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Decisione

16.2008.87

Contratto per creazione logo e sito internet - inadempienza - irricevibilità della contestazione sollevata per la prima volta in cassazione

9 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove;

che il

Pretore ha obbligato l'istante a versare alla convenuta

fr.

4686.– corrispondenti al valore del lavoro

effettivamente svolto dalla convenuta per la creazione del sito internet dell'albergo

dell'istante, prestazione che non ha potuto essere ultimata in seguito alle

inadempienze dell'istante che non aveva dato seguito alle sue richieste, in

particolare alla conclusione di un contratto hosting;

che la

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver ritenuto provata la richiesta della

convenuta di concludere un contratto Web hosting;

che essa,

in particolare, sostiene di non aver mai ricevuto una richiesta in tal senso,

non avendo in particolare mai visto lo scritto 2 marzo 2005 della convenuta (doc.

5);

che la

contestazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale

irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in

seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;

che,

Considerandi

comunque sia, tale contestazione sarebbe irrilevante;

che il

primo giudice, oltre alla mancata conclusione del citato contratto, ha rimproverato

all'interessata di non avere fornito alla convenuta dati e documentazione;

che, al

riguardo, __________ ha dichiarato, senza contestazioni da parte della ricorrente,

“che il sito internet non fu

portato a termine in quanto da parte mia aspettavo ancora dei contenuti che dovevano essere forniti dalla

convenuta, la quale doveva riceverli dal cliente”, per

poi soggiungere che “questo [il contratto hosting] non era la cosa più importante

nella sequenza degli eventi per terminare il sito” (deposizione

del 25 maggio 2007);

che in

circostanze del genere l'accertamento del primo giudice secondo cui il ritardo

nella consegna dell'opera deve essere accollato a RI 1 non può ritenersi

manifestamente insostenibile, ovvero arbitrario;

che ciò

posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, la censura

d'arbitrio potendo peraltro riferirsi solo alla decisione impugnata nel suo

risultato e non nei motivi che ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14

ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone

problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione

analogica dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, di complessivi fr. 100.–, già anticipati dalla

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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