16.2008.71
Contratto di lavoro - responsabilità lavoratore - presupposti
1 dicembre 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2008.71
Data decisione, Autorità:
01.12.2008, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - responsabilità lavoratore - presupposti
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 321e CO
art. 417 cpv. 1 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2008.71
Lugano
1 dicembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°
luglio 2008 presentato da
RI 1
(rappresentato dall'PA 1 )
contro la sentenza emessa il 20 giugno 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 41-2007 (contratto
di lavoro) promossa con istanza 5 giugno 2007 nei confronti di
CO 1
(rappresentata dall'amministratore unico PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 ha lavorato come meccanico per il garage CO 1 di __________ dal 1° aprile
2005 al 17 agosto 2006, giorno in cui le parti hanno deciso di porre fine al
rapporto di lavoro. Il 31 ottobre 2006 la datrice di lavoro ha versato al
lavoratore fr. 2065.25 per le sue pretese salariali trattenendo fr. 386.05 quale
risarcimento per il danno causato dal dipendente a un veicolo di un cliente.
Fatti
B. Con
istanza del 5 giugno 2007 RI 1 ha convenuto la __________ davanti al Giudice
di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 386.05
oltre
interessi del 5% dal 1° novembre 2006. All'udienza del 27
giugno 2007, indetta
per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza.
C. Statuendo
il 20 giugno 2008 il Giudice di pace, attribuita a
entrambe le parti una parte di responsabilità per il danno causato al veicolo
di un cliente, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a
versare all'istante fr. 193.–.
D. Con ricorso per
cassazione del 1° luglio 2008 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone
l'annullamento. Il ricorrente censura l'errata
applicazione da parte del primo giudice dell'art. 321e CO, nessuna
responsabilità per il danno subito dal veicolo di un cliente potendogli essere
attribuita. Il 22 luglio 2008 la convenuta ha proposto di confermare il giudizio
impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)
a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva
o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid.
5.
).
2.
Il
Giudice di pace ha rimproverato all'istante di non avere comunicato al
responsabile del garage lo stato del lavoro, donde una sua parte di
responsabilità nel danno subìto da un cliente della convenuta. Il ricorrente
censura tale conclusione rilevando di avere invano tentato in due occasioni di
mettersi in contatto telefonico con il datore di lavoro. Né egli ha potuto
sottoscrivere la cartella di lavoro poiché malato.
a) Secondo
l'art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente
o per negligenza al datore di lavoro. Questa
responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione
contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª
edizione, n. 4 ad art. 321e CO). Mentre il datore di lavoro deve dimostrare la
violazione degli obblighi contrattuali, il danno e il nesso di causalità, al
lavoratore incombe addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa
(Streiff/von Kaenel, op. cit., n.
13.
ad art. 321e CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO).
b) Nella
fattispecie, l'istante ha addotto di avere dovuto interrompere il lavoro sul
veicolo del cliente in seguito a una malattia ma di avere tentato invano di
avvisare il datore di lavoro per informarlo sullo stato di avanzamento dei
lavori. La convenuta, per contro, si è limitata a sostenere che spettava al lavoratore
verificare il fissaggio delle ruote poiché incaricato della sostituzione delle
pastiglie dei freni. Non è contestato che la sera prima che il lavoratore si
assentasse “ tutte 4 le ruote del veicolo [erano] applicate al mozzo con
l'avvitamento dei bulloni eseguito a mano. Il veicolo era sul ponte…” (replica
del 27 giugno 2007, verbali pag. 2). Ora, è possibile che il controllo finale
dell'avvitamento dei bulloni viene effettuato con il veicolo a terra e che
spettava all'istante eseguirlo, nondimeno la convenuta non ha contestato che
ciò non potuto avvenire poiché il lavoratore era assente giustificato. Per di
più, __________ C__________, responsabile del garage, ha confermato di avere
riattaccato il telefono ciò che ha impedito al lavoratore di informarlo sullo
stato d'avanzamento dei lavori e in particolare dei lavori ancora da effettuare
(v. verbale del 27 giugno 2007, pag. 2 in alto). La conclusione del primo
giudice secondo cui il lavoratore ha omesso di comunicare alla controparte lo
stato dei lavori è pertanto arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ne
discende che la convenuta non ha provato una violazione degli obblighi da parte
del lavoratore sicché nulla può essere rimproverato a quest'ultimo. Ciò posto il
ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata
applicazione dell'art. 321e CO ad opera del primo giudice, deve essere
accolto.
3.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente
integrale accoglimento dell'istanza per fr. 386.05 oltre interessi del 5% dal
1° novembre 2006 (data di esigibilità del credito salariale). Ove la convenuta
avesse già versato fr. 193.05, essa – con tutta evidenza – dovrà versare solo
la differenza.
4.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione
di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno.
La convenuta rifonderà per contro al ricorrente un'adeguata
indennità.
Per questi
motivi,
pronuncia: I. Il ricorso
per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza
20.
giugno 2007 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.
L'istanza è accolta.
2.
Di conseguenza CO 1 è
condannata a versare a RI 1 l'importo di fr. 386.05 oltre interessi del 5% dal
1° novembre 2006.
3.
Non si prelevano tasse
o spese, la procedura essendo gratuita. CO 1 rifonderà a RI 1 un'indennità di
fr. 100.–.
II. Non si prelevano tasse o spese. CO 1 rifonderà al ricorrente un'indennità
di fr. 100.–.
III. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster