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Decisione

16.2008.63

Contratto di lavoro - obblgo di lavorare durante il periodo di disdetta salvo esonero da parte del datore di lavoro - diritti della parte preclusa

20 novembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il solo fatto di sostenere di essere stata praticamente licenziata dall'istante,

non basta infatti a dimostrare l'esonero dal fornire la propria prestazione

lavorativa nel mese di ottobre 2006, durante il quale la convenuta era peraltro

abile al lavoro;

che durante il periodo di disdetta il lavoratore è di principio tenuto a

fornire la propria prestazione lavorativa poiché il contratto rimane in vigore

sino alla fine del termine di disdetta (Rehbinder,

Berner Kommentar, n. 12 ad art. 335 CO), ma se il datore di lavoro decide di

esonerare il dipendente dall'obbligo di lavorare durante questo periodo deve

comunque corrispondendogli il salario dovuto (cfr. DTF 128 III 271 e 118

Considerandi

II 139; Flach, Die “Freistellung”

von der Arbeitsleistung nach Kündigung – aus der Sicht von Arbeitgeber und

–nehmer, in SJZ 1994, pag. 209; Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 335 CO);

che non

avendo la convenuta dimostrato tale esonero la conclusione del primo giudice

non può essere considerata errata e tantomeno arbitraria;

che

la procedura nelle azioni derivanti da contratto di

lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC )

e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del

sindacato odierno, mentre non si giustifica di assegnare

ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.Non si prelevano tasse o spese, né si

assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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