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Decisione

16.2008.85

Contratto abbonamento telefonico - contestazione tardiva

9 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2001 (doc. L) in quanto da lei non validamente sottoscritto;

che la

censura, sollevata per la prima volta in questa sede, non può essere esaminata,

l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in seconda sede

nuovi fatti, prove o eccezioni;

che,

infatti, davanti al Pretore la convenuta ha unicamente affermato che il citato

accordo “era condizionato alla presentazione da parte dell'istante dei tabulati

relativi alle telefonate in questione e ciò entro il termine di un mese”,

condizione per altro non menzionata sul citato documento e dunque non provata;

che

su questo punto il ricorso si rivela pertanto irricevibile;

che,

Considerandi

per quanto attiene alla decorrenza degli interessi di mora, la ricorrente non sostanzia

alcuna censura d'arbitrio;

che,

comunque sia, essa è sprovvista di fondamento giacché dal noto accordo del 23

dicembre 2001, si evince che in caso di mancato pagamento di una delle rate

previste l'intero credito sarebbe divenuto esigibile, ovvero, in concreto dal 5

novembre 2002 (doc. D);

che

in merito alla “mancata assegnazione di nessun tipo di risarcimento per i danni

subiti per l'emissione di diversi precetti”, la pretesa è nuova, e dunque

irricevibile (at. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la convenuta davanti al Pretore non

avendo rivendicato alcunché;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di indennità, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese

anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri processuali, di complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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