16.2008.66
Rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - incasso canoni TV - carattere definitivo - obbligo di allestire il verbale
25 agosto 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2008.66
Data decisione, Autorità:
25.08.2008, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - incasso canoni TV - carattere definitivo - obbligo di allestire il verbale
DECISIONE AMMINISTRATIVA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
VERBALE
art. 298 CPC-TI
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
16.2008.66
Lugano
25 agosto
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9
giugno 2008 presentato dalla
RI 1
(rappresentata
dall'RA 1 a)
contro la sentenza 2 giugno 2008 del Giudice di pace
del circolo di Bellinzona nella causa n. 238-2007 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 21 agosto 2007 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
statuendo il 9 dicembre 2003 nell'ambito di una vertenza tra CO 1 e __________
SA, l'Ufficio federale delle comunicazioni ha posto a carico di CO 1 spese
processuali per complessivi fr. 140.–;
che con
istanza del 21 agosto 2007 la RI 1 ha chiesto al
Giudice di pace del circolo di Bellinzona di rigettare in via definitiva l'opposizione
interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificatole per
l'incasso di fr. 140.– oltre interessi del 5% dal 28 agosto 2004;
che all'udienza
del 5 [recte: 10] settembre 2007, indetta per il contraddittorio, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza;
che con
sentenza del 2 giugno 2008, il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha
respinto l'istanza;
che contro
la sentenza appena citata la RI
1 è insorta a questa Camera il 9 giugno 2008 per ottenere l'annullamento del
giudizio impugnato sulla base dell'art. 327 lett. g CPC;
che nelle
sue osservazioni del 31 luglio 2008 CO 1 ha concluso per la reiezione del
ricorso;
e considerando
in diritto: che
Fatti
il Giudice di pace ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione ritenendo determinante
la documentazione prodotta dall'escussa, segnatamente le affermazioni di __________
e l'interessamento da lei dimostrato a mezzo di corrispondenza nell'ambito
della controversia venutasi a creare con l'istante;
che la
ricorrente, oltre a contestare la procedura probatoria adottata in prima sede,
rimprovera al Giudice di pace di avere considerato nulla per un “presunto
ritiro del ricorso” la decisione 9 dicembre 2003 dell'UFCOM, e questo
nonostante avesse acquisito forza di cosa giudicata e quindi – per l'art. 80
cpv. 2 LEF – legittimasse il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
dalla convenuta;
che,
giusta l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta
d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D.
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che
questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la
fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle
proponibili in base all'art. 81 LEF;
che oltre
le sentenze, anche le decisioni di autorità amministrative federali concernenti
il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia consentono
il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 103 ad art. 80);
che
per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la richiesta di
pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un
provvedimento adottato dall'autorità “iure imperii”, in un caso
concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi
dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza,
l'inesistenza o l'estensione (A. Staehelin/Bauer/D.
Staehelin, op. cit., n. 112, 116
e 119);
che
l'Ufficio federale delle comunicazioni, autorità cui compete la vigilanza in
materia di telecomunicazioni e di comunicazione elettronica di massa
individuale, emette decisioni in materia di sorveglianza dell'Ufficio di
riscossione dei canoni radiotelevisivi (art. 11 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a
Considerandi
dell'Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1); art. 1 cpv. 1 e
cpv. 2 lett. a e art. 5 PA (RS 172.021);
che
quindi, di per sé, la decisione del 9 dicembre 2003 emana da un'autorità amministrativa
federale;
che
la decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, presupposto che,
nel caso di una decisione amministrativa, si determina dall'assenza di una sua
impugnazione nei termini stabiliti;
che
tale circostanza deve risultare dal titolo (attestazione di passaggio in
giudicato) o comunque essere comprovata dal procedente (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000,
pag. 224);
che, in
concreto, la convenuta dopo avere ricevuto la decisione 9 dicembre 2003 ha dapprima interpellato
telefonicamente un collaboratore dell'Ufficio federale delle comunicazioni e
successivamente, il 10 dicembre 2003 ha chiesto allo stesso di ”voler annullare la vostra decisione 9 dicembre 2003 nonché la vostra
fattura n__________ di fr. 140.–“ (doc. 4);
che
formulato nel termine di 30 giorni (art. 50 PA) e nel rispetto dei requisiti minimi
di contenuto e di forma stabiliti dalla procedura amministrativa (art. 52 cpv.
1.
PA), tale scritto doveva essere considerato alla stregua di un ricorso contro
la decisione 9 dicembre 2003;
che in
tali circostanze l'Ufficio federale delle comunicazioni lo avrebbe quindi
dovuto trasmettere senza indugio a chi di competenza (art. 8 cpv. 1 e 21 cpv. 2
PA);
che,
nella misura in cui è sprovvisto di una comminatoria in caso di inosservanza
del termine, la mancata reazione della convenuta all'invito con cui l'Ufficio
medesimo le ha chiesto il 9 luglio 2004 di indicare per iscritto entro il
successivo 23 luglio l'intenzione di proseguire o no con una procedura
amministrativa presso il competente dipartimento, non può essere interpretato
come volontà della stessa di desistere dalla lite;
che, nelle circostanze descritte, la decisione 9 dicembre 2003 non è
passata in giudicato sicché l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata
il 12 marzo 2007 dal medesimo Ufficio federale delle comunicazioni è prematura;
che,
difettando del carattere definitivo, la decisione emessa dall'UFCOM il 9 dicembre
2003.
non può essere parificata a un valido titolo esecutivo e non legittima
l'esecuzione nei confronti dell'escussa;
che,
pertanto, indipendentemente da quanto dichiarato da __________, la cui audizione
era peraltro inammissibile (art. 20 cpv. 3 LALEF), la sentenza impugnata non è,
nel suo risultato, arbitraria;
che,
visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla
convenuta è assegnata un'indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag.
680.
consid. 9);
che a
titolo abbondanziale al giudice di pace va ricordato l'obbligo di allestire un
verbale d'udienza (art. 298 CPC e 5 del Regolamento delle Giudicature di pace),
unica esigenza procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del
contraddittorio e i termini esatti della discussione che, nel caso concreto,
emergono soltanto e sommariamente dalle motivazioni della sentenza;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 9 giugno 2008 della RI 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, di complessivi fr. 120.–, sono posti a carico della ricorrente,
che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 50.–.
3. Intimazione
a:
–a;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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