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Decisione

16.2008.93

Rigetto definitivo - decisione di multa quale titolo esecutivo - contestazione della multa non proponibile nella procedura di rigetto -obbligo di allestire il verbale d'udienza

30 settembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di un valido titolo esecutivo – qual'è pacificamente la risoluzione di multa

prodotta dall'istante (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF) – l'escusso può

opporre unicamente le eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato

prorogato oppure che il credito è prescritto, eccezioni neppure prospettate in

concreto;

che,

per contro, le contestazioni in relazione all'infrazione come tale, ovvero il

fatto di sapere se il proprietario del fondo avesse autorizzato la ricorrente a

utilizzare il suo fondo come posteggio, esulano dalla presente procedura ma

dovevano se del caso essere proposte davanti all'autorità amministrativa

indicata nel decreto di contravvenzione;

che

in circostanze del genere il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il

termine essendo di 10 giorni dalla notifica della decisione), non ha

Considerandi

evidenziato nessun motivo di cassazione e deve essere respinto;

che

quale chiosa si impone ricordare al giudice di pace l'obbligo di allestire un

verbale d'udienza (art. 298 CPC) dal quale risultino, ancorché in modo

succinto, le allegazioni e le contestazioni delle parti;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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