16.2009.104
Rigetto definitivo - titolo esecutivo - decisione contributi di miglioria - carattere definitivo - assenza dell'istante
14 dicembre 2009Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2009.104
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - titolo esecutivo - decisione contributi di miglioria - carattere definitivo - assenza dell'istante
DECISIONE AMMINISTRATIVA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 20 LALEF
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
16.2009.104
Lugano
14 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2009 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa EF.2009.650 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 31 agosto 2009 da
CO 1
(rappresentato);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 31 agosto 2009 il Comune RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1 al
PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr.
2538.40 oltre accessori;
che tale
importo corrisponde a contributi di miglioria posti a carico di RI 1 quale
proprietario delle particelle n. __________ e __________ RFD __________ (fr.
2448.40), alla tassa per il controllo dell'impianto di combustione (fr. 90.–) e
alle spese esecutive;
che
quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sua decisione 31 marzo 2004, le
bollette concernenti il prelievo delle rate dei contributi di miglioria del 31
marzo 2004, 31 marzo 2005, 19 aprile 2006, 7 maggio 2007 e 15 aprile 2008,
quella inerente al controllo dell'impianto di combustione del 12 novembre 2008,
bollette tutte munite dell'attestazione del loro passaggio in giudicato;
che
all'udienza del 13 ottobre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto
ha proposto di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo
esecutivo, il medesimo avendo “in data 5 aprile 2004 inoltrato reclamo contro
le stesse”;
che
statuendo il 20 ottobre 2009 il Pretore, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione
sollevata dal convenuto, lo scritto 5 aprile 2004 non potendo essere
considerato reclamo “in quanto semplice constatazione dei fatti“, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 27 ottobre 2009 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio lamentando la mancata presa in considerazione del suo scritto
Fatti
5 aprile 2004 quale valido ricorso contro la decisione sui contributi di
miglioria;
che
con osservazioni 17 novembre 2009 l’ente pubblico ha postulato il rigetto del
ricorso;
che
il 7 dicembre 2009 il ricorrente ha ribadito le sue posizioni;
e
Considerandi
in diritto: che la documentazione prodotta dalle parti in questa sede, e non
davanti al primo giudice, è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che, contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente, la mancata comparsa dell'istante al
contraddittorio non comporta di per sé alcuna sanzione per la parte medesima,
ma essa si preclude la possibilità esprimersi sulla
risposta o sulle eccezioni sollevate dal convenuto e di presentare altri
documenti non prodotti con l'istanza scritta, mentre il
giudice deciderà in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art.
20.
cpv. 2 e 4 LALEF);
che nella
procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e
in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF
(D. Staehelin, in Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art.
84.
LEF);
che
quest'esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e
la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza
di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all'art. 81 LEF;
che oltre
le sentenze, anche le decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico, consentono il rigetto definitivo dell'opposizione
(art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF; D. Staehelin,
op. cit., n. 103 ad art. 80 LEF), in quanto il diritto cantonale le parifichi a
sentenze esecutive;
che nel
Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di
autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che per
poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la richiesta di pagamento
dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento
adottato dall'autorità “iure imperii”, in un caso concreto, inteso a
costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore
fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione
(D. Staehelin, op. cit., n. 112,
116.
e 119 ad art. 80 LEF);
che nella
fattispecie l'istante ha prodotto la sua decisione 31 marzo 2004 dalla quale si
evince la natura dell'importo richiesto (contributi di miglioria), l'ammontare dovuto
dall'interessato (fr. 2448.40), così come la possibilità di impugnare la
decisione nei 15 giorni dalla sua intimazione;
che
la decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, presupposto che,
nel caso di una decisione amministrativa, si determina dall'assenza di una sua
impugnazione nei termini stabiliti;
che
tale circostanza deve risultare dal titolo (attestazione di passaggio in
giudicato) o comunque essere comprovata dal procedente (D. Staehelin, op. cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000,
pag. 224);
che
in concreto la conclusione del primo giudice secondo cui la decisione 31 marzo
2004.
dell'istante ha assunto carattere definitivo non potendo lo scritto 5 aprile
20004.
del ricorrente essere considerato un reclamo contro la medesima, non è
arbitraria ovvero manifestamente insostenibile;
che
in tale memoriale, nemmeno designato come ricorsoRI 1 non contesta la decisione
come tale ma si limita a condizionare il pagamento dei contributi all'esecuzione
da parte dell'ente pubblico di determinati interventi, in particolare la “delimitazione
dei 7 posteggi __________ …”;
che
non appare dunque arbitrario ritenere in tale atto difetti la volontà del
ricorrente di impugnare la decisione municipale;
che, nelle circostanze descritte, la conclusione del primo giudice secondo
cui la documentazione prodotta dall'istante costituisce un valido titolo
esecutivo per l'importo posto in esecuzione, non può quindi essere censurata;
che,
ancorché senza rilievo ai fini del giudizio, appare senz'altro criticabile la
mancata risposta dell'autorità comunale alla lettera 5 aprile 2004 del ricorrente;
che
il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
pone problema di ripetibili alla controparte vista la stringatezza del suo
allegato di osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri processuali, di complessivi fr. 110.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono
a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster