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Decisione

16.2008.98

Rigetto provvisorio - ricevibilità del ricorso

31 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si

fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso

contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che

in concreto il contenuto dello scritto 16 ottobre 2008 non supera la soglia imposta

dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

la ricorrente non indica a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore

relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o

riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, ma si limita a

contestare “il totale della somma richiesta“ dall'istante sostenendo di non

aver “mai firmato un accordo in quanto l'importo richiesto è praticamente il

doppio dell'importo inizialmente dovuto”;

che

per contro dal riconoscimento di debito sottoscritto dalla ricorrente il 16

aprile 2007 si evince che l'importo di cui questa si è resa responsabile ammonta

a complessivi fr. 7265.70, somma immediatamente esigibile in caso di mancato

ossequio dei pagamenti rateali pattuiti, come sembra essere stato il caso in concreto;

che

del resto la richiesta di una convocazione a una nuova udienza per poter esporre

le proprie ragioni è improponibile, la ricorrente non contestando di aver

ricevuto la citazione per il contraddittorio del 6 ottobre 2008;

che in

assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure

chiesto nelle domande di giudizio contrariamente a quanto impone l'art. 329

lett. d CPC (Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);

che nelle

circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC);

che le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

Considerandi

prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito

senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

Per

questi motivi,

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Il ricorso

per cassazione RI 1

2.

Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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