA, __________ __________, conto numero __________.
…….
Allegato:
autorizzazione __________
Copia
BS
b) Ora, contrariamente
a quanto ritenuto dal primo giudice, l'accertamento secondo cui lo scritto del
19.
dicembre 2006 costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82
LEF, è arbitrario. Infatti in questo scritto la ricorrente rinvia a una
garanzia d'affitto depositata sul suo conto fiduciario, senza tuttavia specificarne
l'importo e senza riferirsi inequivocabilmente e direttamente ad ulteriori
documenti che lo determinano. Anzi, la RI 1 si riservava di spedire all'istante
un conteggio aggiornato, ponendo inoltre la condizione che la __________ Sagl fosse
d'accordo con il versamento della garanzia all'istante.
L'autorizzazione del
1° febbraio 2007 sottoscritta dalla __________ Sagl e inviata al locatore CO 1
per permettergli di percepire la garanzia depositata presso la fiduciaria __________
SA, a compensazione delle pigioni dovute fino a fine contratto (doc. B), non
contiene alcuno riconoscimento di debito da parte della RI 1. Anzi in questo
scritto, quale depositaria della garanzia è indicata la __________ SA, mentre l'escussa
non è nemmeno nominata.
D'altro canto,
contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, non sussistendo un
riconoscimento di debito della RI 1 ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, la
suddetta autorizzazione della __________ Sagl (doc. B), inviata da CO 1 all'escussa
con lo scritto 13 febbraio 2007 (doc. D), non può portare ad ammettere un riconoscimento
di debito di quest'ultima nei confronti dell'istante. Ciò
posto i documenti agli atti non rappresentano un valido titolo per il rigetto
provvisorio dell'opposizione nei confronti dell'escussa.
c) Ne discende che
il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327
lett. g CPC, deve essere accolto. Ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art.
332.
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente reiezione dell'istanza.
3.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderà
alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per
ripetibili. L'esito del ricorso impone altresì una modifica del pronunciato
sugli oneri processuali di prima sede, che seguono la medesima ripartizione, fermo
restando che alla convenuta, assente al contraddittorio, non viene riconosciuta
alcuna indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, e la
sentenza 11 aprile 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata
e così sostituita:
1. L'istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall'istante, rimane a suo carico.
II. Gli
oneri processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente,
sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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