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Decisione

16.2008.90

Contratto di compravendita - contratto leasing - cessione di credito - forma e contenuto - legittimazione delle parti

9 gennaio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 9 marzo 2006 Garage CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 5901.40 oltre

interessi del 7% dal 7 dicembre 2005 e spese. Il 7 aprile 2006 RI 1 ha

denunciato la lite ad A__________ __________. All'udienza dell'11 maggio 2006,

indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza

sostenendo di aver agito solo in qualità di prestanome di A__________ __________,

già venditore dell'istante. Essa ha altresì contestato la legittimazione attiva

dell'istante con la quale non sussiste alcun contratto, così come il fatto per

quest'ultima di aver subìto un danno. Statuendo il 27 aprile 2007 in luogo e vece del Pretore il

Segretario assessore ha accolto l'istanza. Adita dalla convenuta, questa Camera

con sentenza del 21 maggio 2007 ha annullato la sentenza impugnata e rinviato

gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 16. 2007.41).

C. Statuendo nuovamente il 2 settembre 2008 il Pretore, accertata la validità del contratto di leasing e della relativa

compravendita così come la presenza nel contratto di acquisto sottoscritto

dalla G__________ con l'istante di una valida cessione di credito in favore di

quest'ultima per l'importo rivendicato, ha accolto

l'istanza e ha obbligato RI 1 a versare alla CO 1 fr. 5901.40 oltre interessi

del 5% dal 23 gennaio 2006.

D. Con

ricorso per cassazione del 21 maggio 2007 (recte: 12 settembre 2008) RI 1 è

insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del

titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera

al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente

applicato il diritto, ammettendo la legittimazione attiva dell'istante nonostante

la stessa non fosse al beneficio di una valida cessione di credito da parte

della G__________. Essa si duole inoltre della mancata

applicazione delle norme sulla compravendita a rate, in virtù delle quali l'istante

avrebbe perso il diritto al pagamento dell'acconto. Con decreto del 17 settembre 2008 il presidente di questa Camera ha concesso al

ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2008 la

controparte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

2.

Il

Pretore, premesso che spettava all'istante la prova della cessione di diritti

spettanti alla società leasing, ha accertato che dal contratto stipulato tra la

G__________ __________ __________ e CO 1 risultava la chiara volontà della

prima di cedere alla seconda quanto versato come prima rata di leasing, di

acconto del leasing e della cauzione, e ciò a saldo parziale del prezzo di

compravendita, donde la legittimazione attiva dell'istante. Egli ha poi soggiunto

che accordi interni tra la convenuta e A__________ __________ erano sconosciuti

all'istante sicché non potevano esserle opposti quale eccezione al pagamento

del credito cedutole. Il Pretore ha infine negato che il contratto di leasing

fosse annullabile o nullo.

3.

La

ricorrente ritiene errato il giudizio impugnato poiché il primo giudice ha arbitrariamente

ammesso l'esistenza di una cessione di credito in favore dell'istante da parte

della società di leasing e quindi la sua legittimazione attiva. Rileva che la

cessione è prevista nel contratto di compravendita dell'autovettura stipulato

tra l'istante e la società leasing al quale essa non era parte tant'è che ne è

venuta a conoscenza solo durante la causa. Soggiunge che anche il testo della

cessione depone contro la volontà di pattuire una cessione di credito giacché

la clausola contenuta nel contratto regola il rapporto tra la società leasing e

il fornitore del veicolo esclusivamente nella funzione di quest'ultimo quale

ausiliario di consegna del veicolo. Inoltre è espressamente fissato un obbligo

a carico del fornitore del veicolo di consegnare il medesimo dietro ricezione

della prima rata di leasing, del pagamento in acconto del leasing e della

cauzione. Per la ricorrente, il Pretore ha quindi arbitrariamente interpretato

la volontà delle parti in relazione alla cessione di credito.

4.

a) La legittimazione delle parti –

attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio

in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi). Munito di legittimazione

attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso

che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare

della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani,

Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17).

b)

Secondo l'art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo

credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la

convenzione o la natura del rapporto giuridico. La cessione di credito è un

contratto tra cedente e cessionario sulla base del quale il primo dispone a

favore del secondo di un credito contro un terzo, di modo che il cessionario

diviene creditore al posto del cedente (Girsberger

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª ed., n. 15 e 16 ad art. 164). Il

documento di cessione per essere valido deve essere sottoscritto dal cedente (Girsberger , op. cit., n. 17 ad art.

165), inoltre dal suo testo deve risultare il contenuto essenziale della

cessione, in particolare il credito da cedere, che deve essere determinato o

sufficientemente determinabile, e la volontà del cedente di trasferire il suo

credito al cessionario che diventa quindi creditore del credito ceduto (Girsberger , op. cit., n. 19 e 46 ad

art. 164; Probst in:

Commentaire Romand, Code des Obligations, Basilea 2003, n. 5 ad art. 165).

c) In concreto l'istante fonda la titolarità del suo credito sulla

clausola n. 3 contenuta nel contratto di acquisto della nota autovettura da lei

stessa sottoscritto con la società di leasing G__________ del seguente tenore:

Il fornitore del veicolo può consegnare il

veicolo all'assuntore del leasing solo contro pagamento della 1a

rata di leasing, del pagamento in acconto del leasing e della cauzione. Questi

importi saranno bonificati sulla fattura. (doc. D)

d) Ora,

l'interpretazione del primo giudice che ha dedotto dal tenore della

predetta clausola l'esistenza di una valida cessione di credito in favore

dell'istante è arbitraria. Dalla stessa si può solo dedurre

l'impegno assunto dall'istante nei confronti della G__________, di consegnare

all'assuntore del leasing il veicolo solo dopo avere incassato da quest’ultimo la

prima rata di leasing, l'acconto del leasing così come la cauzione e che di

tali importi se ne sarebbe tenuto conto nella fattura. Ciò è per altro

confermato da S__________ __________, secondo cui “noi riceviamo sempre in

contanti il primo acconto, la prima rata di leasing e la cauzione che poi

scaliamo dalla fattura della banca” (deposizione del 29 maggio 2006, verbali pag.

4).

Certo,

una dichiarazione di cessione non necessita dell'uso di termini tecnici (cessione

o cede) essendo sufficiente qualsiasi espressione che manifesta

chiaramente la volontà del cedente di cedere un credito al cessionario (DTF 105

II 84 consid. 2; Probst , op.

cit., n. 2 ad art. 165), tuttavia in concreto dal tenore della nota clausola

non è ravvisabile una chiara volontà dell'acquirente di trasferire il suo credito al venditore. Che poi “per prassi quando una

banca nell'ambito di un contratto leasing acquista un veicolo, il locatore corrisponda

a noi l'anticipo, la prima mensilità e la cauzione” e che “la banca ha corrisposto

la differenza pattuita nel contratto dedotte le somme di cui ho detto prima e

questo al momento della trasmissione del contratto leasing” (interrogatorio

formale di T__________ __________ del 12 luglio 2006, risposta n. 1 e 2), nulla

muta al fatto che l'incasso avviene in nome e per conto dell'acquirente mentre

successivi accordi interni non sono opponibili al fruitore del leasing. Ne

discende che in mancanza di una valida cessione di credito l'istante

non dispone di alcun titolo per agire nei confronti della convenuta.

5.

Ciò

posto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria

valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice e conseguente

errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere accolto. Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente

reiezione dell'istanza.

6.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà

alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

L'esito del ricorso impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri e le

ripetibili di primo grado, che segue identica sorte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto, di conseguenza la sentenza 2 settembre 2008

del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal

seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese, da anticipare dalla parte

istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr.

500.– per ripetibili.

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 380.–

b) spese fr.

50.–

fr.

430.-

già

anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà a RI 1

fr. 500.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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