16.2008.87
Contratto per creazione logo e sito internet - inadempienza - irricevibilità della contestazione sollevata per la prima volta in cassazione
9 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2008.87
Data decisione, Autorità:
09.10.2008, CCC
Titolo:
Contratto per creazione logo e sito internet - inadempienza - irricevibilità della contestazione sollevata per la prima volta in cassazione
INADEMPIMENTO
RESPONSABILI TÀ DEL DATORE DI LAVORO
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 327 let. g CPC-TI
Incarto n.
16.2008.87
Lugano
9 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4
settembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 28 luglio 2008 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa inc. n. IU.2006.86
promossa con istanza 16 marzo 2006 da
CO 1
(patrocinata dall'
PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 18 dicembre 2003 RI 1, gerente dell'Hotel __________, ha concluso con la
società CO 1, attiva in particolare nel settore della grafica e della realizzazione di siti internet, un contratto avente per
oggetto la progettazione da parte di quest'ultima del logo dell'albergo e la realizzazione
di un sito internet;
che con
istanza del 16 marzo 2006 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la consegna del logo da questa
creato in formato TIF, prestazione dalla stessa regolarmente pagata;
che all'udienza
del 1° marzo 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza e in via riconvenzionale ha fatto valere una pretesa di fr. 5376.– di
cui fr. 4686.- per le proprie prestazioni in relazione alla creazione del sito
internet dell'albergo, e fr. 690.- a titolo di risarcimento per violazione dei
diritti d'autore da parte dell'istante, domande di cui l'istante ha chiesto la
reiezione;
che
statuendo il 28 luglio 2008 il Pretore, accertato il diritto dell'istante all'utilizzo
del logo regolarmente pagato e all'ottenimento del medesimo in formato TIF, ha ordinato alla convenuta di consegnare il formato
TIF del logo dell'albergo;
che in
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, RI 1 è stata obbligata a
versare alla convenuta fr. 4686.– oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2007;
che con
ricorso per cassazione 4 settembre 2008 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio per ottenere la reiezione della domanda riconvenzionale;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
in diritto: che secondo l'art.
Fatti
327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che il
Pretore ha obbligato l'istante a versare alla convenuta
fr.
4686.– corrispondenti al valore del lavoro
effettivamente svolto dalla convenuta per la creazione del sito internet dell'albergo
dell'istante, prestazione che non ha potuto essere ultimata in seguito alle
inadempienze dell'istante che non aveva dato seguito alle sue richieste, in
particolare alla conclusione di un contratto hosting;
che la
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver ritenuto provata la richiesta della
convenuta di concludere un contratto Web hosting;
che essa,
in particolare, sostiene di non aver mai ricevuto una richiesta in tal senso,
non avendo in particolare mai visto lo scritto 2 marzo 2005 della convenuta (doc.
5);
che la
contestazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale
irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in
seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che,
Considerandi
comunque sia, tale contestazione sarebbe irrilevante;
che il
primo giudice, oltre alla mancata conclusione del citato contratto, ha rimproverato
all'interessata di non avere fornito alla convenuta dati e documentazione;
che, al
riguardo, __________ ha dichiarato, senza contestazioni da parte della ricorrente,
“che il sito internet non fu
portato a termine in quanto da parte mia aspettavo ancora dei contenuti che dovevano essere forniti dalla
convenuta, la quale doveva riceverli dal cliente”, per
poi soggiungere che “questo [il contratto hosting] non era la cosa più importante
nella sequenza degli eventi per terminare il sito” (deposizione
del 25 maggio 2007);
che in
circostanze del genere l'accertamento del primo giudice secondo cui il ritardo
nella consegna dell'opera deve essere accollato a RI 1 non può ritenersi
manifestamente insostenibile, ovvero arbitrario;
che ciò
posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, la censura
d'arbitrio potendo peraltro riferirsi solo alla decisione impugnata nel suo
risultato e non nei motivi che ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14
ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;
Dispositivo
Per questi motivi
in applicazione
analogica dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, di complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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