Lexipedia

Decisione

16.2008.94

Rigetto definitivo - decreto supercautelare quale titolo esecutivo - eccezione di estinzione del debito per compensazione - compensazione possibile se il debitore paga voci del fabbisogno del creditor

24 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 148 consid. 5.4).

2. a)

Nel caso di specie, a ragione il

ricorrente non contesta che il decreto supercautelare 12 febbraio

2008, sulla base del quale l'istante rivendica il pagamento di fr. 1578.20 quale

saldo dei contributi alimentari dovuti dal marito per i mesi di giugno e luglio

2008, costituisca un valido titolo esecutivo (cfr. art. 310 cpv. 4 lett. a CPC; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 1998, n. 10 ad art. 80).

Egli contesta l'esigibilità del credito, ovvero l'avvenuta estinzione del

medesimo per avere pagato personalmente spese indicate nel fabbisogno della

moglie e comprese nel contributo alimentare, in particolare gli interessi ipotecari.

b) Ora,

in concreto, è possibile che ove un coniuge paghi direttamente voci del

fabbisogno minimo dell'altro coniuge possa poi compensarli con i contributi dovuti

a moglie e figli (cfr. RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13), ma ciò non basta ancora

per ritenere arbitraria la decisione del primo giudice. Secondo l'art. 81 cpv.

1 LEF quando il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità

della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione

Considerandi

è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato

estinto, in particolare per compensazione. Tale modalità può tuttavia essere

presa in considerazione soltanto se il credito opposto in compensazione risulta

da un titolo esecutivo o è ammesso senza riserve dal procedente (DTF 115 III 100

consid. 4; Gilliéron Commentaire

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 59

ad art. 81 LEF). Per di più, l'escusso non può limitarsi a rendere verosimile la

sua liberazione – come in materia di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF) –

ma deve apportare una prova (documentale) “rigorosa” (cfr. DTF 125 III 42; Schmidt in: Commentaire Romand,

Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 10 ad art. 81 LEF)

c) In

concreto la compensazione, contestata dalla moglie salvo il pagamento del

premio cassa malati, si fonda su documenti allestiti direttamente dal convenuto,

ciò che non basta per ritenere provata l'estinzione del debito. Ciò posto, il

ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non

quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, la censura d'arbitrio

potendo concernere solo il risultato della decisione e non i motivi che ne

stanno alla base (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid.

3.

), deve essere respinto. L'emanazione della sentenza

rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

3.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato all'istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

analogica dell'art. 313bis CPC

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio,

per complessivi fr. 130.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo

carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster