16.2008.94
Rigetto definitivo - decreto supercautelare quale titolo esecutivo - eccezione di estinzione del debito per compensazione - compensazione possibile se il debitore paga voci del fabbisogno del creditor
24 ottobre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2008.94
Data decisione, Autorità:
24.10.2008, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - decreto supercautelare quale titolo esecutivo - eccezione di estinzione del debito per compensazione - compensazione possibile se il debitore paga voci del fabbisogno del creditore - prova della compensazione
COMPENSAZIONE
ESTINZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 310 cpv. 4 let. a CPC-TI
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2008.94
Lugano
24 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29
settembre 2008 presentato da
RI 1
(patrocinato
dall' RA 1)
contro la sentenza emessa il 17 settembre 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella procedura sommaria di rigetto
dell'opposizione (inc. n. 58/2008) promossa con istanza 18 luglio 2008 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di una procedura di protezione dell'unione coniugale, con decreto supercautelare
del 12 febbraio 2008 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
obbligato RI 1 a versare dal 1° marzo 2008 un contributo alimentare di fr.
4000.– mensili per la moglie __________, di fr. 1585.– per il figlio __________
e fr. 1285.– per la figlia __________ (assegni familiari compresi).
B. Con
istanza 18 luglio 2008 CO 1 ha chiesto al giudice di pace del Circolo di Riva
San Vitale il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da RI 1 ai
PE n. __________dell'UEF di Mendrisio notificatigli per l'incasso di
complessivi fr. 1844.– oltre accessori, corrispondenti al saldo da questi
dovuto a titolo di contributo alimentare per i mesi di giugno e luglio 2008. All'udienza
dell'8 settembre 2008, indetta per il contraddittorio, l'istante ha ridotto la
sua pretesa a fr. 1578.20, mentre il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza.
C. Statuendo
il 17 settembre 2008 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo, ha accolto l'istanza e ha pronunciato il rigetto dell'opposizione
nella misura di fr. 1578.20 oltre accessori. __________RI 1RI 1è insorto
contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto
sospensivo, l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, non ritenendo provata la sua eccezione di estinzione del credito
avversario, della quale non vi neppure parola in sentenza. Il ricorso non ha
formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134
Fatti
I 148 consid. 5.4).
2. a)
Nel caso di specie, a ragione il
ricorrente non contesta che il decreto supercautelare 12 febbraio
2008, sulla base del quale l'istante rivendica il pagamento di fr. 1578.20 quale
saldo dei contributi alimentari dovuti dal marito per i mesi di giugno e luglio
2008, costituisca un valido titolo esecutivo (cfr. art. 310 cpv. 4 lett. a CPC; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 1998, n. 10 ad art. 80).
Egli contesta l'esigibilità del credito, ovvero l'avvenuta estinzione del
medesimo per avere pagato personalmente spese indicate nel fabbisogno della
moglie e comprese nel contributo alimentare, in particolare gli interessi ipotecari.
b) Ora,
in concreto, è possibile che ove un coniuge paghi direttamente voci del
fabbisogno minimo dell'altro coniuge possa poi compensarli con i contributi dovuti
a moglie e figli (cfr. RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13), ma ciò non basta ancora
per ritenere arbitraria la decisione del primo giudice. Secondo l'art. 81 cpv.
1 LEF quando il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione
Considerandi
è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato
estinto, in particolare per compensazione. Tale modalità può tuttavia essere
presa in considerazione soltanto se il credito opposto in compensazione risulta
da un titolo esecutivo o è ammesso senza riserve dal procedente (DTF 115 III 100
consid. 4; Gilliéron Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 59
ad art. 81 LEF). Per di più, l'escusso non può limitarsi a rendere verosimile la
sua liberazione – come in materia di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF) –
ma deve apportare una prova (documentale) “rigorosa” (cfr. DTF 125 III 42; Schmidt in: Commentaire Romand,
Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 10 ad art. 81 LEF)
c) In
concreto la compensazione, contestata dalla moglie salvo il pagamento del
premio cassa malati, si fonda su documenti allestiti direttamente dal convenuto,
ciò che non basta per ritenere provata l'estinzione del debito. Ciò posto, il
ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non
quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, la censura d'arbitrio
potendo concernere solo il risultato della decisione e non i motivi che ne
stanno alla base (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid.
3.
), deve essere respinto. L'emanazione della sentenza
rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
3.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato all'istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
analogica dell'art. 313bis CPC
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio,
per complessivi fr. 130.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo
carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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