16.2008.53
Contratto di lavoro - responsabilità del lavoratore - presupposti - prova del danno - massima inquisitoria sociale non dispensa le parti dall'onere della prova - dibattimento finale dopo l'assunzione
6 marzo 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2008.53
Data decisione, Autorità:
06.03.2009, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - responsabilità del lavoratore - presupposti - prova del danno - massima inquisitoria sociale non dispensa le parti dall'onere della prova - dibattimento finale dopo l'assunzione di tutte le prove o conclusioni scritte
DIBATTIMENTO FINALE
MASSIMA INQUISITORIA SOCIALE
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 321e CO
art. 343 cpv. 4 CO
art. 119a cpv. 3 CPC-TI
art. 297 cpv. 1 CPC-TI
99
Incarto n.
16.2008.53
Lugano
6 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione (“appello”) 7 aprile 2008 presentato da
RI 1
(patrocinato dall'PA
1
contro la sentenza emessa il 27 marzo 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Airolo nella causa inc. n. 2/07 (contratto di
lavoro) promossa con istanza 18 maggio 2007 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 ha lavorato per il CO 1 come soccorritore stradale dal 31 luglio 2006 al 31
gennaio 2007. L'8 febbraio 2007 la datrice di lavoro ha versato al lavoratore
fr. 4637.65 a saldo delle sue
pretese salariali, trattenendo però fr. 2000.– quale risarcimento danni. Essa
ha ritenuto il dipendente responsabile di due danni cagionati a un veicolo in
sua dotazione, il primo causato allorquando stava parlando al cellulare mentre
si trovava alla guida, il secondo in relazione alla rottura di un cassetto porta
attrezzi situato all'esterno del veicolo che il dipendente non aveva chiuso
prima della messa in moto del medesimo, ragione per la quale essa ha trattenuto
la franchigia di fr. 2000.- sulla liquidazione finale del lavoratore.
Fatti
B. Con
istanza del 18 maggio 2007 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice
di pace del circolo di Airolo per ottenere il pagamento di fr. 2000.–
oltre
interessi del 5% dal 18 maggio 2007. All'udienza del 15
giugno 2007, indetta
per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza ribadendo la responsabilità dell'istante per i danni cagionati a un
veicolo di sua proprietà.
C. Statuendo
il 27 marzo 2008 il Giudice di pace, accertata una violazione da parte dell'istante
dell'art. 321e CO e 8 cpv. 5 del Contratto collettivo di lavoro per il
personale delle autorimesse del Cantone Ticino, CCL, ovvero per aver commesso
una grave negligenza rispondendo a una chiamata telefonica mentre il veicolo
era in movimento con conseguente danneggiamento della carrozzeria del medesimo,
lo ha ritenuto responsabile di questo danno, ma non di quello al cassetto degli
attrezzi e ha ritenuto giustificata la trattenuta di fr. 2000.– respingendo
quindi l'istanza.
D. Con ricorso per
cassazione (“appello”) del 7 aprile 2008 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio chiedendo di accogliere la sua istanza. Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di averlo erroneamente ritenuto responsabile del danno occorso
al veicolo della convenuta, nonostante questo rientrasse nel rischio insito
nella sua professione di soccorritore stradale. Egli contesta altresì il fatto
per il primo giudice di essersi riferito alla documentazione prodotta dalla
convenuta con le conclusioni di causa senza averla potuta visionare, così come
il fatto di aver ritenuto giustificata la trattenuta di fr. 2000.– nonostante l'assenza
di una prova documentale sull'entità del danno e della franchigia. La convenuta
non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC,
disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
2.
