16.2009.10
Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - estinzione del debito - pagamenti effettuati prima della decisione irrilevanti
10 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2009.10
Data decisione, Autorità:
10.04.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - estinzione del debito - pagamenti effettuati prima della decisione irrilevanti
ESTINZIONE
PAGAMENTO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2009.10
Lugano
10 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11
novembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 14 novembre 2008 dal
Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa n. 146/2008/0 (rigetto definitivo
dell'opposizione) promossa con istanza 6 agosto 2008 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con sentenza 24 aprile 2008 questa Camera, accogliendo un ricorso per cassazione
presentato da RI 1 contro la sentenza emessa il 2 novembre 2007 dal Giudice di
pace supplente del circolo di Pregassona ha obbligato CO 1 a versare a RI 1 fr.
1281.65 oltre interessi del 5% dal 12 febbraio 2007, gli oneri processuali di
prima sede (fr. 162.–), quelli di seconda sede (fr. 160.–), così come a un'indennità
di fr. 50.– (inc. 16.2007.101);
che al
precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano fattole notificare il 21
luglio 2008 da RI 1 per l'incasso dei citati importi CO 1 ha interposto
opposizione versando comunque a RI 1 fr. 1249.95;
che con istanza
del 6 agosto 2008 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo
di Pregassona per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione da
questa interposta al menzionato PE anche per l'importo residuo di fr. 353.70
oltre agli interessi del 5% su fr. 1281.65 dal 12 febbraio 2007;
che all'udienza
del 15 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto
di accogliere limitatamente l'istanza per fr. 77.25, sostenendo per il resto di
aver tacitato l'istante poiché aveva già anticipato al notaio divisore fr.
416.65 da lui dovuti;
che
statuendo il 4 novembre 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente
a fr. 77.25 avendo la convenuta provato di aver pagato la differenza;
che con ricorso
per cassazione dell'11 novembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC;
che il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, considerando il pagamento
Fatti
di fr. 416.65 effettuato a terzi e per di più prima dell'emanazione della sentenza
prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che al ricorso
la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il
giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che in concreto non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo
della sentenza 24 aprile 2008 di questa Camera né l'esigibilità del credito
posto in esecuzione riferita al saldo dovuto dalla convenuta per gli oneri
processuali riconosciuti da questa Camera all'istante, ma la questione di
sapere se la convenuta ha provato di aver estinto il suo debito dopo la
sentenza (art. 81 cpv. 1 LEF);
che
Considerandi
pagamenti effettuati prima dell'emanazione della decisione prodotta a valere
quale titolo esecutivo non possono essere considerati non potendo il giudice
del rigetto verificare il contenuto materiale del titolo esecutivo (D. Staehelin, op. cit., n. 5 ad
art. 81);
che quindi, il pagamento
di fr. 416.65 che la convenuta sostiene aver effettuato al notaio divisore per
conto del convenuto e del quale questa Camera si era peraltro già occupata nel
suo precedente giudizio, non può essere considerato ai fini della prova dell'estinzione
del debito;
che
di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, in particolare l'erronea applicazione del diritto da parte del primo
giudice (art. 327 lett. g CPC), deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente accoglimento dell'istanza e l'addebito degli oneri processuali alla
convenuta;
che
in questa sede gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza di Delia Crivelli
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che tuttavia essa si è
astenuta dal formulare osservazioni al ricorso e non può essere considerata
sconfitta mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può
essere tenuto a rifondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza
del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5);
che,
pertanto, in questa sede si giustifica di soprassedere
a ogni prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 4 novembre 2008 del Giudice di pace del Circolo di Pregassona è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del l'UE di Lugano è
rigettata in via definitiva per fr. 353.70 oltre interessi del 5% dal 12
febbraio 2007 su fr. 1281.65.
2.
La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 23.–, da anticipare dall'istante,
sono poste a carico della convenuta.
II. Non
si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili per questa sede.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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