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Decisione

16.2009.102

Stralcio per transazione

7 dicembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2009.102

Data decisione, Autorità:

07.12.2009, CCC

Titolo:

Stralcio per transazione

STRALCIO PER TRANSAZIONE

art. 352 CPC-TI

Incarto n.

16.2009.102

Lugano

7 dicembre

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13

ottobre 2009 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 29 settembre 2009 dal

Giudice di pace del circolo di Agno, nella causa 03/2009 promossa con istanza

22 dicembre 2008 da

CO 1

(rappresentata );

premesso

che in esito a un'istanza introdotta il 22 dicembre 2008 CO 1, con sentenza del

29 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Agno ha obbligato RI 1 a

versare all'istante fr. 1415.45 oltre interessi del 5% dal 6 ottobre 2008 e

spese esecutive, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dal

convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano;

ricordato

che contro tale sentenza RI 1è insorto con un ricorso per cassazione del 13

ottobre 2009, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione

di cui all'art. 327 lett. g CPC;

osservato

Considerandi

che CO 1 non ha presentato osservazioni;

preso

atto che il 26 novembre 2009 RI 1 ha comunicato alla Camera “che tra le parti è stato perfezionato un accordo che pone fine alle

varie controversie” e chiede di “voler stralciare le procedure”;

ritenuto

che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza,

pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di

giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC) nel senso che si sostituisce per volontà delle

parti – in cassazione – alla sentenza impugnata;

stabilito

che, in materia di oneri processuali, la buona volontà dimostrata dai contendenti

e il fatto che il processo termina senza un sindacato di merito, giustifica di

rinunciare al prelievo di oneri processuali;

appurato

che non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare

osservazioni al ricorso,

in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC

decreta: 1. Si

prende atto dell'intervenuto accordo. Il ricorso per cassazione è stralciato

dai ruoli per transazione.

2.

Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a

98.

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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