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Decisione

16.2008.97

Mandato - prestazioni legali - ricevibilità del ricorso - nullità del ricorso che ripropone la propria versione dei fatti senza confrontarsi a quella del giudice

24 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2008.97

Lugano

24 ottobre

2008/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14

ottobre 2008 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 24 settembre 2008 dal

Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa inc. n. 26/08 (mandato) promossa

con istanza 2 giugno 2008 dall'

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che

con istanza 2 giugno 2008 l'avvocatoCO

1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per

ottenere il pagamento di fr. 1829.20 oltre accessori così come il rigetto in

via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UE

di Lugano;

che tale importo

si riferisce all'onorario esposto dal legale per prestazioni professionali

svolte a favore del convenuto in una pratica pendente davanti alla Pretura del

Distretto di Lugano;

che all'udienza

del 15 settembre 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di

respingere l'istanza;

che

statuendo il 24 settembre 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando

il convenuto a versare fr. 1829.20 e rigettando in via definitiva l'opposizione

da questi interposta al citato precetto esecutivo;

che

con ricorso per cassazione del 14 ottobre 2008 RI 1 è insorto contro il

predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che

l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

e

Considerandi

in diritto: che

la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è

irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in

questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che

giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato

valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il

motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che

in concreto il contenuto del ricorso non supera la soglia imposta dalla

procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

infatti il ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla

decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori

(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si

limita a riproporre le sue contestazioni nei confronti del legale, senza però

confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice;

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che,

comunque sia, l'accertamento del primo giudice secondo cui il convenuto non ha

mai contestato l'ammontare dell'onorario rivendicato non può essere considerato

arbitrario giacché solo in questa sede, e quindi in contrasto con l'art. 321

cpv. 1 lett. b CPC, il ricorrente ha affermato di averlo fatto verbalmente

senza però indicare le circostanze precise;

che, a

riguardo dell'ammontare dell'onorario, l'art. 9 vTOA prevedeva bensì dei massimi

tariffari ma l'art. 11 vTOA concedeva altresì la possibilità di derogare a tali

limiti in determinati casi;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione;

per

questi motivi,

in applicazione analogica

dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1.

Il ricorso per cassazione RI 1

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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