16.2008.98
Rigetto provvisorio - ricevibilità del ricorso
31 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2008.98
Data decisione, Autorità:
31.10.2008, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio - ricevibilità del ricorso
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2008.98
Lugano
31 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16
ottobre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 6 ottobre 2008 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2008.2009) promossa con istanza 6 agosto
2008 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 6 agosto 2008 CO 1 ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via provvisoria l'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso
di fr. 6970.60 oltre accessori;
che
a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto il “contratto di
rateizzazione e riconoscimento di debito” sottoscritto dalla convenuta il 16
aprile 2007;
che
all'udienza del 6 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, la convenuta
non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che
statuendo lo stesso giorno il Pretore, deducendo dalla documentazione prodotta
dall'istante un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza e ha rigettato
in via provvisoria l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;
che con
scritto 16 ottobre 2008 RI 1, scusando la propria assenza all'udienza, ha chiesto
una nuova convocazione contestando comunque l'ammontare del credito posto in
esecuzione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande
Fatti
di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso
contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 16 ottobre 2008 non supera la soglia imposta
dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
la ricorrente non indica a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, ma si limita a
contestare “il totale della somma richiesta“ dall'istante sostenendo di non
aver “mai firmato un accordo in quanto l'importo richiesto è praticamente il
doppio dell'importo inizialmente dovuto”;
che
per contro dal riconoscimento di debito sottoscritto dalla ricorrente il 16
aprile 2007 si evince che l'importo di cui questa si è resa responsabile ammonta
a complessivi fr. 7265.70, somma immediatamente esigibile in caso di mancato
ossequio dei pagamenti rateali pattuiti, come sembra essere stato il caso in concreto;
che
del resto la richiesta di una convocazione a una nuova udienza per poter esporre
le proprie ragioni è improponibile, la ricorrente non contestando di aver
ricevuto la citazione per il contraddittorio del 6 ottobre 2008;
che in
assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure
chiesto nelle domande di giudizio contrariamente a quanto impone l'art. 329
lett. d CPC (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
Considerandi
prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.
Per
questi motivi,
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione RI 1
2.
Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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