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Decisione

16.2009.105

Rigetto definitivo - decisione altro cantone - eccezioni proponibili - 1 sola udienza in procedura sommaria - domanda rinvio - mancata evasione - dovere di diligenza a carico della parte - diritto di

28 dicembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All'udienza

del 21 ottobre 2009 indetta per il contraddittorio, il convenuto non è comparso

ed è rimasto precluso. Statuendo il 27 ottobre 2009 il Giudice di pace, accertata

la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante,

alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza.

C. Con

ricorso per cassazione del 4 novembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento

sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Con decreto

13 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha accordato al ricorso effetto

sospensivo. L'atto non è stato oggetto di intimazione.

e considerando

in diritto: 1. La

documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile

l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede

nuovi fatti, prove o eccezioni.

2. Il

ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere

sentito, il primo giudice essendosi pronunciato sulla sua richiesta di rinvio

dell'udienza del 7 ottobre 2009 solo con la sentenza.

a) Ora, a

prescindere dal fatto che i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio

(“motivi professionali”) non rientrano tra quelli gravi contemplati all'art.

136 cpv. 1 CPC, è vero che su una domanda di rinvio dell'udienza il giudice

deve pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC),

nondimeno, ove non si ottenga in tempo una risposta alla domanda di rinvio, spetta

all'interessato farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della stessa (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato,

Appendice 2000/2004, n. 15 ad art. 136). In concreto, tale esigenza si imponeva

a maggior ragione giacché il comportamento del ricorrente, che il 12 ottobre

2009 si è rivolto al Giudice di pace chiedendogli copia della documentazione

prodotta dall'istante “in modo da poter preparare la risposta“ facendo

esplicito riferimento all'udienza del 21 ottobre 2009, poteva ragionevolmente indurre

il giudice a ritenere che egli intendesse partecipare al contraddittorio. Al giudice di pace giovi comunque ricordare

che solo il rispetto della procedura permette di garantire una corretta

conduzione della causa, ragione per la quale le richieste di rinvio delle

udienze vanno di principio decise tempestivamente e comunicate alle parti, sia

in caso di accoglimento che di reiezione della domanda.

b) Né appare

fondato il rimprovero mosso al primo giudice di non aver convocato le parti al

dibattimento finale ai sensi dell'art. 297 CPC, giacché nella procedura sommaria

di rigetto dell'opposizione è prevista una sola udienza durante la quale le

parti devono esporre le loro ragioni e contestazioni e produrre, sotto pena di

perenzione, i documenti a sostegno delle stesse (art. 20 cpv. 2 LALEF).

3. Il

Giudice di pace ha accertato la presenza di un valido titolo di rigetto

dell'opposizione nella decisione del 9 febbraio 2009 con cui l'Ufficio per la

sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Cantone __________

ha posto a carico dell'azienda responsabile “__________

” le spese di procedura di fr. 792.– riferite a un controllo del 27 gennaio

precedente. Il ricorrente rimprovera al primo giudice

di aver dedotto dalla documentazione prodotta dall'istante la presenza di un

valido titolo esecutivo nei suoi confronti. Egli rileva di non essere il responsabile

delle anomalie accertate dall'Ufficio preposto al controllo __________.

4. Nella

procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e

Considerandi

in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i

requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo

ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n.

115.

ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF). Questo esame tende

ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione

prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza di eventuali

obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art.

81.

LEF.

Nella

fattispecie, la pretesa dell'istante si basa su una decisione dell'Ufficio per

la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del CO 1,

sicché alla stessa si applica il Concordato sull'assistenza giudiziaria

reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico (RL 3.5.1.4), secondo

cui sono dichiarate esecutive le sentenze o decisioni di autorità amministrative

e giudiziarie, passate in giudicato, parificate secondo la legislazione del

Cantone in cui sono state emanate, a una sentenza esecutiva ai sensi dell'art.

80.

cpv. 2 della LEF (cfr. art. 2 Concordato; D.

Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 80; Stoffel,

Voies d'exécution, 2002, pag. 106). E in concreto l'art. 27 dell'Ordinanza d'esecuzione

della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento del CO 1, norma analoga

all'art. 28 LALEF, parifica a sentenze esecutive anche le decisioni definitive delle

competenti autorità del Cantone, dei suoi distretti, circoli e comuni, nonché

delle corporazioni e degli istituti autonomi di diritto cantonale pubblico

concernenti pretese di diritto pubblico. Ne discende che la decisione 9 febbraio 2009 dell'Ufficio

per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali CO 1 (doc.

A), competente per l'attuazione della legislazione sulle derrate alimentari,

costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF non essendo stata

impugnata dall'escusso come risulta dall'attestazione 22 settembre 2009 (doc.

F).

5.

a) Di fronte ad un valido titolo esecutivo l'escusso può opporre unicamente

le eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero che dopo la sentenza il

debito è stato estinto, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il

credito è prescritto, oppure quelle previste dall'art. 6 del Concordato, ossia l'incompetenza

del giudice che ha pronunciato la sentenza, il fatto per l'escusso di non

essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato, o ancora la

mancata notifica della sentenza nelle forme prescritte dalla legge, eccezioni

neppure prospettate in concreto.

b) In

concreto, il ricorrente sostiene di avere impugnato la decisione __________, ma

per tacere del fatto che l'allegazione è nuova e quindi irricevibile (sopra consid,

1), per stessa ammissione dell'interessato essa sarebbe stata proposta l'8 settembre

2009, ovvero oltre il termine di cinque giorni previsto nella decisione 9

febbraio 2009 (cfr. doc. A punto 15). Per di più, le contestazioni in merito all'infrazione

come tale, ovvero il fatto di sapere chi sia responsabile delle infrazioni accertate

nella decisione 9 febbraio 2009 dall'autorità __________, esulano dalla

presente procedura ma dovevano se del caso essere proposte mediante opposizione

all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali

__________

c) Sia

come sia, il ricorrente, al quale sono state notificate sia la decisione 9 febbraio

2009.

(cfr. intestazione e intimazione) sia la richiesta di pagamento dell'importo

posto in esecuzione con la susseguente diffida (doc. B e D), era il gerente

dell'esercizio pubblico (doc. C) ed era altresì presente al momento dell'ispezione.

E in tale veste non è arbitrario ritenere che

egli

fosse il responsabile dell'azienda in relazione all'igiene nell'esercizio pubblico

e quindi al rispetto della legislazione sulle derrate alimentari, anche perché,

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, __________ non ha personalità

giuridica non essendo una società iscritta nel registro di commercio. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato

nessun motivo di cassazione, deve essere respinto.

6.

Gli

oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze

specifiche, in particolare la situazione finanziaria in

cui versa il ricorrente, inducono a rinunciare a ogni

prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Non si

pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di

intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione

analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non

si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

:

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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