16.2008.93
Rigetto definitivo - decisione di multa quale titolo esecutivo - contestazione della multa non proponibile nella procedura di rigetto -obbligo di allestire il verbale d'udienza
30 settembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2008.93
Data decisione, Autorità:
30.09.2008, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - decisione di multa quale titolo esecutivo - contestazione della multa non proponibile nella procedura di rigetto -obbligo di allestire il verbale d'udienza
ECCEZIONI
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
VERBALE
art. 298 CPC-TI
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2008.93
Lugano
30 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8
aprile 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 18 marzo 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione (inc. n. 08/26/S) promossa con istanza 27 febbraio
2008 dallo
CO 1
(rappresentato RA
1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 27 febbraio 2008 Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio
esazione e condoni, ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Capriasca, il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________
dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 80.–;
che tale
importo corrisponde a una multa inflitta con risoluzione 16 marzo 2007 della
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, per l'uso illecito di un fondo
privato a scopo di posteggio di veicoli;
che
all'udienza del 14 marzo 2008, indetta per il contraddittorio la convenuta ha
proposto di respingere l'istanza;
che
statuendo il 18 marzo 2008 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza;
che
con scritto 8 aprile 2008 RI 1 è insorta a questa Camera contro il predetto
giudizio;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
in diritto: che
trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, a fronte
Fatti
di un valido titolo esecutivo – qual'è pacificamente la risoluzione di multa
prodotta dall'istante (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF) – l'escusso può
opporre unicamente le eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero che
dopo la sentenza il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato
prorogato oppure che il credito è prescritto, eccezioni neppure prospettate in
concreto;
che,
per contro, le contestazioni in relazione all'infrazione come tale, ovvero il
fatto di sapere se il proprietario del fondo avesse autorizzato la ricorrente a
utilizzare il suo fondo come posteggio, esulano dalla presente procedura ma
dovevano se del caso essere proposte davanti all'autorità amministrativa
indicata nel decreto di contravvenzione;
che
in circostanze del genere il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il
termine essendo di 10 giorni dalla notifica della decisione), non ha
Considerandi
evidenziato nessun motivo di cassazione e deve essere respinto;
che
quale chiosa si impone ricordare al giudice di pace l'obbligo di allestire un
verbale d'udienza (art. 298 CPC) dal quale risultino, ancorché in modo
succinto, le allegazioni e le contestazioni delle parti;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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