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Decisione

16.2008.66

Rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - incasso canoni TV - carattere definitivo - obbligo di allestire il verbale

25 agosto 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il Giudice di pace ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione ritenendo determinante

la documentazione prodotta dall'escussa, segnatamente le affermazioni di __________

e l'interessamento da lei dimostrato a mezzo di corrispondenza nell'ambito

della controversia venutasi a creare con l'istante;

che la

ricorrente, oltre a contestare la procedura probatoria adottata in prima sede,

rimprovera al Giudice di pace di avere considerato nulla per un “presunto

ritiro del ricorso” la decisione 9 dicembre 2003 dell'UFCOM, e questo

nonostante avesse acquisito forza di cosa giudicata e quindi – per l'art. 80

cpv. 2 LEF – legittimasse il rigetto definitivo dell'opposizione interposta

dalla convenuta;

che,

giusta l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta

d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede

tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere

esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D.

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

che

questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto

e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la

fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle

proponibili in base all'art. 81 LEF;

che oltre

le sentenze, anche le decisioni di autorità amministrative federali concernenti

il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia consentono

il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 103 ad art. 80);

che

per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la richiesta di

pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un

provvedimento adottato dall'autorità “iure imperii”, in un caso

concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi

dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza,

l'inesistenza o l'estensione (A. Staehelin/Bauer/D.

Staehelin, op. cit., n. 112, 116

e 119);

che

l'Ufficio federale delle comunicazioni, autorità cui compete la vigilanza in

materia di telecomunicazioni e di comunicazione elettronica di massa

individuale, emette decisioni in materia di sorveglianza dell'Ufficio di

riscossione dei canoni radiotelevisivi (art. 11 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a

Considerandi

dell'Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei

trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1); art. 1 cpv. 1 e

cpv. 2 lett. a e art. 5 PA (RS 172.021);

che

quindi, di per sé, la decisione del 9 dicembre 2003 emana da un'autorità amministrativa

federale;

che

la decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, presupposto che,

nel caso di una decisione amministrativa, si determina dall'assenza di una sua

impugnazione nei termini stabiliti;

che

tale circostanza deve risultare dal titolo (attestazione di passaggio in

giudicato) o comunque essere comprovata dal procedente (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000,

pag. 224);

che, in

concreto, la convenuta dopo avere ricevuto la decisione 9 dicembre 2003 ha dapprima interpellato

telefonicamente un collaboratore dell'Ufficio federale delle comunicazioni e

successivamente, il 10 dicembre 2003 ha chiesto allo stesso di ”voler annullare la vostra decisione 9 dicembre 2003 nonché la vostra

fattura n__________ di fr. 140.–“ (doc. 4);

che

formulato nel termine di 30 giorni (art. 50 PA) e nel rispetto dei requisiti minimi

di contenuto e di forma stabiliti dalla procedura amministrativa (art. 52 cpv.

1.

PA), tale scritto doveva essere considerato alla stregua di un ricorso contro

la decisione 9 dicembre 2003;

che in

tali circostanze l'Ufficio federale delle comunicazioni lo avrebbe quindi

dovuto trasmettere senza indugio a chi di competenza (art. 8 cpv. 1 e 21 cpv. 2

PA);

che,

nella misura in cui è sprovvisto di una comminatoria in caso di inosservanza

del termine, la mancata reazione della convenuta all'invito con cui l'Ufficio

medesimo le ha chiesto il 9 luglio 2004 di indicare per iscritto entro il

successivo 23 luglio l'intenzione di proseguire o no con una procedura

amministrativa presso il competente dipartimento, non può essere interpretato

come volontà della stessa di desistere dalla lite;

che, nelle circostanze descritte, la decisione 9 dicembre 2003 non è

passata in giudicato sicché l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata

il 12 marzo 2007 dal medesimo Ufficio federale delle comunicazioni è prematura;

che,

difettando del carattere definitivo, la decisione emessa dall'UFCOM il 9 dicembre

2003.

non può essere parificata a un valido titolo esecutivo e non legittima

l'esecuzione nei confronti dell'escussa;

che,

pertanto, indipendentemente da quanto dichiarato da __________, la cui audizione

era peraltro inammissibile (art. 20 cpv. 3 LALEF), la sentenza impugnata non è,

nel suo risultato, arbitraria;

che,

visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla

convenuta è assegnata un'indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag.

680.

consid. 9);

che a

titolo abbondanziale al giudice di pace va ricordato l'obbligo di allestire un

verbale d'udienza (art. 298 CPC e 5 del Regolamento delle Giudicature di pace),

unica esigenza procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del

contraddittorio e i termini esatti della discussione che, nel caso concreto,

emergono soltanto e sommariamente dalle motivazioni della sentenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 9 giugno 2008 della RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, di complessivi fr. 120.–, sono posti a carico della ricorrente,

che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 50.–.

3. Intimazione

a:

–a;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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