16.2008.67
Contratto di compravendita - legittimazione passiva - valutazione secondo le cirsostanze del caso concreto
31 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2008.67
Data decisione, Autorità:
31.10.2008, CCC
Titolo:
Contratto di compravendita - legittimazione passiva - valutazione secondo le cirsostanze del caso concreto
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 181 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
16.2008.67
Lugano
31 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9
giugno 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 23 maggio 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia, nella causa inc. n. 109-15 (creditoria)
promossa con istanza 21 febbraio 2007 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 18 aprile 2006 la ditta CO 1 ha fornito alla __________ 59 schede di memoria
al prezzo di fr. 4353.10;
che in
seguito a reclami sulla difettosità di carte di memoria fornite in precedenza la
venditrice ha rilasciato all'acquirente una nota di credito di fr. 2877.75;
che con
istanza 21 febbraio 2007 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 1475.45 oltre interessi del
7% e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che all'udienza
dell'8 maggio 2007, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa;
che statuendo il 9 maggio 2008 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha
accolto l'istanza;
che in
accoglimento di un ricorso per cassazione del 22 maggio 2007 introdotto da RI 1
con sentenza dell'11 luglio 2007 questa Camera ha annullato la decisione appena
citata e ha rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio, previa
riconvocazione delle parti (inc. 16.__________);
che all'udienza
del 30 ottobre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha contestato la
propria legittimazione passiva, controparte contrattuale dell'istante essendo la
società __________ mentre nel merito ha opposto in compensazione un suo credito
di importo superiore a quello fatto valere in giudizio, e corrispondente al valore
delle schede di memoria difettose ritornate all'istante con sua fattura del 25
aprile 2006 di complessivi fr. 7734.70;
che statuendo
il 23 maggio 2008 il Giudice di pace, accertata la legittimazione passiva della
convenuta, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via
definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con ricorso per cassazione del 9 giugno 2008 RI 1 è insorta
contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento;
che la
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla sua legittimazione
passiva e di non aver accolto la sua eccezione di estinzione del debito per compensazione;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) non
è ammissibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che la
legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che
determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata
persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa
(DTF 126 II 63 consid. 1) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda
senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa;
che in
tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato
contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia
parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato Appendice
2000/2004, n. 23 ad art. 181).
che
in concreto la conclusione del primo giudice secondo il quale tra l'istante e
la convenuta è sorto un rapporto contrattuale trova sufficiente riscontro
nelle risultanze istruttorie;
che se l'intestazione della fattura n. 1047 del 18 aprile 2006 di
complessivi fr. 4353.10 può destare perplessità poiché indirizzata a __________
(doc. A), la corrispondenza intercorsa tra le parti, e segnatamente le e-mail
indirizzate all'istante in relazione alla citata fattura (doc. D, E ed F),
Considerandi
risultano tutte essere firmate da __________ __________,
amministratore unico della società convenuta, regolarmente iscritto nel
Registro di commercio e quindi legittimato a rappresentarla;
che
tanto basta per ritenere data la legittimazione passiva della società
convenuta;
che
per quanto attiene al credito opposto in compensazione dalla convenuta, contestato
dall'istante, la sola produzione della fattura 25 aprile 2006 non basta per attestare
la sussistenza del credito di fr. 7734.70 fatto valere dalla convenuta, anche
perché per le schede ritornate il 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 3) l'istante ha
bonificato il 15 dicembre 2006 fr. 2895.62 deducendoli dalla fattura del 18
aprile 2006;
che
in tali circostanze, salvo quanto già riconosciuto dall'istante, non vi è per
la differenza alcuna prova della consistenza del credito né tantomeno del suo
riconoscimento da parte dell'istante, il timbro apposto sulla fattura della
convenuta non appartenendo all'istante e attestando unicamente il ricevimento
della merce;
che
non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo
rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 110.–
b) spese fr.
50.–
fr.
160.-
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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