Il
primo giudice ha rimproverato all'istante di avere commesso una grave
negligenza telefonando mentre era alla guida ciò che ha comportato la perdita
di padronanza del veicolo che in seguito a un urto ha causato un danno allo
stesso. Il ricorrente contesta questa conclusione e rimprovera al primo giudice
di aver concluso alla sua responsabilità per il danno in questione, non avendo
in particolare commesso alcuna grave negligenza nel rispondere a una telefonata
urgente.
a) Secondo
l'art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente
o per negligenza al datore di lavoro. Questa
responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione
contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª
edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre al datore di lavoro incombe l'onere
della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso
di causalità (Streiff/von Kaenel,
op. cit., n. 13 ad art. 321e CO; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO), spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono
la sua colpa (Streiff/von Kaenel,
loc. cit.; Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO).
b) Ora,
nella misura in cui il ricorrente si limita a contestare la gravità della negligenza
da lui commessa, il ricorso sarebbe infondato giacché per motivare un ricorso
per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria
versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile
appaia, ma occorre spiegare perché la conclusione del giudice di pace sarebbe
arbitraria, ovvero viziata di errore qualificato. Il rimedio, di natura prevalentemente
appellatoria, è quindi improprio a sostanziare una critica di arbitrio.
c) Resta
il fatto che nella fattispecie tutto si ignora sul danno subìto dalla
convenuta. Se il danneggiamento al veicolo può essere ammesso, ciò che manca in
concreto è la prova sull'entità della franchigia trattenuta. E come si è visto,
spettava alla convenuta produrre dei documenti a comprova di detto suo
credito, ciò a maggior ragione di fronte alle chiare contestazioni sollevate
dall'istante all'udienza di discussione. Né giova il richiamo alla “perizia
dell'esperto veicoli assicurati” dalla stessa allegata al suo memoriale
conclusivo 7 febbraio 2008. Per tacere del fatto che il referto nulla dice sull'entità
della pretesa della convenuta, il giudice di pace nemmeno avrebbe potuto
riferirsi a questa documentazione poiché inammissibile. La massima inquisitoria a carattere sociale che vige nelle procedure derivanti da contratto di lavoro e che
impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti e il libero apprezzamento
delle prove (art. 343 cpv. 4 CO), non dispensa le parti dal presentare tutti
gli elementi di prova utili alla valutazione del caso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 4 ad art. 417; Streiff/von Kaenel, op.
cit., n. 14 ad art. 343 CO), ciò che deve avvenire nei momenti previsti dal
Codice di procedura e non in qualsiasi momento. La facoltà concessa al giudice
di accertare d'ufficio i fatti, non sovverte il principio che impone alle parti
di produrre fino a un determinato stadio della procedura tutti i mezzi di
attacco e di difesa. Domande, rispettivamente documenti, proposti per la prima
volta con le conclusioni di causa non sono quindi ammissibili (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 6 ad
art. 417).
3.
Visto
quanto precede il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale ad opera
del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i
presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova
pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento
dell'istanza.
4.
La
sentenza odierna impone ancora una chiosa d'ordine giuridico sulla procedura
adottata dal Giudice di pace. Davanti a lui, in effetti, l'assunzione delle
prove si era conclusa il 20 dicembre 2007 e per l'art. 297 cpv. 1 CPC il
dibattimento finale si sarebbe dovuto tenere seduta stante o tutt'al più in una
successiva udienza (cpv. 2). Il giudice può bensì rinunciare a indire il dibattimento
finale e fissare alle parti un termine per presentare memoriali scritti ma ciò
deve avvenire su richiesta concorde delle parti e il consenso del giudice (art. 119a cpv. 3
CPC). In concreto nulla si evince dagli atti sulla concorde volontà delle parti
di rinunciare al dibattimento finale.
5.
La procedura nelle azioni derivanti
da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv.
1.
lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare
sulle spese del sindacato odierno. Per quanto attiene alle ripetibili, la
convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso non può essere
considerata soccombente e quindi non può essere tenuta a versare indennità,
mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di
“parte”: Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad
art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4).
Per questi
motivi,
pronuncia: I. Il ricorso
per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza
27.
marzo 2008 del Giudice di pace del circolo di Airolo è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è accolta.
1.
Di conseguenza CO 1 è
condannata a versare ad RI 1 l'importo di fr. 2000.– oltre interessi del 5% dal
18.
maggio 2007.
2.
Non si prelevano tasse
o spese, la procedura essendo gratuita. CO 1 rifonderà ad RI 1 un'indennità di
fr. 100.–.
II. Non si
prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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