16.2009.105
Rigetto definitivo - decisione altro cantone - eccezioni proponibili - 1 sola udienza in procedura sommaria - domanda rinvio - mancata evasione - dovere di diligenza a carico della parte - diritto di
28 dicembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2009.105
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, CCC
Ricorso:
TF,5D_8/2010, 09.03.2010
Titolo:
Rigetto definitivo - decisione altro cantone - eccezioni proponibili - 1 sola udienza in procedura sommaria - domanda rinvio - mancata evasione - dovere di diligenza a carico della parte - diritto di essere sentito
CONCORDATO
ECCEZIONI
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RINVIO DELL'UDIENZA
art. 136 CPC-TI
art. 297 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
16.2009.105
Lugano
28 dicembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4
novembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 27 ottobre 2009 dal
Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 169/2009 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 22 settembre 2009 dal
CO 1
(rappresentato );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 22 settembre 2009 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo
di Agno per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr.
893.70 oltre accessori. Tale importo corrisponde alle spese di procedura
richieste all'escusso sulla base della decisione 9 febbraio 2009 dell'Ufficio
per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei __________,
prodotta a valere quale titolo esecutivo.
Fatti
B. All'udienza
del 21 ottobre 2009 indetta per il contraddittorio, il convenuto non è comparso
ed è rimasto precluso. Statuendo il 27 ottobre 2009 il Giudice di pace, accertata
la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante,
alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza.
C. Con
ricorso per cassazione del 4 novembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Con decreto
13 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha accordato al ricorso effetto
sospensivo. L'atto non è stato oggetto di intimazione.
e considerando
in diritto: 1. La
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni.
2. Il
ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere
sentito, il primo giudice essendosi pronunciato sulla sua richiesta di rinvio
dell'udienza del 7 ottobre 2009 solo con la sentenza.
a) Ora, a
prescindere dal fatto che i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio
(“motivi professionali”) non rientrano tra quelli gravi contemplati all'art.
136 cpv. 1 CPC, è vero che su una domanda di rinvio dell'udienza il giudice
deve pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC),
nondimeno, ove non si ottenga in tempo una risposta alla domanda di rinvio, spetta
all'interessato farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della stessa (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato,
Appendice 2000/2004, n. 15 ad art. 136). In concreto, tale esigenza si imponeva
a maggior ragione giacché il comportamento del ricorrente, che il 12 ottobre
2009 si è rivolto al Giudice di pace chiedendogli copia della documentazione
prodotta dall'istante “in modo da poter preparare la risposta“ facendo
esplicito riferimento all'udienza del 21 ottobre 2009, poteva ragionevolmente indurre
il giudice a ritenere che egli intendesse partecipare al contraddittorio. Al giudice di pace giovi comunque ricordare
che solo il rispetto della procedura permette di garantire una corretta
conduzione della causa, ragione per la quale le richieste di rinvio delle
udienze vanno di principio decise tempestivamente e comunicate alle parti, sia
in caso di accoglimento che di reiezione della domanda.
b) Né appare
fondato il rimprovero mosso al primo giudice di non aver convocato le parti al
dibattimento finale ai sensi dell'art. 297 CPC, giacché nella procedura sommaria
di rigetto dell'opposizione è prevista una sola udienza durante la quale le
parti devono esporre le loro ragioni e contestazioni e produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti a sostegno delle stesse (art. 20 cpv. 2 LALEF).
3. Il
Giudice di pace ha accertato la presenza di un valido titolo di rigetto
dell'opposizione nella decisione del 9 febbraio 2009 con cui l'Ufficio per la
sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Cantone __________
ha posto a carico dell'azienda responsabile “__________
” le spese di procedura di fr. 792.– riferite a un controllo del 27 gennaio
precedente. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver dedotto dalla documentazione prodotta dall'istante la presenza di un
valido titolo esecutivo nei suoi confronti. Egli rileva di non essere il responsabile
delle anomalie accertate dall'Ufficio preposto al controllo __________.
4. Nella
procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e
Considerandi
in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n.
115.
ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF). Questo esame tende
ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza di eventuali
obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art.
81.
LEF.
Nella
fattispecie, la pretesa dell'istante si basa su una decisione dell'Ufficio per
la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del CO 1,
sicché alla stessa si applica il Concordato sull'assistenza giudiziaria
reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico (RL 3.5.1.4), secondo
cui sono dichiarate esecutive le sentenze o decisioni di autorità amministrative
e giudiziarie, passate in giudicato, parificate secondo la legislazione del
Cantone in cui sono state emanate, a una sentenza esecutiva ai sensi dell'art.
80.
cpv. 2 della LEF (cfr. art. 2 Concordato; D.
Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 80; Stoffel,
Voies d'exécution, 2002, pag. 106). E in concreto l'art. 27 dell'Ordinanza d'esecuzione
della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento del CO 1, norma analoga
all'art. 28 LALEF, parifica a sentenze esecutive anche le decisioni definitive delle
competenti autorità del Cantone, dei suoi distretti, circoli e comuni, nonché
delle corporazioni e degli istituti autonomi di diritto cantonale pubblico
concernenti pretese di diritto pubblico. Ne discende che la decisione 9 febbraio 2009 dell'Ufficio
per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali CO 1 (doc.
A), competente per l'attuazione della legislazione sulle derrate alimentari,
costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF non essendo stata
impugnata dall'escusso come risulta dall'attestazione 22 settembre 2009 (doc.
F).
5.
a) Di fronte ad un valido titolo esecutivo l'escusso può opporre unicamente
le eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero che dopo la sentenza il
debito è stato estinto, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il
credito è prescritto, oppure quelle previste dall'art. 6 del Concordato, ossia l'incompetenza
del giudice che ha pronunciato la sentenza, il fatto per l'escusso di non
essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato, o ancora la
mancata notifica della sentenza nelle forme prescritte dalla legge, eccezioni
neppure prospettate in concreto.
b) In
concreto, il ricorrente sostiene di avere impugnato la decisione __________, ma
per tacere del fatto che l'allegazione è nuova e quindi irricevibile (sopra consid,
1), per stessa ammissione dell'interessato essa sarebbe stata proposta l'8 settembre
2009, ovvero oltre il termine di cinque giorni previsto nella decisione 9
febbraio 2009 (cfr. doc. A punto 15). Per di più, le contestazioni in merito all'infrazione
come tale, ovvero il fatto di sapere chi sia responsabile delle infrazioni accertate
nella decisione 9 febbraio 2009 dall'autorità __________, esulano dalla
presente procedura ma dovevano se del caso essere proposte mediante opposizione
all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
__________
c) Sia
come sia, il ricorrente, al quale sono state notificate sia la decisione 9 febbraio
2009.
(cfr. intestazione e intimazione) sia la richiesta di pagamento dell'importo
posto in esecuzione con la susseguente diffida (doc. B e D), era il gerente
dell'esercizio pubblico (doc. C) ed era altresì presente al momento dell'ispezione.
E in tale veste non è arbitrario ritenere che
egli
fosse il responsabile dell'azienda in relazione all'igiene nell'esercizio pubblico
e quindi al rispetto della legislazione sulle derrate alimentari, anche perché,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, __________ non ha personalità
giuridica non essendo una società iscritta nel registro di commercio. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato
nessun motivo di cassazione, deve essere respinto.
6.
Gli
oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze
specifiche, in particolare la situazione finanziaria in
cui versa il ricorrente, inducono a rinunciare a ogni
prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Non si
pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi
in applicazione
analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Non
si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
:
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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