16.2008.92
Contratto di mandato - prestazioni legali - ricevibilità del ricorso - nullità del ricorso che ripropone contestazioni sullo svolgimento del mandato
9 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2008.92
Data decisione, Autorità:
09.10.2008, CCC
Titolo:
Contratto di mandato - prestazioni legali - ricevibilità del ricorso - nullità del ricorso che ripropone contestazioni sullo svolgimento del mandato
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2008.92
Lugano
9 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
settembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 25 agosto 2008 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa inc. n. IU.2007.39
(mandato) promossa con istanza 21 dicembre 2007 dagli
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 21 dicembre 2007 gli avvocati CO 1 hanno convenuto RI 1 davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr.
4330.50 oltre accessori così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione
da questi interposta al PE n__________dell'UEF di Locarno, rivendicati a saldo
di una nota professionale emessa il 5 luglio 2007 per loro prestazioni professionali;
che
all'udienza del 28 febbraio 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza contestando, in particolare, la corretta
esecuzione del mandato così come il dispendio orario esposto;
che
statuendo il 29 aprile 2008 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore, negata la legittimazione attiva dell'avv.
CO
2, il mandato essendo stato svolto solo dall'avv. CO 1, ha parzialmente accolto
l'istanza obbligando RI 1 a versare fr. 4200.20 oltre interessi del 5% dal 5 agosto
2007 e pronunciando il rigetto dell'opposizione;
che
il 28 luglio 2008, in esito a un ricorso per cassazione presentato il 22 maggio
2008 da RI 1, questa Camera ha annullato la sentenza impugnata e rinviato
gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 16. __________);
che
statuendo nuovamente il 25 agosto 2008 il Pretore, riprendendo le medesime
motivazioni del precedente giudizio, ha obbligato RI 1 a versare all'avvocato CO
1 fr. 4200.20 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2007, pronunciando inoltre il
rigetto dell'opposizione;
che con ricorso per cassazione del 12 settembre 2008 RI 1 è insorto
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione.
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve
contenere – pena la nullità (cpv. 3) – le domande di ricorso così come i motivi
Fatti
di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno
descrivendo) il motivo di cassazione invocato;
che in
concreto il contenuto dello scritto 12 settembre 2008 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di
norme di diritto, in particolare delle norme sul mandato e sugli obblighi del
mandatario, il ricorrente si limita a riproporre le proprie contestazioni in
merito alle modalità del mandato svolto dal legale, questioni che il primo
giudice ha dettagliatamente esaminato respingendole;
che in
Considerandi
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo
(art. 148 cpv. 2 CPC), il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni
giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è inammissibile.
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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