16.2008.95
Rigetto provvisorio - diritto di essere sentito - notifica citazione al vecchio indirizzo - notifica raccomandata - richiesta AG negata
14 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2008.95
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio - diritto di essere sentito - notifica citazione al vecchio indirizzo - notifica raccomandata - richiesta AG negata
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICA
art. 29 cpv. 2 COST
art. 124 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
Incarto n.
16.2008.95
Lugano
14 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2
ottobre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 19 settembre 2008 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in
materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2008.1615) promossa con
istanza 27 giugno 2008 da
CO 1
(patrocinata dall'
PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 27 giugno 2008 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano
sezione 5, di pronunciare il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 6284.–;
che a
sostegno della domanda l'istante ha prodotto un “riconoscimento del debito con
accordo di rimborso” sottoscritto dal convenuto il 23 marzo 2007;
che all'udienza
del 19 settembre 2008, indetta per il contraddittorio, il convenuto non è
comparso ed è rimasto precluso;
che
statuendo quello stesso 19 settembre 2008 il Pretore, accertata la presenza di
un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante,
alla quale il convenuto non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
ricorso per cassazione del 2 ottobre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
Fatti
di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni;
che il
ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non
aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta la
relativa citazione, indirizzata al suo precedente domicilio a __________
anziché al domicilio attuale a __________;
che, in
concreto, il plico raccomandato contenente l'istanza di rigetto dell'opposizione
con a retro la citazione all'udienza è stato intimato dalla Pretura il 30
giugno 2008;
che tale
invio, ancorché indicante il precedente indirizzo del ricorrente a __________,
è stato correttamente distribuito all'ufficio postale di Pregassona il 1°
luglio 2008, dove è rimasto in giacenza sino al successivo 9 luglio per poi
essere ritornato al mittente (‹www.
posta.ch/trackandtrace›, informazioni
inerenti al recapito __________);
che un
atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in
cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette
giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132
III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);
che la
citazione al contraddittorio è quindi regolarmente pervenuta al domicilio del
convenuto sicché quest'ultimo non può dolersi di una violazione del diritto di
essere sentito essendo il solo responsabile della sua mancata comparizione all'udienza;
che
ciò posto il ricorso, basato su questa sola censura, deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che la
Considerandi
richiesta del ricorrente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria
non può essere accolta, poiché al ricorso mancava il
requisito cumulativo della probabilità di buon esito, tant'è che non è stato
intimato per osservazioni (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che
comunque sia, vista la situazione in cui versa il ricorrente, conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe
verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario
cantonale;
che non
si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato
all'istante per osservazioni;
Per questi
motivi,
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.
La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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