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Decisione

16.2008.92

Contratto di mandato - prestazioni legali - ricevibilità del ricorso - nullità del ricorso che ripropone contestazioni sullo svolgimento del mandato

9 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno

descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che in

concreto il contenuto dello scritto 12 settembre 2008 del ricorrente non supera

la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore

sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di

norme di diritto, in particolare delle norme sul mandato e sugli obblighi del

mandatario, il ricorrente si limita a riproporre le proprie contestazioni in

merito alle modalità del mandato svolto dal legale, questioni che il primo

giudice ha dettagliatamente esaminato respingendole;

che in

Considerandi

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo

(art. 148 cpv. 2 CPC), il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni

giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è inammissibile.

2. Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

__________.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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