16.2008.85
Contratto abbonamento telefonico - contestazione tardiva
9 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2008.85
Data decisione, Autorità:
09.10.2008, CCC
Titolo:
Contratto abbonamento telefonico - contestazione tardiva
CONTESTAZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
16.2008.85
Lugano
9 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°
settembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa l'11 luglio 2008 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa inc. n. IU.2007.319
(creditoria) promossa con istanza 23 novembre 2007 da
CO 1 a
(patrocinata PA
1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 23 novembre 2007 CO 1 ha
convenuto CO 1 davanti al Pretore di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento
di fr. 6227.60 oltre interessi del 5% dal 5 novembre 2002 e il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE n. __________ dell'UE
di Lugano;
che tale
importo corrisponde al saldo degli scoperti per l'uso di due collegamenti Natel
per il periodo da ottobre 2001 a luglio 2002 oltre alle spese esecutive, rivendicato
sulla base di contratti concernenti l'utilizzazione di servizi nell'ambito
della comunicazione mobile sottoscritti dalle parti il 28 novembre e il 29 novembre
2000;
che
all'udienza dell'8 aprile 2008, indetta per la discussione, la convenuta, sollevata
l'eccezione di prescrizione del credito, ha proposto di respingere l'istanza contestando
la mancanza dei tabulati a dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei due collegamenti
telefonici;
che
statuendo l'11 luglio 2008 il Pretore, richiamato uno scritto 23 dicembre 2001
con cui la convenuta aveva accettato il pagamento rateale dello scoperto sull'utilizzo
del collegamento telefonico n. __________ a quel tempo di fr. 5742.60 e per il
quale l'istante procede per fr. 3587.60 oltre interessi del 5% dal 5 novembre
2002, ha accolto l'istanza limitatamente a quest'importo, mentre ha respinto l'ulteriore
pretesa riferita all'altro collegamento poiché non comprovata;
che
il 1° settembre 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
in diritto: che
la ricorrente contesta la validità del riconoscimento di debito del 23 dicembre
Fatti
2001 (doc. L) in quanto da lei non validamente sottoscritto;
che la
censura, sollevata per la prima volta in questa sede, non può essere esaminata,
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in seconda sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che,
infatti, davanti al Pretore la convenuta ha unicamente affermato che il citato
accordo “era condizionato alla presentazione da parte dell'istante dei tabulati
relativi alle telefonate in questione e ciò entro il termine di un mese”,
condizione per altro non menzionata sul citato documento e dunque non provata;
che
su questo punto il ricorso si rivela pertanto irricevibile;
che,
Considerandi
per quanto attiene alla decorrenza degli interessi di mora, la ricorrente non sostanzia
alcuna censura d'arbitrio;
che,
comunque sia, essa è sprovvista di fondamento giacché dal noto accordo del 23
dicembre 2001, si evince che in caso di mancato pagamento di una delle rate
previste l'intero credito sarebbe divenuto esigibile, ovvero, in concreto dal 5
novembre 2002 (doc. D);
che
in merito alla “mancata assegnazione di nessun tipo di risarcimento per i danni
subiti per l'emissione di diversi precetti”, la pretesa è nuova, e dunque
irricevibile (at. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la convenuta davanti al Pretore non
avendo rivendicato alcunché;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di indennità, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri processuali, di complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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