16.2008.96
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - dichiarazione di subingresso - eccezioni proponibili - estinzione del debito per compensazione
20 aprile 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2008.96
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - dichiarazione di subingresso - eccezioni proponibili - estinzione del debito per compensazione
COMPENSAZIONE
ECCEZIONI
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2008.96
Lugano
20 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6
ottobre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 24 settembre 2008 dal
Giudice di pace supplente del circolo delle Isole nella causa inc. 107/08 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 18 giugno 2008 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 4 marzo 2002 RI 1 e __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione
avente per oggetto un locale a __________, per una durata indeterminata e con
una pigione annua di fr. 3600.–;
che, in
particolare, il contratto prevedeva le seguenti clausole:
24. Nel caso il locatario pagasse
anticipatamente e annualmente il prezzo sarà solo di fr. 3000.– l'anno. Il
locatario ha scelto questa modalità di pagamento per il primo anno.
27. Per
l'elettricità il locatario farà il rel. abbonamento presso la __________. Si
accorderà con ev. futuri inquilini del 2° piano per la ripartizione delle bollette
poiché c'è 1 solo contatore per piano
che dal 6
marzo 2006 nel contratto di locazione è subentrato come conduttore CO 1;
che il 26
febbraio 2008 RI 1 ha fatto intimare a CO 1 un precetto esecutivo (n. __________
dell'UEF di Locarno) per l'incasso di fr. 1470.–, rivendicati a saldo delle
pigioni da questi dovute dal 6 marzo 2007 al 5 marzo 2008, già dedotto il deposito
di garanzia di fr. 600.–, oltre agli interessi e le spese;
che,
vista l'opposizione interposta dall'escusso, con istanza del 18 giugno 2008 RI
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo delle Isole per ottenere il
rigetto provvisorio dell'opposizione;
che all'udienza
dell'11 luglio 2008, indetta per il contraddittorio, CO 1 ha proposto di
respingere l'istanza sostenendo che gli sono stati addebitati i consumi di
energia elettrica di spettanza del locatore, al quale in ogni caso nulla è
dovuto il contratto di locazione essendo da lui stato disdetto il 16 marzo 2007
per il 5 marzo 2008;
che
statuendo il 24 settembre 2008 il Giudice di pace supplente del circolo delle
Isole ha respinto l'istanza avendo il convenuto pagato quanto dovuto sulla base
del contratto di locazione;
che con
ricorso per cassazione del 6 ottobre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio rimproverando al primo giudice di non aver accertato la presenza di un
valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;
che al
ricorso il convenuto non ha presentato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che nella
procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (D. Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF;
Stücheli, Die Rechtsöffnung,
2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);
che in
concreto l'istante procede per il pagamento delle pigioni per il periodo 6 marzo
2007 – 5 marzo 2008 previste nel contratto di locazione in fr. 300.– mensili;
che il
contratto di locazione sottoscritto tra l'istante e __________, e nel quale è subentrato
il convenuto, costituisce senz'altro un valido riconoscimento di debito per le
pigioni scadute e per eventuali spese accessorie nello stesso espressamente contemplate
(D. Staehelin, op. cit., n.
114 ad art. 82 LEF);
che
a fronte di un valido riconoscimento di debito il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito
(art. 82 cpv. 2 LEF);
che
spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in giudizio
dovendo sostanziare le medesime in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle sue allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (D. Staehelin, op. cit., n. 83 e 87 ad
art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La
mainlevée de l'opposition, 1980, § 26 pag. 61; Stücheli, op. cit., pag. 350);
che
in concreto il convenuto, a sostegno della sua implicita eccezione di
estinzione del debito, ha provato di aver pagato le pigioni per il periodo 6
marzo 2006 – 6 marzo 2007 (cfr. ricevuta 22 dicembre 2005), il deposito di
garanzia di fr. 600. (cfr. ricevuta di identica data) così come fr. 1600.– il
22 marzo 2007 (cfr. ricevuta postale 22 marzo 2007);
che
trattandosi di estinzione del debito per compensazione spetta all'escusso rendere
Considerandi
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,
sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la
compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della
contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli
atti (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 36 n. 1 e 2, p. 8
che
contrariamente a quanto concluso dal primo giudice questi pagamenti, riconosciuti
dall'istante medesimo e dallo stesso correttamente considerati, non provano l'estinzione
del debito per le pigioni riferite al menzionato periodo, salvo per quanto
attiene a fr. 2200.– già dedotti dall'istante dal suo credito (cfr. istanza);
che
se dalla dichiarazione 5 marzo 2008 della ditta __________ (doc. A) si può verosimilmente
ritenere che il convenuto si sia assunto costi di elettricità a carico dell'istante,
le fatture 25 ottobre 2006 e 25 aprile 2007 della __________, peraltro riferite
a un periodo precedente a quello in discussione (doc. E), non bastano per rendere
verosimile il credito vantato dal convenuto;
che,
per altro, non compete al giudice del rigetto dell'opposizione svolgere
indagini o ricostruire conteggi di dare e avere tra le parti fino a giungere
all'importo posto in compensazione;
che,
tutt'al più, la pretesa del convenuto andrà fatta valere separatamente davanti
al giudice ordinario;
che
di conseguenza il giudizio impugnato, con cui il Giudice di pace ha respinto la
domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante
nonostante il convenuto non abbia reso verosimile di aver estinto il debito
posto in esecuzione, deve essere annullato poiché frutto di un'arbitraria
valutazione delle prove documentali ed errata applicazione dell'art. 82 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il
conseguente accoglimento dell'istanza.
che,
ciò posto, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza di CO 1 (art. 148
cpv. 1 CPC);
che il
convenuto si è però astenuto dal formulare osservazioni
al ricorso e non può essere considerato sconfitto mentre lo Stato del Cantone
Ticino non è parte in causa e non può essere tenuto a rifondere ripetibili
(Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4
maggio 1999, consid. 5);
che,
pertanto, si giustifica di soprassedere a ogni prelievo
e rinunciare all'attribuzione di ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 settembre 2008 del Giudice di pace supplente del
Circolo delle Isole è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è accolta. L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Locarno è rigettata in via provvisoria.
2. La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 190.– , sono poste a carico
del convenuto che rifonderà all'istante un'indennità di fr. 100.–.
II. Non
si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili di questa sede
III. Intimazione
a:
- RI 1, ;
- CO 1, .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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