16.2009.100
Rigetto provvisorio - pagamento dell'importo posto in esecuzione e delle spese - effetti - estinzione dell'esecuzione - ricorso privo d'oggetto - stralcio
28 dicembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2009.100
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio - pagamento dell'importo posto in esecuzione e delle spese - effetti - estinzione dell'esecuzione - ricorso privo d'oggetto - stralcio
ESTINZIONE
PAGAMENTO ALL'UFFICIO DI ESECUZIONE
STRALCIO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
art. 12 LEF
art. 86 LEF
Incarto n.
16.2009.100
Lugano
28 dicembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21
settembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 settembre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa n. 31B/09/S-0 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 11 agosto 2009 da
CO 1 ;
premesso
che in esito a un'istanza introdotta l'11 agosto 2009 dalla CO 1, con sentenza
del 16 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in
via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di
Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1652.40 oltre interessi;
ricordato
che contro tale sentenza RI 1è insorta con un ricorso per cassazione del 21
settembre 2009, postulandone l'annullamento;
osservato
che nelle sue osservazioni del 16 novembre 2009 l'istante ha concluso per il
rigetto del ricorso;
preso
atto che il 25 novembre 2009 CO 1 ha comunicato a questa Camera “che la società RI 1 ha saldato il suo debito c/o l'ufficio
esecuzioni. Quest'ultimo ci ha versato l'importo a saldo compreso le spese sul
nostro conto in data 20 ottobre 2009”;
rammentato
che con ordinanza del 26 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha
assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni
e in particolare se intendesse mantenere il ricorso;
posto che
il 3 dicembre 2009 RI 1 ha comunicato
la sua intenzione di mantenere il ricorso;
appurato
che il pagamento effettuato all'ufficio di esecuzione libera il debitore (art.
12 cpv, 2 LEF), ovvero estingue l'esecuzione (Dallèves,
in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
fallite, n. 4 e 11 ad art. 12 LEF;
Fatti
D. Staehelin
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 14 e
20 ad art. 12 LEF);
ritenuto che
con l'estinzione dell'esecuzione viene a mancare l'interesse giuridico all'accertamento
dell'esistenza o meno di un valido riconoscimento di debito atto a legittimare
il rigetto provvisorio dell'opposizione, il pagamento da parte dell'escusso
potendo essere considerato alla stregua di un ritiro dell'opposizione interposta
al precetto esecutivo (Gilliéron,
Commentare de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 1999,
n. 24 ad art. 12 LEF);
rilevato
che quand'anche avesse pagato al solo scopo di evitare il proseguimento
dell'esecuzione l'escusso conserva la possibilità di
promuovere un'azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF; Bodmer in: Basler
Kommentar zum SchKG, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 86 LEF);
considerato
che in simile evenienza il ricorso è diventato privo d'oggetto e deve essere
stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);
stabilito che gli oneri processuali seguono la soccombenza della
ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili
alla controparte, l'allestimento dello scritto 16 novembre 2009 non avendo
comportato spese di rilievo;
in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC
decreta: 1. Il
ricorso per cassazione è privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
Considerandi
b) spese fr.
50.
–
fr.
150.
–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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