Lexipedia

Decisione

16.2008.95

Rigetto provvisorio - diritto di essere sentito - notifica citazione al vecchio indirizzo - notifica raccomandata - richiesta AG negata

14 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado

di far valere le proprie ragioni;

che il

ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non

aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta la

relativa citazione, indirizzata al suo precedente domicilio a __________

anziché al domicilio attuale a __________;

che, in

concreto, il plico raccomandato contenente l'istanza di rigetto dell'opposizione

con a retro la citazione all'udienza è stato intimato dalla Pretura il 30

giugno 2008;

che tale

invio, ancorché indicante il precedente indirizzo del ricorrente a __________,

è stato correttamente distribuito all'ufficio postale di Pregassona il 1°

luglio 2008, dove è rimasto in giacenza sino al successivo 9 luglio per poi

essere ritornato al mittente (‹www.

posta.ch/trackandtrace›, informazioni

inerenti al recapito __________);

che un

atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in

cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette

giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132

III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);

che la

citazione al contraddittorio è quindi regolarmente pervenuta al domicilio del

convenuto sicché quest'ultimo non può dolersi di una violazione del diritto di

essere sentito essendo il solo responsabile della sua mancata comparizione all'udienza;

che

ciò posto il ricorso, basato su questa sola censura, deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC);

che la

Considerandi

richiesta del ricorrente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria

non può essere accolta, poiché al ricorso mancava il

requisito cumulativo della probabilità di buon esito, tant'è che non è stato

intimato per osservazioni (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

che

comunque sia, vista la situazione in cui versa il ricorrente, conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe

verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario

cantonale;

che non

si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato

all'istante per osservazioni;

Per questi

motivi,

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.

La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster