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Decisione

16.2008.53

Contratto di lavoro - responsabilità del lavoratore - presupposti - prova del danno - massima inquisitoria sociale non dispensa le parti dall'onere della prova - dibattimento finale dopo l'assunzione

6 marzo 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 18 maggio 2007 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice

di pace del circolo di Airolo per ottenere il pagamento di fr. 2000.–

oltre

interessi del 5% dal 18 maggio 2007. All'udienza del 15

giugno 2007, indetta

per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza ribadendo la responsabilità dell'istante per i danni cagionati a un

veicolo di sua proprietà.

C. Statuendo

il 27 marzo 2008 il Giudice di pace, accertata una violazione da parte dell'istante

dell'art. 321e CO e 8 cpv. 5 del Contratto collettivo di lavoro per il

personale delle autorimesse del Cantone Ticino, CCL, ovvero per aver commesso

una grave negligenza rispondendo a una chiamata telefonica mentre il veicolo

era in movimento con conseguente danneggiamento della carrozzeria del medesimo,

lo ha ritenuto responsabile di questo danno, ma non di quello al cassetto degli

attrezzi e ha ritenuto giustificata la trattenuta di fr. 2000.– respingendo

quindi l'istanza.

D. Con ricorso per

cassazione (“appello”) del 7 aprile 2008 RI 1 è insorto contro il

predetto giudizio chiedendo di accogliere la sua istanza. Il ricorrente rimprovera

al primo giudice di averlo erroneamente ritenuto responsabile del danno occorso

al veicolo della convenuta, nonostante questo rientrasse nel rischio insito

nella sua professione di soccorritore stradale. Egli contesta altresì il fatto

per il primo giudice di essersi riferito alla documentazione prodotta dalla

convenuta con le conclusioni di causa senza averla potuta visionare, così come

il fatto di aver ritenuto giustificata la trattenuta di fr. 2000.– nonostante l'assenza

di una prova documentale sull'entità del danno e della franchigia. La convenuta

non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC,

disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.

Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come

arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o

riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella

circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;

è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta

da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

2.

Il

primo giudice ha rimproverato all'istante di avere commesso una grave

negligenza telefonando mentre era alla guida ciò che ha comportato la perdita

di padronanza del veicolo che in seguito a un urto ha causato un danno allo

stesso. Il ricorrente contesta questa conclusione e rimprovera al primo giudice

di aver concluso alla sua responsabilità per il danno in questione, non avendo

in particolare commesso alcuna grave negligenza nel rispondere a una telefonata

urgente.

a) Secondo

l'art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente

o per negligenza al datore di lavoro. Questa

responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione

contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª

edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre al datore di lavoro incombe l'onere

della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso

di causalità (Streiff/von Kaenel,

op. cit., n. 13 ad art. 321e CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de

travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO), spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono

la sua colpa (Streiff/von Kaenel,

loc. cit.; Rehbinder,

Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO).

b) Ora,

nella misura in cui il ricorrente si limita a contestare la gravità della negligenza

da lui commessa, il ricorso sarebbe infondato giacché per motivare un ricorso

per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria

versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile

appaia, ma occorre spiegare perché la conclusione del giudice di pace sarebbe

arbitraria, ovvero viziata di errore qualificato. Il rimedio, di natura prevalentemente

appellatoria, è quindi improprio a sostanziare una critica di arbitrio.

c) Resta

il fatto che nella fattispecie tutto si ignora sul danno subìto dalla

convenuta. Se il danneggiamento al veicolo può essere ammesso, ciò che manca in

concreto è la prova sull'entità della franchigia trattenuta. E come si è visto,

spettava alla convenuta produrre dei documenti a comprova di detto suo

credito, ciò a maggior ragione di fronte alle chiare contestazioni sollevate

dall'istante all'udienza di discussione. Né giova il richiamo alla “perizia

dell'esperto veicoli assicurati” dalla stessa allegata al suo memoriale

conclusivo 7 febbraio 2008. Per tacere del fatto che il referto nulla dice sull'entità

della pretesa della convenuta, il giudice di pace nemmeno avrebbe potuto

riferirsi a questa documentazione poiché inammissibile. La massima inquisitoria a carattere sociale che vige nelle procedure derivanti da contratto di lavoro e che

impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti e il libero apprezzamento

delle prove (art. 343 cpv. 4 CO), non dispensa le parti dal presentare tutti

gli elementi di prova utili alla valutazione del caso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 4 ad art. 417; Streiff/von Kaenel, op.

cit., n. 14 ad art. 343 CO), ciò che deve avvenire nei momenti previsti dal

Codice di procedura e non in qualsiasi momento. La facoltà concessa al giudice

di accertare d'ufficio i fatti, non sovverte il principio che impone alle parti

di produrre fino a un determinato stadio della procedura tutti i mezzi di

attacco e di difesa. Domande, rispettivamente documenti, proposti per la prima

volta con le conclusioni di causa non sono quindi ammissibili (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 6 ad

art. 417).

3.

Visto

quanto precede il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze

istruttorie e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale ad opera

del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i

presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova

pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento

dell'istanza.

4.

La

sentenza odierna impone ancora una chiosa d'ordine giuridico sulla procedura

adottata dal Giudice di pace. Davanti a lui, in effetti, l'assunzione delle

prove si era conclusa il 20 dicembre 2007 e per l'art. 297 cpv. 1 CPC il

dibattimento finale si sarebbe dovuto tenere seduta stante o tutt'al più in una

successiva udienza (cpv. 2). Il giudice può bensì rinunciare a indire il dibattimento

finale e fissare alle parti un termine per presentare memoriali scritti ma ciò

deve avvenire su richiesta concorde delle parti e il consenso del giudice (art. 119a cpv. 3

CPC). In concreto nulla si evince dagli atti sulla concorde volontà delle parti

di rinunciare al dibattimento finale.

5.

La procedura nelle azioni derivanti

da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv.

1.

lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare

sulle spese del sindacato odierno. Per quanto attiene alle ripetibili, la

convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso non può essere

considerata soccombente e quindi non può essere tenuta a versare indennità,

mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di

“parte”: Poudret, Commentaire de

la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad

art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4).

Per questi

motivi,

pronuncia: I. Il ricorso

per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza

27.

marzo 2008 del Giudice di pace del circolo di Airolo è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

L'istanza è accolta.

1.

Di conseguenza CO 1 è

condannata a versare ad RI 1 l'importo di fr. 2000.– oltre interessi del 5% dal

18.

maggio 2007.

2.

Non si prelevano tasse

o spese, la procedura essendo gratuita. CO 1 rifonderà ad RI 1 un'indennità di

fr. 100.–.

II. Non si

prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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