16.2008.75
Rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - decorrenza interessi di mora per contributi AVS
31 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2008.75
Data decisione, Autorità:
31.10.2008, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - decorrenza interessi di mora per contributi AVS
CONTRIBUTI
DECORRENZA
INTERESSI DI MORA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 4bis let. a OAVS
art. 4bis let. e OAVS
Incarto n.
16.2008.75
Lugano
31 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
luglio 2008 presentato dalla
RI 1
contro la sentenza emessa il 9 luglio 2008 dal
Pretore del Distretto di Blenio nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione
(inc. n. EF.2008.11) promossa con istanza 19 febbraio 2008 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con
istanza 19 febbraio 2008 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ha
chiesto al Pretore del Distretto di Blenio di rigettare in via
definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Blenio
notificatogli per l'incasso di fr. 2297.20 oltre interessi al 5% dal 16
giugno 2007, rivendicati per il mancato pagamento di contributi personali dal 1°
gennaio al
31 dicembre 2003;
che a
sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto una decisione
del 15 giugno 2007 della Cassa medesima, passata in
giudicato mediante attestazione 18 febbraio 2008 del Servizio incassi,
una diffida di pagamento 10 agosto 2007 e un estratto conto 18 febbraio 2008;
che all'udienza del 2
aprile 2008, indetta per il contraddittorio, nessuna parte
è comparsa;
in fatto: A.
che statuendo
il 9
luglio 2008 il Pretore ha rigettato in via definitiva l'opposizione
per fr.
2297.– oltre interessi al 5% con decorrenza dal 16 luglio
2007;
che con ricorso
per cassazione del 19 luglio 2008 la Cassa
cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, basandosi sul titolo di cassazione di
cui all'art. 327 lett. g CPC, insorge contro il predetto giudizio chiedendo
che gli
interessi di mora decorrano già dal 16 giugno 2007;
che il
convenuto non ha presentato osservazioni;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett.
g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che con il
ricorso la creditrice produce per la prima volta una fattura 15
giugno 2007, denominata “Conguaglio contributi personali” e indicata quale doc.
C, con cui è stato fissato al contribuente un termine di pagamento di 30 giorni;
in diritto: 1.
che la
predetta fattura deve essere estromessa dall'incarto in virtù
dell'art. 321 cpv. 1 Giusta
l'art. 327 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;g CPC una sentenza del Pretore o
del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata
una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un
principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile
con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della
legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
che
secondo l'art. 41bis
lett. a OAVS le persone tenute a pagare i contributi, devono
pagare gli interessi di mora dalla scadenza dei 30 giorni dal termine di
pagamento;
che,
nondimeno, per l'art. 41bis lett. e OAVS le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati
a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano
entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,
devono pagare gli interessi di mora a partire da tale fatturazione;
che, avendo
omesso di presentare in prima sede la fattura del 15 giugno 2007, la
decisione del primo giudice di far decorrere gli interessi di mora dal 16 luglio
Fatti
2007
così come previsto dall'art. 41 bis cpv. 1 lett. a OAVS non appare
arbitraria;
che non avendo evidenziato
nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.
327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si pone problema di ripetibili il convenuto non avendo presentato
osservazioni al ricorso.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipati
dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
Considerandi
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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