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Decisione

16.2009.100

Rigetto provvisorio - pagamento dell'importo posto in esecuzione e delle spese - effetti - estinzione dell'esecuzione - ricorso privo d'oggetto - stralcio

28 dicembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

D. Staehelin

in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 14 e

20 ad art. 12 LEF);

ritenuto che

con l'estinzione dell'esecuzione viene a mancare l'interesse giuridico all'accertamento

dell'esistenza o meno di un valido riconoscimento di debito atto a legittimare

il rigetto provvisorio dell'opposizione, il pagamento da parte dell'escusso

potendo essere considerato alla stregua di un ritiro dell'opposizione interposta

al precetto esecutivo (Gilliéron,

Commentare de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 1999,

n. 24 ad art. 12 LEF);

rilevato

che quand'anche avesse pagato al solo scopo di evitare il proseguimento

dell'esecuzione l'escusso conserva la possibilità di

promuovere un'azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF; Bodmer in: Basler

Kommentar zum SchKG, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 86 LEF);

considerato

che in simile evenienza il ricorso è diventato privo d'oggetto e deve essere

stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

stabilito che gli oneri processuali seguono la soccombenza della

ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili

alla controparte, l'allestimento dello scritto 16 novembre 2009 non avendo

comportato spese di rilievo;

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC

decreta: 1. Il

ricorso per cassazione è privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

Considerandi

b) spese fr.

50.

fr.

150.

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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