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Decisione

16.2008.96

Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - dichiarazione di subingresso - eccezioni proponibili - estinzione del debito per compensazione

20 aprile 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che nella

procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni

stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito (D. Staehelin, Kommentar

zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF;

Stücheli, Die Rechtsöffnung,

2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto

provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

che in

concreto l'istante procede per il pagamento delle pigioni per il periodo 6 marzo

2007 – 5 marzo 2008 previste nel contratto di locazione in fr. 300.– mensili;

che il

contratto di locazione sottoscritto tra l'istante e __________, e nel quale è subentrato

il convenuto, costituisce senz'altro un valido riconoscimento di debito per le

pigioni scadute e per eventuali spese accessorie nello stesso espressamente contemplate

(D. Staehelin, op. cit., n.

114 ad art. 82 LEF);

che

a fronte di un valido riconoscimento di debito il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito

(art. 82 cpv. 2 LEF);

che

spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in giudizio

dovendo sostanziare le medesime in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle sue allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (D. Staehelin, op. cit., n. 83 e 87 ad

art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La

mainlevée de l'opposition, 1980, § 26 pag. 61; Stücheli, op. cit., pag. 350);

che

in concreto il convenuto, a sostegno della sua implicita eccezione di

estinzione del debito, ha provato di aver pagato le pigioni per il periodo 6

marzo 2006 – 6 marzo 2007 (cfr. ricevuta 22 dicembre 2005), il deposito di

garanzia di fr. 600. (cfr. ricevuta di identica data) così come fr. 1600.– il

22 marzo 2007 (cfr. ricevuta postale 22 marzo 2007);

che

trattandosi di estinzione del debito per compensazione spetta all'escusso rendere

Considerandi

verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,

sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la

compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della

contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli

atti (Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 36 n. 1 e 2, p. 8

che

contrariamente a quanto concluso dal primo giudice questi pagamenti, riconosciuti

dall'istante medesimo e dallo stesso correttamente considerati, non provano l'estinzione

del debito per le pigioni riferite al menzionato periodo, salvo per quanto

attiene a fr. 2200.– già dedotti dall'istante dal suo credito (cfr. istanza);

che

se dalla dichiarazione 5 marzo 2008 della ditta __________ (doc. A) si può verosimilmente

ritenere che il convenuto si sia assunto costi di elettricità a carico dell'istante,

le fatture 25 ottobre 2006 e 25 aprile 2007 della __________, peraltro riferite

a un periodo precedente a quello in discussione (doc. E), non bastano per rendere

verosimile il credito vantato dal convenuto;

che,

per altro, non compete al giudice del rigetto dell'opposizione svolgere

indagini o ricostruire conteggi di dare e avere tra le parti fino a giungere

all'importo posto in compensazione;

che,

tutt'al più, la pretesa del convenuto andrà fatta valere separatamente davanti

al giudice ordinario;

che

di conseguenza il giudizio impugnato, con cui il Giudice di pace ha respinto la

domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante

nonostante il convenuto non abbia reso verosimile di aver estinto il debito

posto in esecuzione, deve essere annullato poiché frutto di un'arbitraria

valutazione delle prove documentali ed errata applicazione dell'art. 82 LEF;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il

conseguente accoglimento dell'istanza.

che,

ciò posto, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza di CO 1 (art. 148

cpv. 1 CPC);

che il

convenuto si è però astenuto dal formulare osservazioni

al ricorso e non può essere considerato sconfitto mentre lo Stato del Cantone

Ticino non è parte in causa e non può essere tenuto a rifondere ripetibili

(Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4

maggio 1999, consid. 5);

che,

pertanto, si giustifica di soprassedere a ogni prelievo

e rinunciare all'attribuzione di ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 24 settembre 2008 del Giudice di pace supplente del

Circolo delle Isole è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è accolta. L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF

di Locarno è rigettata in via provvisoria.

2. La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 190.– , sono poste a carico

del convenuto che rifonderà all'istante un'indennità di fr. 100.–.

II. Non

si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili di questa sede

III. Intimazione

a:

- RI 1, ;

- CO 1, .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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