16.2009.102
Stralcio per transazione
7 dicembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2009.102
Data decisione, Autorità:
07.12.2009, CCC
Titolo:
Stralcio per transazione
STRALCIO PER TRANSAZIONE
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
16.2009.102
Lugano
7 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13
ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 29 settembre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Agno, nella causa 03/2009 promossa con istanza
22 dicembre 2008 da
CO 1
(rappresentata );
premesso
che in esito a un'istanza introdotta il 22 dicembre 2008 CO 1, con sentenza del
29 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Agno ha obbligato RI 1 a
versare all'istante fr. 1415.45 oltre interessi del 5% dal 6 ottobre 2008 e
spese esecutive, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dal
convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano;
ricordato
che contro tale sentenza RI 1è insorto con un ricorso per cassazione del 13
ottobre 2009, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione
di cui all'art. 327 lett. g CPC;
osservato
Considerandi
che CO 1 non ha presentato osservazioni;
preso
atto che il 26 novembre 2009 RI 1 ha comunicato alla Camera “che tra le parti è stato perfezionato un accordo che pone fine alle
varie controversie” e chiede di “voler stralciare le procedure”;
ritenuto
che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza,
pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di
giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC) nel senso che si sostituisce per volontà delle
parti – in cassazione – alla sentenza impugnata;
stabilito
che, in materia di oneri processuali, la buona volontà dimostrata dai contendenti
e il fatto che il processo termina senza un sindacato di merito, giustifica di
rinunciare al prelievo di oneri processuali;
appurato
che non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare
osservazioni al ricorso,
in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC
decreta: 1. Si
prende atto dell'intervenuto accordo. Il ricorso per cassazione è stralciato
dai ruoli per transazione.
2.
Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a
98.
LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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