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Decisione

16.2008.71

Contratto di lavoro - responsabilità lavoratore - presupposti

1 dicembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 5 giugno 2007 RI 1 ha convenuto la __________ davanti al Giudice

di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 386.05

oltre

interessi del 5% dal 1° novembre 2006. All'udienza del 27

giugno 2007, indetta

per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza.

C. Statuendo

il 20 giugno 2008 il Giudice di pace, attribuita a

entrambe le parti una parte di responsabilità per il danno causato al veicolo

di un cliente, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a

versare all'istante fr. 193.–.

D. Con ricorso per

cassazione del 1° luglio 2008 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone

l'annullamento. Il ricorrente censura l'errata

applicazione da parte del primo giudice dell'art. 321e CO, nessuna

responsabilità per il danno subito dal veicolo di un cliente potendogli essere

attribuita. Il 22 luglio 2008 la convenuta ha proposto di confermare il giudizio

impugnato.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.

Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come

arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)

a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da

questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva

o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid.

5.

).

2.

Il

Giudice di pace ha rimproverato all'istante di non avere comunicato al

responsabile del garage lo stato del lavoro, donde una sua parte di

responsabilità nel danno subìto da un cliente della convenuta. Il ricorrente

censura tale conclusione rilevando di avere invano tentato in due occasioni di

mettersi in contatto telefonico con il datore di lavoro. Né egli ha potuto

sottoscrivere la cartella di lavoro poiché malato.

a) Secondo

l'art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente

o per negligenza al datore di lavoro. Questa

responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione

contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª

edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre il datore di lavoro deve dimostrare la

violazione degli obblighi contrattuali, il danno e il nesso di causalità, al

lavoratore incombe addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa

(Streiff/von Kaenel, op. cit., n.

13.

ad art. 321e CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO).

b) Nella

fattispecie, l'istante ha addotto di avere dovuto interrompere il lavoro sul

veicolo del cliente in seguito a una malattia ma di avere tentato invano di

avvisare il datore di lavoro per informarlo sullo stato di avanzamento dei

lavori. La convenuta, per contro, si è limitata a sostenere che spettava al lavoratore

verificare il fissaggio delle ruote poiché incaricato della sostituzione delle

pastiglie dei freni. Non è contestato che la sera prima che il lavoratore si

assentasse “ tutte 4 le ruote del veicolo [erano] applicate al mozzo con

l'avvitamento dei bulloni eseguito a mano. Il veicolo era sul ponte…” (replica

del 27 giugno 2007, verbali pag. 2). Ora, è possibile che il controllo finale

dell'avvitamento dei bulloni viene effettuato con il veicolo a terra e che

spettava all'istante eseguirlo, nondimeno la convenuta non ha contestato che

ciò non potuto avvenire poiché il lavoratore era assente giustificato. Per di

più, __________ C__________, responsabile del garage, ha confermato di avere

riattaccato il telefono ciò che ha impedito al lavoratore di informarlo sullo

stato d'avanzamento dei lavori e in particolare dei lavori ancora da effettuare

(v. verbale del 27 giugno 2007, pag. 2 in alto). La conclusione del primo

giudice secondo cui il lavoratore ha omesso di comunicare alla controparte lo

stato dei lavori è pertanto arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ne

discende che la convenuta non ha provato una violazione degli obblighi da parte

del lavoratore sicché nulla può essere rimproverato a quest'ultimo. Ciò posto il

ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata

applicazione dell'art. 321e CO ad opera del primo giudice, deve essere

accolto.

3.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente

integrale accoglimento dell'istanza per fr. 386.05 oltre interessi del 5% dal

1° novembre 2006 (data di esigibilità del credito salariale). Ove la convenuta

avesse già versato fr. 193.05, essa – con tutta evidenza – dovrà versare solo

la differenza.

4.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione

di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno.

La convenuta rifonderà per contro al ricorrente un'adeguata

indennità.

Per questi

motivi,

pronuncia: I. Il ricorso

per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza

20.

giugno 2007 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è accolta.

2.

Di conseguenza CO 1 è

condannata a versare a RI 1 l'importo di fr. 386.05 oltre interessi del 5% dal

1° novembre 2006.

3.

Non si prelevano tasse

o spese, la procedura essendo gratuita. CO 1 rifonderà a RI 1 un'indennità di

fr. 100.–.

II. Non si prelevano tasse o spese. CO 1 rifonderà al ricorrente un'indennità

di fr. 100.–.

III. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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