16.2008.63
Contratto di lavoro - obblgo di lavorare durante il periodo di disdetta salvo esonero da parte del datore di lavoro - diritti della parte preclusa
20 novembre 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2008.63
Data decisione, Autorità:
20.11.2008, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - obblgo di lavorare durante il periodo di disdetta salvo esonero da parte del datore di lavoro - diritti della parte preclusa
DISDETTA
LAVORO
MANCATA COMPARSA
art. 335 CO
Incarto n.
16.2008.63
Lugano
20 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31
maggio 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 23 maggio 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa inc. n. 7–2 (contratto di
lavoro) promossa con istanza 20 dicembre 2007 dal
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
RI 1 è stata assunta quale apprendista dal dott. med. CO 1 con un contratto di
tirocinio valevole dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2007;
che il
rapporto di lavoro è stato sciolto anticipatamente dalle parti di comune accordo
per il 30 ottobre 2006;
che con istanza del 20 dicembre 2007 il dott. med. CO 1 CO 1 ha
convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere la
restituzione di fr. 1050.– oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2006, corrispondenti
al salario del mese di ottobre 2006 versato alla dipendente senza che questa avesse
prestato la sua attività lavorativa, così come il rigetto dell'opposizione interposta
al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che all'udienza
del 22 gennaio 2008, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa e
si è lasciata precludere;
che statuendo
il 23 maggio 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo ingiustificata
l'assenza della dipendente dal posto di lavoro nel mese di ottobre 2006, la
stessa essendo stata esonerata dal prestare la propria attività lavorativa solo
se avesse presentato un certificato medico attestante l'inabilità lavorativa, ciò
che non è stato il caso;
che con ricorso
per cassazione del 31 maggio 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che con
ordinanza del 18 giugno 2008 il presidente di questa Camera, constatato che il
rimedio giuridico era sottoscritto da persona non abilitata alla rappresentanza
processuale, ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per sottoscrivere il
ricorso;
che nel
termine assegnato la ricorrente ha personalmente sottoscritto il ricorso per
cassazione;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere
estromessa dal fascicolo processale, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando
alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 31 maggio 2008 della ricorrente, non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che,
infatti, la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla
decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori
(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si
limita a contestare la richiesta di pagamento avversaria stigmatizzando il
comportamento del datore di lavoro;
che
l'addebito mosso al primo giudice di aver “fatto una grande confusione“ e di aver
“preso un granchio”, non basta a sostanziare un qualsiasi titolo di cassazione,
mentre in difetto di richiesta in tale senso non competeva al primo giudice chiamare
“a testimoniare l'ispettrice __________”;
che in
assenza di una valida censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure
chiesto nelle domande di giudizio contrariamente a quanto impone l'art. 329
lett. d CPC (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);
che, per
altro, la convenuta, assente ingiustificata all'udienza del 22 gennaio 2008,
davanti al Giudice di pace si è lasciata precludere dalla lite;
che la
parte preclusa può appellare o ricorrere in cassazione, purché non contesti i
fatti accertati dal primo giudice (Rep. 1981 pag. 377 consid. 1);
che,
quindi, l'accertamento del primo giudice, secondo cui l'interessata poteva assentarsi
dal lavoro a condizione di presentare un certificato medico attestante la sua
incapacità di lavoro nemmeno può essere censurato;
che
comunque sia, anche a voler prescindere dalla ricevibilità del ricorso, lo
stesso si rivela pure infondato nel merito;
che
la ricorrente non ha allegato, né tanto meno dimostrato, nessuna circostanza tale
da giustificare la sua assenza dal lavoro, ovvero di essere stata esonerata dal
presentare la propria prestazione lavorativa;
che
Fatti
il solo fatto di sostenere di essere stata praticamente licenziata dall'istante,
non basta infatti a dimostrare l'esonero dal fornire la propria prestazione
lavorativa nel mese di ottobre 2006, durante il quale la convenuta era peraltro
abile al lavoro;
che durante il periodo di disdetta il lavoratore è di principio tenuto a
fornire la propria prestazione lavorativa poiché il contratto rimane in vigore
sino alla fine del termine di disdetta (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 12 ad art. 335 CO), ma se il datore di lavoro decide di
esonerare il dipendente dall'obbligo di lavorare durante questo periodo deve
comunque corrispondendogli il salario dovuto (cfr. DTF 128 III 271 e 118
Considerandi
II 139; Flach, Die “Freistellung”
von der Arbeitsleistung nach Kündigung – aus der Sicht von Arbeitgeber und
–nehmer, in SJZ 1994, pag. 209; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 335 CO);
che non
avendo la convenuta dimostrato tale esonero la conclusione del primo giudice
non può essere considerata errata e tantomeno arbitraria;
che
la procedura nelle azioni derivanti da contratto di
lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC )
e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del
sindacato odierno, mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2.Non si prelevano tasse o spese, né si
assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster