16.2008.90
Contratto di compravendita - contratto leasing - cessione di credito - forma e contenuto - legittimazione delle parti
9 gennaio 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2008.90
Data decisione, Autorità:
09.01.2009, CCC
Titolo:
Contratto di compravendita - contratto leasing - cessione di credito - forma e contenuto - legittimazione delle parti
CESSIONE DI CREDITO
LEGITTIMAZIONE
art. 164 CO
art. 165 CO
Incarto n.
16.2008.90
Lugano
9 gennaio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21
maggio 2007 (recte: 12 settembre 2008) presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1
contro la sentenza emessa il 2 settembre 2008 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa IU.2008.201 promossa
con istanza 9 marzo 2006 da
CO 1
(patrocinata dall'
PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
16 agosto 2005 RI 1 ha acquistato dal Garage CO 1 di __________ un veicolo Opel
Tigra 1.8 Cosmo, al quale ha successivamente rinunciato optando per un modello
Speed-ster 2.2 acquistato sottoscrivendo il 25 novembre 2005 un
contratto di leasing con __________ SA (G__________). Il 18 dicembre successivo questa società ha
disdetto il contratto rinunciando nel contempo al ritiro dell'autovettura. Il
veicolo è stato poi venduto il 7 dicembre 2005 alla G__________
la quale ha però trattenuto dal prezzo di compravendita
fr. 5901.40, corrispondenti all'acconto previsto dal
contratto di leasing, alla prima rata e alla cauzione.
Fatti
B. Con
istanza del 9 marzo 2006 Garage CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 5901.40 oltre
interessi del 7% dal 7 dicembre 2005 e spese. Il 7 aprile 2006 RI 1 ha
denunciato la lite ad A__________ __________. All'udienza dell'11 maggio 2006,
indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza
sostenendo di aver agito solo in qualità di prestanome di A__________ __________,
già venditore dell'istante. Essa ha altresì contestato la legittimazione attiva
dell'istante con la quale non sussiste alcun contratto, così come il fatto per
quest'ultima di aver subìto un danno. Statuendo il 27 aprile 2007 in luogo e vece del Pretore il
Segretario assessore ha accolto l'istanza. Adita dalla convenuta, questa Camera
con sentenza del 21 maggio 2007 ha annullato la sentenza impugnata e rinviato
gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 16. 2007.41).
C. Statuendo nuovamente il 2 settembre 2008 il Pretore, accertata la validità del contratto di leasing e della relativa
compravendita così come la presenza nel contratto di acquisto sottoscritto
dalla G__________ con l'istante di una valida cessione di credito in favore di
quest'ultima per l'importo rivendicato, ha accolto
l'istanza e ha obbligato RI 1 a versare alla CO 1 fr. 5901.40 oltre interessi
del 5% dal 23 gennaio 2006.
D. Con
ricorso per cassazione del 21 maggio 2007 (recte: 12 settembre 2008) RI 1 è
insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente
applicato il diritto, ammettendo la legittimazione attiva dell'istante nonostante
la stessa non fosse al beneficio di una valida cessione di credito da parte
della G__________. Essa si duole inoltre della mancata
applicazione delle norme sulla compravendita a rate, in virtù delle quali l'istante
avrebbe perso il diritto al pagamento dell'acconto. Con decreto del 17 settembre 2008 il presidente di questa Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2008 la
controparte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
2.
Il
Pretore, premesso che spettava all'istante la prova della cessione di diritti
spettanti alla società leasing, ha accertato che dal contratto stipulato tra la
G__________ __________ __________ e CO 1 risultava la chiara volontà della
prima di cedere alla seconda quanto versato come prima rata di leasing, di
acconto del leasing e della cauzione, e ciò a saldo parziale del prezzo di
compravendita, donde la legittimazione attiva dell'istante. Egli ha poi soggiunto
che accordi interni tra la convenuta e A__________ __________ erano sconosciuti
all'istante sicché non potevano esserle opposti quale eccezione al pagamento
del credito cedutole. Il Pretore ha infine negato che il contratto di leasing
fosse annullabile o nullo.
3.
