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Decisione

16.2008.67

Contratto di compravendita - legittimazione passiva - valutazione secondo le cirsostanze del caso concreto

31 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che la

legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che

determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata

persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di cau­sa

(DTF 126 II 63 consid. 1) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda

senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa;

che in

tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato

contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia

parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato Appendice

2000/2004, n. 23 ad art. 181).

che

in concreto la conclusione del primo giudice secondo il quale tra l'istante e

la convenuta è sorto un rapporto contrattuale trova sufficiente riscontro

nelle risultanze istruttorie;

che se l'intestazione della fattura n. 1047 del 18 aprile 2006 di

complessivi fr. 4353.10 può destare perplessità poiché indirizzata a __________

(doc. A), la corrispondenza intercorsa tra le parti, e segnatamente le e-mail

indirizzate all'istante in relazione alla citata fattura (doc. D, E ed F),

Considerandi

risultano tutte essere firmate da __________ __________,

amministratore unico della società convenuta, regolarmente iscritto nel

Registro di commercio e quindi legittimato a rappresentarla;

che

tanto basta per ritenere data la legittimazione passiva della società

convenuta;

che

per quanto attiene al credito opposto in compensazione dalla convenuta, contestato

dall'istante, la sola produzione della fattura 25 aprile 2006 non basta per attestare

la sussistenza del credito di fr. 7734.70 fatto valere dalla convenuta, anche

perché per le schede ritornate il 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 3) l'istante ha

bonificato il 15 dicembre 2006 fr. 2895.62 deducendoli dalla fattura del 18

aprile 2006;

che

in tali circostanze, salvo quanto già riconosciuto dall'istante, non vi è per

la differenza alcuna prova della consistenza del credito né tantomeno del suo

riconoscimento da parte dell'istante, il timbro apposto sulla fattura della

convenuta non appartenendo all'istante e attestando unicamente il ricevimento

della merce;

che

non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo

rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 110.–

b) spese fr.

50.–

fr.

160.-

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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