16.2008.97
Mandato - prestazioni legali - ricevibilità del ricorso - nullità del ricorso che ripropone la propria versione dei fatti senza confrontarsi a quella del giudice
24 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2008.97
Data decisione, Autorità:
24.10.2008, CCC
Titolo:
Mandato - prestazioni legali - ricevibilità del ricorso - nullità del ricorso che ripropone la propria versione dei fatti senza confrontarsi a quella del giudice
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
Fatti
16.2008.97
Lugano
24 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
ottobre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 24 settembre 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa inc. n. 26/08 (mandato) promossa
con istanza 2 giugno 2008 dall'
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 2 giugno 2008 l'avvocatoCO
1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per
ottenere il pagamento di fr. 1829.20 oltre accessori così come il rigetto in
via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UE
di Lugano;
che tale importo
si riferisce all'onorario esposto dal legale per prestazioni professionali
svolte a favore del convenuto in una pratica pendente davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano;
che all'udienza
del 15 settembre 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza;
che
statuendo il 24 settembre 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando
il convenuto a versare fr. 1829.20 e rigettando in via definitiva l'opposizione
da questi interposta al citato precetto esecutivo;
che
con ricorso per cassazione del 14 ottobre 2008 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che
l'atto non ha formato oggetto di intimazione;
e
Considerandi
in diritto: che
la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto del ricorso non supera la soglia imposta dalla
procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti il ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla
decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori
(risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si
limita a riproporre le sue contestazioni nei confronti del legale, senza però
confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che,
comunque sia, l'accertamento del primo giudice secondo cui il convenuto non ha
mai contestato l'ammontare dell'onorario rivendicato non può essere considerato
arbitrario giacché solo in questa sede, e quindi in contrasto con l'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC, il ricorrente ha affermato di averlo fatto verbalmente
senza però indicare le circostanze precise;
che, a
riguardo dell'ammontare dell'onorario, l'art. 9 vTOA prevedeva bensì dei massimi
tariffari ma l'art. 11 vTOA concedeva altresì la possibilità di derogare a tali
limiti in determinati casi;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione;
per
questi motivi,
in applicazione analogica
dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione RI 1
2.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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