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Decisione

16.2009.104

Rigetto definitivo - titolo esecutivo - decisione contributi di miglioria - carattere definitivo - assenza dell'istante

14 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

5 aprile 2004 quale valido ricorso contro la decisione sui contributi di

miglioria;

che

con osservazioni 17 novembre 2009 l’ente pubblico ha postulato il rigetto del

ricorso;

che

il 7 dicembre 2009 il ricorrente ha ribadito le sue posizioni;

e

Considerandi

in diritto: che la documentazione prodotta dalle parti in questa sede, e non

davanti al primo giudice, è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può

essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove;

che, contrariamente

a quanto sostiene il ricorrente, la mancata comparsa dell'istante al

contraddittorio non comporta di per sé alcuna sanzione per la parte medesima,

ma essa si preclude la possibilità esprimersi sulla

risposta o sulle eccezioni sollevate dal convenuto e di presentare altri

documenti non prodotti con l'istanza scritta, mentre il

giudice deciderà in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art.

20.

cpv. 2 e 4 LALEF);

che nella

procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e

in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i

requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo

ai sensi dell'art. 80 LEF

(D. Staehelin, in Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art.

84.

LEF);

che

quest'esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e

la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza

di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in

base all'art. 81 LEF;

che oltre

le sentenze, anche le decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico, consentono il rigetto definitivo dell'opposizione

(art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF; D. Staehelin,

op. cit., n. 103 ad art. 80 LEF), in quanto il diritto cantonale le parifichi a

sentenze esecutive;

che nel

Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di

autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);

che per

poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la richiesta di pagamento

dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento

adottato dall'autorità “iure imperii”, in un caso concreto, inteso a

costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore

fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione

(D. Staehelin, op. cit., n. 112,

116.

e 119 ad art. 80 LEF);

che nella

fattispecie l'istante ha prodotto la sua decisione 31 marzo 2004 dalla quale si

evince la natura dell'importo richiesto (contributi di miglioria), l'ammontare dovuto

dall'interessato (fr. 2448.40), così come la possibilità di impugnare la

decisione nei 15 giorni dalla sua intimazione;

che

la decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, presupposto che,

nel caso di una decisione amministrativa, si determina dall'assenza di una sua

impugnazione nei termini stabiliti;

che

tale circostanza deve risultare dal titolo (attestazione di passaggio in

giudicato) o comunque essere comprovata dal procedente (D. Staehelin, op. cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000,

pag. 224);

che

in concreto la conclusione del primo giudice secondo cui la decisione 31 marzo

2004.

dell'istante ha assunto carattere definitivo non potendo lo scritto 5 aprile

20004.

del ricorrente essere considerato un reclamo contro la medesima, non è

arbitraria ovvero manifestamente insostenibile;

che

in tale memoriale, nemmeno designato come ricorsoRI 1 non contesta la decisione

come tale ma si limita a condizionare il pagamento dei contributi all'esecuzione

da parte dell'ente pubblico di determinati interventi, in particolare la “delimitazione

dei 7 posteggi __________ …”;

che

non appare dunque arbitrario ritenere in tale atto difetti la volontà del

ricorrente di impugnare la decisione municipale;

che, nelle circostanze descritte, la conclusione del primo giudice secondo

cui la documentazione prodotta dall'istante costituisce un valido titolo

esecutivo per l'importo posto in esecuzione, non può quindi essere censurata;

che,

ancorché senza rilievo ai fini del giudizio, appare senz'altro criticabile la

mancata risposta dell'autorità comunale alla lettera 5 aprile 2004 del ricorrente;

che

il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

pone problema di ripetibili alla controparte vista la stringatezza del suo

allegato di osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri processuali, di complessivi fr. 110.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono

a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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