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Decisione

16.2009.10

Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - estinzione del debito - pagamenti effettuati prima della decisione irrilevanti

10 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 416.65 effettuato a terzi e per di più prima dell'emanazione della sentenza

prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che al ricorso

la controparte non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto: che

giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il

giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante

possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto

carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che in concreto non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo

della sentenza 24 aprile 2008 di questa Camera né l'esigibilità del credito

posto in esecuzione riferita al saldo dovuto dalla convenuta per gli oneri

processuali riconosciuti da questa Camera all'istante, ma la questione di

sapere se la convenuta ha provato di aver estinto il suo debito dopo la

sentenza (art. 81 cpv. 1 LEF);

che

Considerandi

pagamenti effettuati prima dell'emanazione della decisione prodotta a valere

quale titolo esecutivo non possono essere considerati non potendo il giudice

del rigetto verificare il contenuto materiale del titolo esecutivo (D. Staehelin, op. cit., n. 5 ad

art. 81);

che quindi, il pagamento

di fr. 416.65 che la convenuta sostiene aver effettuato al notaio divisore per

conto del convenuto e del quale questa Camera si era peraltro già occupata nel

suo precedente giudizio, non può essere considerato ai fini della prova dell'estinzione

del debito;

che

di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione

invocato, in particolare l'erronea applicazione del diritto da parte del primo

giudice (art. 327 lett. g CPC), deve essere accolto;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la

conseguente accoglimento dell'istanza e l'addebito degli oneri processuali alla

convenuta;

che

in questa sede gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza di Delia Crivelli

(art. 148 cpv. 1 CPC);

che tuttavia essa si è

astenuta dal formulare osservazioni al ricorso e non può essere considerata

sconfitta mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può

essere tenuto a rifondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza

del Tribu­nale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5);

che,

pertanto, in questa sede si giustifica di soprassedere

a ogni prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto.

Di conseguenza

la sentenza 4 novembre 2008 del Giudice di pace del Circolo di Pregassona è

annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è accolta.

Di

conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del l'UE di Lugano è

rigettata in via definitiva per fr. 353.70 oltre interessi del 5% dal 12

febbraio 2007 su fr. 1281.65.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 23.–, da anticipare dall'istante,

sono poste a carico della convenuta.

II. Non

si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili per questa sede.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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