La
ricorrente ritiene errato il giudizio impugnato poiché il primo giudice ha arbitrariamente
ammesso l'esistenza di una cessione di credito in favore dell'istante da parte
della società di leasing e quindi la sua legittimazione attiva. Rileva che la
cessione è prevista nel contratto di compravendita dell'autovettura stipulato
tra l'istante e la società leasing al quale essa non era parte tant'è che ne è
venuta a conoscenza solo durante la causa. Soggiunge che anche il testo della
cessione depone contro la volontà di pattuire una cessione di credito giacché
la clausola contenuta nel contratto regola il rapporto tra la società leasing e
il fornitore del veicolo esclusivamente nella funzione di quest'ultimo quale
ausiliario di consegna del veicolo. Inoltre è espressamente fissato un obbligo
a carico del fornitore del veicolo di consegnare il medesimo dietro ricezione
della prima rata di leasing, del pagamento in acconto del leasing e della
cauzione. Per la ricorrente, il Pretore ha quindi arbitrariamente interpretato
la volontà delle parti in relazione alla cessione di credito.
4.
a) La legittimazione delle parti –
attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio
in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi). Munito di legittimazione
attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso
che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare
della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17).
b)
Secondo l'art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo
credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la
convenzione o la natura del rapporto giuridico. La cessione di credito è un
contratto tra cedente e cessionario sulla base del quale il primo dispone a
favore del secondo di un credito contro un terzo, di modo che il cessionario
diviene creditore al posto del cedente (Girsberger
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª ed., n. 15 e 16 ad art. 164). Il
documento di cessione per essere valido deve essere sottoscritto dal cedente (Girsberger , op. cit., n. 17 ad art.
165), inoltre dal suo testo deve risultare il contenuto essenziale della
cessione, in particolare il credito da cedere, che deve essere determinato o
sufficientemente determinabile, e la volontà del cedente di trasferire il suo
credito al cessionario che diventa quindi creditore del credito ceduto (Girsberger , op. cit., n. 19 e 46 ad
art. 164; Probst in:
Commentaire Romand, Code des Obligations, Basilea 2003, n. 5 ad art. 165).
c) In concreto l'istante fonda la titolarità del suo credito sulla
clausola n. 3 contenuta nel contratto di acquisto della nota autovettura da lei
stessa sottoscritto con la società di leasing G__________ del seguente tenore:
Il fornitore del veicolo può consegnare il
veicolo all'assuntore del leasing solo contro pagamento della 1a
rata di leasing, del pagamento in acconto del leasing e della cauzione. Questi
importi saranno bonificati sulla fattura. (doc. D)
d) Ora,
l'interpretazione del primo giudice che ha dedotto dal tenore della
predetta clausola l'esistenza di una valida cessione di credito in favore
dell'istante è arbitraria. Dalla stessa si può solo dedurre
l'impegno assunto dall'istante nei confronti della G__________, di consegnare
all'assuntore del leasing il veicolo solo dopo avere incassato da quest’ultimo la
prima rata di leasing, l'acconto del leasing così come la cauzione e che di
tali importi se ne sarebbe tenuto conto nella fattura. Ciò è per altro
confermato da S__________ __________, secondo cui “noi riceviamo sempre in
contanti il primo acconto, la prima rata di leasing e la cauzione che poi
scaliamo dalla fattura della banca” (deposizione del 29 maggio 2006, verbali pag.
4).
Certo,
una dichiarazione di cessione non necessita dell'uso di termini tecnici (cessione
o cede) essendo sufficiente qualsiasi espressione che manifesta
chiaramente la volontà del cedente di cedere un credito al cessionario (DTF 105
II 84 consid. 2; Probst , op.
cit., n. 2 ad art. 165), tuttavia in concreto dal tenore della nota clausola
non è ravvisabile una chiara volontà dell'acquirente di trasferire il suo credito al venditore. Che poi “per prassi quando una
banca nell'ambito di un contratto leasing acquista un veicolo, il locatore corrisponda
a noi l'anticipo, la prima mensilità e la cauzione” e che “la banca ha corrisposto
la differenza pattuita nel contratto dedotte le somme di cui ho detto prima e
questo al momento della trasmissione del contratto leasing” (interrogatorio
formale di T__________ __________ del 12 luglio 2006, risposta n. 1 e 2), nulla
muta al fatto che l'incasso avviene in nome e per conto dell'acquirente mentre
successivi accordi interni non sono opponibili al fruitore del leasing. Ne
discende che in mancanza di una valida cessione di credito l'istante
non dispone di alcun titolo per agire nei confronti della convenuta.
5.
Ciò
posto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria
valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice e conseguente
errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere accolto. Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente
reiezione dell'istanza.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà
alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
L'esito del ricorso impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri e le
ripetibili di primo grado, che segue identica sorte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto, di conseguenza la sentenza 2 settembre 2008
del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese, da anticipare dalla parte
istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr.
500.– per ripetibili.
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 380.–
b) spese fr.
50.–
fr.
430.-
già
anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà a RI 1
fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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